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LE MODIFICHE AL SISTEMA DUBLINO

Nel documento Terrorismo e immigrazione (pagine 93-96)

RICHIEDENTI ASILO

4.8 LE MODIFICHE AL SISTEMA DUBLINO

È necessario adesso analizzare le modifiche proposte al sistema Dublino. Uno degli aspetti rilevanti e che da sempre ha avuto un ruolo centrale nell'UE con riguardo alla materia dell'asilo, è quello di stabilire quale sia lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione. La proposta137 è stata poi adattata ed ha portato al Regolamento

604/2013 che ha l'obiettivo di migliorare il sistema vigente138,

estendendone l'applicabilità a chi fruisce della protezione sussidiaria139. Per quanto riguarda gli aspetti più specifici, sono

state avanzate delle proposte che attengono ai termini di presentazione della domanda140; altre modifiche sono volte al

chiarimento delle clausole di cessazione della competenza141 e

137 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, COM (2008) 820 def. del 3 dicembre 2008.

138 Al par. 3 della proposta in esame si legge che “la proposta mira innanzitutto a migliorare l’efficienza del sistema ed a garantire norme di protezione più elevate alle persone soggette alla procedura Dublino. Nel contempo, intende contribuire ad affrontare meglio le situazioni di particolare pressione sui sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri”.

139 All'art. 1 della proposta di direttiva, si legge che “il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide”.

140 Ai par. 2 e 3 dell'art. 23 della proposta in esame si specifica che, “nel caso di una domanda successiva di protezione internazionale, la richiesta di ripresa in carico dell’interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente EURODAC ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento che istituisce il sistema “EURODAC”. Se la richiesta di ripresa in carico del richiedente che ha presentato una domanda successiva di protezione internazionale è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema EURODAC, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezioneinternazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2. In assenza di domanda successiva di protezione internazionale, ove lo Stato membro richiedente decida di consultare il sistema EURODAC la richiesta di ripresa in carico dell’interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente EURODAC ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del richiamato regolamento. Se la richiesta di ripresa in carico dell’interessato è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema EURODAC, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro può essere competente per detta persona.

141 All'art. 19 della proposta di direttiva in esame si specifica che gli obblighi dello Stato competente vengono meno se il richiedente “si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. Gli obblighi vengono altresì meno se lo Stato

della clausole discrezionali, clausola umanitaria e di solidarietà142, le quali estendono il meccanismo della

composizione delle controversie e che garantiscono la possibilità per il richiedente di fare un colloquio per rendere più facile l'individuazione dello Stato competente143. Un ruolo

fondamentale rivestono le modifiche che riguardano maggiori garanzie da attribuire ai richiedenti asilo che prevedono una maggiore precisione delle informazioni loro fornite144, il diritto al

ricorso contro le decisioni prese145 e la limitazione dei casi in cui

è previsto il trattenimento.

Bisogna anche analizzare la proposta di modifica del Regolamento che istituisce l'EURODAC146, strumento di

membro competente per l’esame della domanda d’asilo può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda”.

142 All'art.17 par. 1 della proposta in esame si legge che “in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, decidere di esaminare una domanda d’asilo di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento, purché il richiedente vi acconsenta. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a

determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo”.

143 All'art. 5 par 1 della proposta di direttiva in esame si specifica come “lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento offre ai richiedenti l’opportunità di un colloquio personale con una persona qualificata, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio”.

144 Il par. 1 dell'art. 4 della proposta di direttiva in esame afferma come “non appena venga presentata una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti degli Stati membri informano il richiedente asilo dell’applicazione del presente regolamento, specificando in particolare le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso; i criteri di assegnazione della competenza e la relativa gerarchia;la procedura generale e i termini che gli Stati membri devono rispettare;i possibili esiti della procedura e le conseguenze;la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento; il fatto che le autorità competenti possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento; l’esistenza del diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che i dati inesatti siano rettificati o che i dati trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di controllo nazionali che sono adite in materia di tutela dei dati personali”.

145Al par. 1 dell'art. 26 della proposta in esame si prevede che “il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento di cui all’articolo 25, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale”

146Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, COM (2009) 342 def. del 10 settembre 2009. una proposta di modifica del regolamento Eurodac era già stata

informazione fondamentale per l'applicazione delle disposizioni che regolano la determinazione dello Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo. All'articolo 26, paragrafo 1 della proposta di modifica si prevede che il richiedente asilo o altra persona di cui all'articolo 18, ha diritto ad un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25, o ad una revisione della stessa, in fatto e in diritto, dinanzi ad un organo giurisdizionale. La proposta si inserisce in un contesto ben definito che si allinea infatti alla proposta riguardante la creazione di un'agenzia per la gestione operativa di sistemi di tecnologia dell'informazione del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia147, che dovrebbe gestire in futuro i dati

contenuti del database SIS II148, VIS149, ed EURODAC. Si

vorrebbe riuscire a garantire l'accesso alla banca dati EURODAC da parte delle forze di polizia degli Stati membri che agiscono in azioni di contrasto al terrorismo150 al verificarsi di

determinate circostanze151. La dottrina ha evidenziato che

avanzata contestualmente alle proposte di modifica del Regolamento Dublino II e della direttiva “accoglienza”

147 Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, COM (2009) 293 def. del 24 giugno 2009.

148 Il SIS II è la nuova versione del sistema d'informazione SIS (istituito per la realizzazione dell'aquis Shengen), che permette alle autorità competenti degli Stati membri di disporre di segnalazioni relative ad alcune categorie di persone e di oggetti, per garantire una effettiva realizzazione dell' spazio di libertà sicurezza e giustizia. E' stato istituito con il regolamento 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), in Gazz Uff. Un. Eur. L 381 del 28 dicembre 2006, pp. 4-23..

149Il VIS è il sistema di informazione dei visti, contiene i dati relativi ai visti rilasciati nell'Unione europea ed è stato istituito con la Decisione del Consiglio 2004/512/CE dell' 8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione sui visti (VIS), in Gazz. Uff. Un. Eur. L 231 del 15 giugno 2004, pp. 60-62.

150 Infatti all'art. 1 par. 2 della proposta di modifica del regolamento che istituisce EURODAC in esame, tra gli obiettivi di EURODAC si inserisce quello di permettere “la prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, alle condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento”.

151All'art. 3 della proposta di modifica in esame si legge che “quando il confronto con i dati conservati nella banca nazionale dei dati dattiloscopici e l’accesso ai sistemi nazionali automatizzati d’identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (decisione Prüm) danno esiti negativi, le autorità designate dagli Stati membri e da Europol in conformità dell’articolo 3, par. 1, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione GAI del Consiglio [decisione EURODAC sulle autorità di contrasto], nei limiti delle loro competenze ove necessario in un caso specifico e previa richiesta motivata scritta o in formato elettronico, possono chiedere il confronto di dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nella banca dati centrale EURODAC di

questa tendenza all'interoperabilità sta facendo in modo che si vada verso un sistema dove diverse agenzie possono accedere a diversi database dell'UE che contengono molti dati sensibili. Secondo la dottrina questo avviene nonostante il fatto che queste banche dati siano istituite per scopi diversi che vanno dalla facilitazione della valutazione su richieste di visti e domande d'asilo alla cooperazione nel contrasto al terrorismo (SIS II) e afferma che questa interoperabilità, se giustificata dal bisogno di portare avanti la guerra al terrore, renderebbe ogni salvaguardia che limita l'accesso e l'uso di questi dati priva di significato

4.9 EUROSUR E IL CONTROLLO DELLE

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