4. L’EMISSIONS TRADING SYSTEM
4.1 Le politiche comunitarie: l’ETS e la Direttiva 2003/87/CE
La Comunità Europea non ha atteso l’entrata in vigore ufficiale del Protocollo, avvenuta il 16 febbraio 2005, ed ha preventivamente istituito, a partire dal 1° gennaio 2005, un sistema che regola in modo del tutto simile all’Emission Trading internazionale lo scambio di quote di
emissioni tra le imprese situate nei Paesi membri. Il sistema europeo di scambio delle emissioni,conosciuto come European Emissions Trading System (EU ETS), fissa dei limiti per le emissioni di anidride carbonica a un gran numero di impianti in tutta Europa, ma permette che i diritti ad emettere anidride carbonica, chiamati quote di emissioni di carbonio europee (European Unit Allowance, EUA), possano essere commercializzati. L’ETS prevede tre fasi, che coprono un arco temporale di 15 anni (2005-2020):
• La fase 1, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007, è stata una fase pilota triennale dedicata all’apprendimento attraverso la pratica in preparazione della fase successiva. In questo periodo sono stati stabiliti un prezzo per il carbonio, il libero scambio delle quote di emissioni nell’UE e l’infrastruttura necessaria per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni reali delle aziende interessate. La produzione di dati annuali verificati sulle emissioni ha colmato un importante vuoto informativo e creato una base solida per la definizione dei tetti per l’assegnazione delle quote a livello nazionale per la fase 2.
• La fase 2, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, coincide con il primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto, un quinquennio durante il quale l’UE e gli Stati membri dovranno rispettare gli obiettivi di emissione che si sono prefissi. La fase pilota del 2005-2007 è stata necessaria per assicurare che l’EU ETS contribuisse pienamente al conseguimento di tali obiettivi funzionando efficacemente durante la fase 2. Sulla base della verifica delle emissioni, oggetto di comunicazione nella fase 1, la Commissione ha ridotto il volume delle
quote di emissioni concesse nella fase 2 del 6,5% rispetto ai livelli del 2005, assicurando in tal modo che si produca una riduzione reale.
• La fase 3 avrà una durata di otto anni, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. Questo periodo di scambio prolungato contribuirà a incrementare la prevedibilità, necessaria per stimolare gli investimenti a lungo termine nella riduzione delle emissioni. Dal 2013, l’EU ETS sarà significativamente rafforzato ed esteso in modo da poter ricoprire un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di clima ed energia fissati per il 2020.
“Direttiva”
Il 13 Ottobre 2003 la Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva Europea 2003/87/CE che istituisce ufficialmente il mercato delle emissioni europeo, aprendo così la prima fase del progetto. La direttiva prevede che:
• dal 1° gennaio 2005 nessun impianto che ricade nel campo di applicazione della stessa, può emettere CO2, ossia può continuare ad
operare, in assenza di apposita autorizzazione;
• i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva devono restituire annualmente all'Autorità Nazionale Competente quote di emissione di CO2 in numero pari alle emissioni di
CO2 effettivamente rilasciate in atmosfera. L'assegnazione delle quote
di emissioni di CO2 ai gestori degli impianti regolati dalla direttiva è
effettuata dall'Autorità Nazionale Competente sulla base della Decisione di assegnazione; ogni quota di emissione ha un valore pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
• le emissioni di CO2 effettivamente rilasciate in atmosfera devono
essere monitorate secondo le disposizioni di monitoraggio impartite dall'Autorità Nazionale Competente, venire comunicate all'Autorità Nazionale Competente e certificate da un verificatore accreditato dall'Autorità Nazionale Competente;
• la mancata resa di ciascuna quota d’emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 euro / tCO2 durante la prima fase (2005/2007) e di 100
euro per la II fase (2008/2012); le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall’obbligo di resa di quote.
“Mercato: formazione prezzo”
Il volume delle emissioni è determinato da:
• Condizioni meteorologiche: basse temperature invernali (alte temperature estive) aumentano la domanda per riscaldamenti (impianti di aria condizionata) incidendo sul consumo di combustibili utilizzati per la produzione di energia. Allo stesso modo il livello di precipitazioni incide sulla quantità di riserve idriche necessarie per la produzione di energia idroelettrica, soprattutto in Nord Europa.
• Attività economica: le emissioni di CO2 da parte dei diversi settori
sono strettamente collegate al livello di produttività raggiunto dagli stessi.
• Prezzi dell’energia: i prezzi di fonti alternative di energia – petrolio, carbone, gas, nucleare – incidono sul livello di emissioni in virtù del fatto che un aumento del prezzo di tali risorse favorisce l’approvvigionamento di risorse alternative, con un livello di emissioni minore. In particolare, utilizzare gas piuttosto che carbone consente un
risparmio di 1,7 tonnellate di emissioni di CO2 per tonnellata di energia
prodotta, in termini di carburante ricavato.
• Vincoli d’emissione: il rispetto di vincoli prefissati dall’ETS influenza le scelte decisionali dei manager per quanto riguarda l’approvvigionamento di fonti energetiche e la relativa produzione di CO2.
• Prezzi dei CERs/ERUs: la quotazione e la disponibilità di prodotti alternativi alle EUAs - progetti relativi allo sviluppo di metodi e tecniche di produzione con un più basso coefficiente di emissioni, previsti dal Protocollo di Kyoto (CERs e ERUs) – possono influenzare la scelta delle diverse imprese in caso di deficit di permessi.
La determinante principale dell’ETS non è la posizione dei singoli Paesi in termini di deficit/surplus di emissioni, quanto la domanda/offerta delle singole imprese interessate. Viene, così, definita posizione “lunga” la situazione in cui un’impresa possiede un eccesso di permessi (EUAs), per cui assume il ruolo di potenziale venditore.
Viceversa, è definita posizione “corta” la situazione in cui un’impresa ha un volume di emissioni maggiore dei permessi conferitegli, per cui diventa automaticamente un acquirente potenziale. La posizione netta dei singoli Stati membri è data dalla differenza tra imprese “corte” e “lunghe”. Quasi tutti i Paesi, comunque, importano ed esportano EUAs da altri Stati membri; questo riflette l’esistenza di imprese “lunghe” e “corte” in tutte le nazioni, oltre al fatto che tutte le diverse imprese sfruttano le possibilità di scambio offerte dall’ETS.