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Situazione giuridica tutelata ed ambito di applicazione

Nonostante i continui richiami alla nozione di interesse

collettivo in dottrina - con una interpretazione uniforme 39 -

è stato rilevato che oggetto dell’azione collettiva risarcitoria

fosse non solo (e non tanto) l’interesse collettivo dei

consumatori - tipica situazione giuridica tutelata nelle azioni

collettive - quanto, invece, i diritti individuali dei soggetti

danneggiati40. A tal riguardo si è affermato come

«l'iniziativa dell'attore formale è diretta a catalizzare e

38 Vedi BRIGUGLIO A., Venti domande e venti risposte sulla nuova azione

collettiva risarcitoria, op.cit., il quale ritiene inoltre possibile che,

all’interno del processo risarcitorio collettivo, il convenuto possa chiamare in causa - in garanzia o quale corresponsabile o vero responsabile - altro professionista.

39 Vedi MENCHINI S., La nuova azione collettiva risarcitoria e restitutoria,

op. cit; nello stesso senso anche AMADEI D., L’azione di classe italiana

per la tutela dei diritti individuali omogenei, Giur. Mer., p. 940 ss,

seppur con una giustificazione del rapporto tra danneggiati e attore che s’inquadrava nell’istituto della sostituzione processuale.

40 Come è stato rilevato dalla dottrina: «la nozione di tutela collettiva

designa due ipotesi tra di loro tendenzialmente diverse: a) la tutela di un interesse effettivamente «superindividuale»; b) la tutela di interessi in realtà individuali, che rinvengono il loro carattere collettivo nel fatto di ritrovarsi con analoga consistenza in capo a più soggetti (interessi individuali «omogenei» o «isomorfi»)», in tal senso CAPONI R., Azioni

collettive: interessi protetti modelli processuali di tutela, Riv. Dir. Proc.,

gestire cumulativamente singole pretese di soggetti lesi.

Esso fa valere in giudizio fin dall'inizio unicamente i singoli

diritti al risarcimento e alla restituzione di somme di cui si

affermano titolari i consumatori e gli utenti aderenti alla sua

iniziativa»41.

Questa tesi, sembrava confermata dall’effetto interruttivo

della prescrizione che produceva il singolo atto di adesione

del danneggiato42, successivo all’esperimento dell’azione

collettiva: l’aver previsto tale meccanismo sembrava,

almeno in apparenza, rispondere a quelle perplessità – sorte

con riferimento ad uno dei precedenti testi all’esame del

parlamento- in ordine alla ratio di un effetto della

prescrizione per i singoli43, non essendo l’azione costruita in

modo tale da dedurre in giudizio i diritti individuali.

Non è mancata, tuttavia, anche chi ha sostenuto la tesi, che

l’oggetto del processo fosse limitato all’accertamento di un 41 CAPONI R., Litisconsorzio « aggregato». L'azione risarcitoria in forma

collettiva dei consumatori, op. cit., p. 822.

42 Il comma 2 stabiliva, infatti, che l’esercizio dell’azione collettiva di cui

al comma 1 o, se successiva, l’adesione all’azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile.

43 Si veda BOVE M., Class action: professionisti e consumatori meritano

illecito44; sarebbe stata, quindi, esclusa la possibilità di

emettere una sentenza di condanna a favore dei singoli

soggetti danneggiati, consentendo, l’art. 140 bis cod.

consumo, unicamente una pronuncia relativa

all'accertamento delle questioni accomunanti le diverse

pretese risarcitorie.

Quanto all’ambito di applicazione oggettivo, il primo rilievo

che poteva farsi al nuovo strumento processuale era diretta

conseguenza dell'ambito di estensione soggettiva

dell’istituto: aver previsto una disciplina che si inseriva

all’interno del Codice del Consumo, unitamente

all'esclusiva tutela dei diritti dei consumatori, comportava

certamente un limite alla sua estensione generalizzata,

precludendone l'applicazione a tutti i casi in cui fossero stati

lesi diritti di soggetti che non rivestivano la qualifica di

consumatore45. Per la verità, tale limitazione contrastava con

44 BOVE M., Azione collettiva: una soluzione all’italiana lontana dalle

esperienze straniere più mature, cit., p. 12.

45 Nello stesso senso anche MENCHINI S., La nuova azione collettiva

risarcitoria e restitutoria, op. cit., che fa riferimento a titolo di esempio

ai casi di disastri ambientali o ai danni alla salute ove si accerti provengano da determinate emissioni inquinanti.

la logica perseguita dal legislatore che aveva esteso la tutela

anche agli illeciti extracontrattuali46.

Altrettanto illogica risultava, poi, l'esclusivo riferimento agli

illeciti derivanti da contratti conclusi mediante moduli o

formulari47 e clausole vessatorie ivi contenute, senza alcun

richiamo alla disciplina delle condizioni generali di

contratto, di cui all'art. 1341 c.c. La circostanza aveva

46 Sul punto però AMADEI D., L’azione di classe italiana per la tutela dei

diritti individuali omogenei, op. cit., riteneva si potessero ricomprendere

gli illeciti extracontrattuali all’interno della categoria tutelata, anche se per definizione un illecito extracontrattuale non richiede a differenza della qualità di consumatore un preventivo contatto, ma coinvolge soggetti che non sono legati in alcun modo al danneggiante. Tale inclusione è possibile superando il dato testuale e considerando che la definizione di consumatore data dal cod. consumo all’art. 3, lettera a), è così ampia da ricomprendere anche ipotesi di lesioni aquiliane, ed infatti «il soggetto che agisce è anche colui che pretende un risarcimento del danno subito per un comportamento altrui al di fuori della propria attività, appunto, di impresa, di commercio, artigianale o professionale. Peraltro, la proposta interpretativa estensiva che si avanza nel testo è idonea ad includere, tra i soggetti appartenenti ad una classe, anche imprenditori o professionisti che occasionalmente siano stati lesi da un comportamento illecito plurioffensivo che, sia pure nell’ambito dell’impresa o della professione, abbia colpito anche loro, oltre che una pluralità di soggetti qualificabili come consumatori o utenti (si pensi ad es. ad un prodotto difettoso, acquistato da un professionista per la propria attività, che gli abbia recato un danno a causa del difetto, così come a tanti altri acquirenti che abbiano però agito per scopi personali)».

47 Il comma 1 dell’art. 140 bis stabiliva, infatti, che l’azione collettiva

risarcitoria aveva ad oggetto l’accertamento del diritto al risarcimento

del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali.

costituito un vero e proprio punto critico della disciplina

rendendo la stessa incomprensibile ed irragionevole già ai

primi interpreti48, tanto da suggerirne un'interpretazione

estensiva con riferimento all'art. 1342 c.c. tale da

ricomprendere la più ampia categoria dei contratti standard

di cui all'art. 1341 c.c., e ciò in quanto: «la scelta legislativa

di limitare l'applicazione dell'art. 140 bis al solo

sottoinsieme di cui all'art. 1342 c.c., quand'anche non la si

riconduca a un errore materiale di redazione, appare

talmente al di fuori del parametro della ragionevolezza

nell'esercizio della discrezionalità legislativa da imporre una

lettura costituzionalmente orientata nel senso predetto»49.

Nessun riferimento, inoltre, era fatto dal legislatore ai

contratti di investimento. Si tratta certamente di un esito

paradossale in ragione del fatto che lo strumento di tutela

collettiva risarcitoria veniva ideato per dare una risposta ai

grandi scandali finanziari che avevano coinvolto i

48 In tal senso CAPONI R., La class action in materia di tutela del

consumatore in Italia, op. cit., p. 282; CARRATTA A., L'azione collettiva

risarcitoria restitutoria, presupposti ed effetti, op. cit., p. 727.

49 GIUSSANI A., L'azione collettiva risarcitoria nell'art. 140 bis cod. cons.,

risparmiatori italiani e proprio sull'onda emotiva che ne

derivò. Sia gli illeciti extracontrattuali, così come i contratti

conclusi mediante l'utilizzo di moduli o formulari, non

erano in grado di fornire tutela alla specifica disciplina della

tutela degli investitori e dei contratti stipulati con gli

intermediari finanziari.

Una possibile soluzione, allora, volta ad evitare la

frustrazione di una delle finalità primarie dell’azione

collettiva risarcitoria, poteva rintracciarsi

nell'inquadramento di tali illeciti plurioffensivi - con uno

sforzo di elasticità interpretativa - all’interno della categoria

di illeciti derivanti da pratiche commerciali scorrette, pur

sapendo che, in senso stretto, il riferimento di tale categoria

rimaneva quello della concorrenza tra imprese nel

mercato50.

La categoria degli illeciti concorrenziali a sua volta,

richiamava più precisamente fattispecie quali gli accordi di

cartello, ovvero lo sfruttamento abusivo della posizione

50 Vedi AMADEI D., L’azione di classe italiana per la tutela dei diritti

dominante detenuta sul mercato, fattispecie caratterizzanti la

disciplina antitrust. Si trattava di una estensione prevista per

porre il nostro ordinamento in linea con le finalità indicate

nel Libro Bianco51 delle azioni di risarcimento del danno per

violazione di norme antitrust comunitarie, le quali

prevedevano la necessità di introdurre azioni che

consentissero l'aggregazione delle singole istanze

risarcitorie52.

5. Le forme di partecipazione all'azione collettiva