Accanto al meccanismo adesivo, il legislatore aveva
previsto l'intervento dei singoli consumatori e utenti72 per
proporre domande aventi il medesimo oggetto73. Quanto
all’inquadramento della forma d’intervento era stato
71 BRIGUGLIO A., Venti domande e venti risposte sulla nuova azione
collettiva risarcitoria, op. cit. Si era, in tal senso, ritenuto preferibile
ricostruire la normativa nel senso che gli aderenti avrebbero dovuto manifestare la volontà con atto notificato per iscritto all'attore collettivo e, ai fini dell'interruzione la prescrizione, al convenuto (anche contumace), depositando poi lo stesso in cancelleria, si veda RUFFINI G.,
Legittimazione ad agire, adesione ed intervento nella nuova normativa sulle azioni collettive risarcitorie e restitutorie di cui all'art. 140 bis del codice del consumo, op.cit., p. 715.
72 È stato peraltro proposto in dottrina una interpretazione estensiva della
norma che consentiva l'intervento litisconsortile non solo ai singoli consumatori ma anche ad altre associazioni o comitati legittimati ai sensi dei primi due comma dell'art. 140 bis codice del consumo, in tal senso RUFFINI G., ult. op. cit., p. 715.
73L’utilizzo della formula per cui era sempre ammesso l’intervento nel
giudizio collettivo, meritava la precisazione che tale intervento avrebbe dovuto seguire le regole previste per ciascun rito, vedi MENCHINI S., La
nuova azione collettiva risarcitoria e restitutoria, op. cit.; secondo
CONSOLO C., È legge una disposizione sull’azione collettiva risarcitoria:
si è scelta la via svedese dello “opt-in” anziché quella danese dello “opt-out” e il filtro (“L’inutil precauzione”), op. cit., p. 7, l’intervento
avrebbe dovuto realizzarsi ed essere accertato, non tanto nella fase di controllo dell’ammissibilità dell’azione collettiva, quanto 20 giorni prima della prima udienza costituendosi, come per il convenuto, tramite comparsa di risposta, per evitare decadenze ritenute spesso scaturenti dall’art 268 c.p.c..
sostenuto che questo sembrava avvicinarsi a quello
autonomo litisconsortile, ex comma 1, art. 105 c.p.c. 74.
L’interveniente, infatti, avrebbe aderito alla posizione di una
parte - in questo caso l’associazione - e la sua posizione
sarebbe stata legata, con riferimento al titolo dedotto in
giudizio, rispetto a quella degli altri danneggiati, aderenti o
intervenienti. Tale intervento, quindi, non avrebbe potuto
qualificarsi quale intervento adesivo dipendente, ex art. 105
comma 2 c.p.c., «poiché il consumatore non è titolare di una
situazione sostanziale dipendente e diversa da quella
oggetto del processo»75.
Da tale forma d’intervento sarebbe derivata, rispetto
all'aderente, non solo la possibilità di concretizzare un
apporto ad adiuvandum, per arricchire di allegazioni ed
istanze istruttorie la difesa dell’associazione, ma anche la
possibilità di impugnare la sentenza che non avesse 74 Vedi CONSOLO C., È legge una disposizione sull’azione collettiva
risarcitoria: si è scelta la via svedese dello “opt-in” anziché quella danese dello “opt-out” e il filtro (“L’inutil precauzione”), op. cit., p. 6
il quale affermava come la formula prevista dal legislatore sembrava riprodurre lo schema dell’art. 105 c.p.c. quale intervento litisconsortile con qualche venatura dell’intervento adesivo dipendente.
75 AMADEI D., L’azione di classe italiana per la tutela dei diritti
riconosciuto la responsabilità del convenuto, oltre alla
possibilità di ottenere immediatamente, con un capo della
sentenza diversa, la liquidazione individuale del danno,
utilizzabile quale titolo esecutivo.
La soluzione riferita all’intervento dei singoli suscitava
alcuna perplessità alla luce del fatto che il procedimento
collettivo risarcitorio avrebbe dovuto essere il più snello
possibile76. Permettendo non solo interventi ad adiuvandum
rispetto all’attore collettivo, ma anche con la proposizione
di proprie domande con il medesimo oggetto, si rischiava di
avere un numero indeterminato di azioni cumulate alla
prima, in via d’intervento litisconsortile autonomo, che
avrebbero ingolfato la procedura77. Tuttavia, la soluzione
rispondeva ad un'esigenza che poteva condividersi.
76 Soluzione criticata anche per la mancata deroga alla disciplina dei
limiti per l’intervento di cui agli art. 268, 419 c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 5/2003, si veda sul punto COSTANTINO G., La tutela collettiva risarcitoria:
note a prima lettura dell’art. 140 bis cod. consumo, op.cit., p. 17 ss.
77 Nello stesso senso, MENCHINI S., La nuova azione collettiva risarcitoria
e restitutoria, op. cit. per il quale «a seguito dell’intervento litisconsortile
autonomo, si realizza un cumulo di cause connesse (quella collettiva, che aggrega le pretese di tutti gli aderenti, e quelle individuali, introdotte dai singoli con gli atti d’intervento), il cui svolgimento può rivelarsi tanto più macchinoso quanto più sono le parti individuali che hanno affiancato quella collettiva»; e ancora AMADEI D., L’azione di classe italiana per la
Mancavano, infatti, strumenti di controllo nei confronti
dell'attore collettivo, il che attribuiva alla possibilità di
intervenire in giudizio una maggiore utilità di limitare rischi
di abuso della guida dell’azione. Se, da una parte, il
legislatore aveva escluso la legittimazione ad agire dei
singoli consumatori aveva, dall'altro, consentito a ciascun
membro della classe di affiancare l'attore collettivo con una
partecipazione attiva al processo - come rilevato in dottrina-
«costituzionalmente doverosa»78. L’interveniente avrebbe
avuto, così, gli stessi poteri dell'attore collettivo, con la
possibilità di gestione diretta della lite, anche in caso di
disinteresse di quest'ultimo, consentendo altresì la
possibilità di impugnare la sentenza. In altre parole, come è
stato: «siamo di fronte all'intervento di un soggetto che, pur
non avendo la possibilità di avviare la macchina del
processo, è poi abilitato a guidarla »79.
78 GIUSSANI A., L'azione collettiva risarcitoria nell'art. 140 bis cod. cons.,
op. cit., p. 1237.
79 RUFFINI G., Legittimazione ad agire, adesione ed intervento nella nuova
normativa sulle azioni collettive risarcitorie e restitutorie di cui all'art. 140 bis del codice del consumo, op. cit., p. 717.
7. Il filtro dell'azione collettiva risarcitoria: il