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Le scuole giuridiche ufficiali

CAPITOLO II: LE FONTI ISLAMICHE

7. Le scuole giuridiche ufficiali

Il diritto islamico si presta ad interpretazioni differenti, tutte ugualmente legittime, anche su punti niente affatto secondari. Questo ha permesso una continua e intensa attività di elaborazione giuridica e l’emersione di diversi indirizzi giuridici. Ferma restando la principale e notissima divisione tra sunniti e sciiti va ricordato come nel corso del tempo si siano sviluppate, nell’ambito sunnita, una serie di scuole giuridiche, sorte inizialmente intorno a fondatori di indiscusso prestigio e riconosciuto valore giuridico, ma che devono il loro definitivo successo a situazioni contingenti e spesso principalmente politiche. Nel corso del tempo le scuole giuridiche vennero a differenziarsi non solo nell’interpretazione di singoli istituti, ma addirittura nella individuazione delle stesse fonti del diritto. Esse sono completamente diverse dalle facoltà di scienze giuridiche delle nostre moderne università, con le quali non hanno nessun tratto in comune. In arabo la scuola giuridica si chiama Madhhab, termine dai molti significati, tutti connessi tra loro: in generale esso indica ciò che segue; più specificamente, l’opinione o l’idea che si sceglie di adottare e, di qui, l’opinione particolare di un giurista. Il termine madhhab è associato a tre significati che sono emersi in un secondo momento, come riflesso della formazione delle scuole. Il primo individua nel

madhhab il principio che definisce i confini concettuali giuridici

di un insieme di casi. Il secondo significato si riferisce all’opinione individuale del giurista che gode della massima autorità nella scuola, ed è distinto dal terzo significato, usato in riferimento ad un gruppo di giuristi che sono fedeli ad una

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dottrina giuridica collettiva, attribuita ad un giurista-maestro che avrebbe conferito alla scuola le sue peculiari caratteristiche. Come abbiamo già visto l’interesse per la legge e gli studi giuridici si sviluppò nell’ambiente dei circoli di studio, dove uomini che conoscevano il Corano e i principi generali dell’islam iniziarono a discutere di questioni paralegali, ma anche legali in senso stretto. Intorno al 730 d.C. questi sapienti assunsero il ruolo di maestri, dei cui circoli facevano spesso parte numerosi studenti particolarmente interessati alla legge religiosa. All’epoca non esisteva ancora una metodologia o un metodo di ragionamento giuridici evoluti, sicché l’interpretazione di un certo maestro poteva essere indistinguibile da quella di un altro sia dal punto di vista metodologico che da quello dei principi. Anche il corpus dottrinale che essi insegnavano era ancora incompleto, infatti alcuni si occupavano delle regole relative all’eredità, altri si soffermavano sulla disciplina dei riti, che era una parte fondamentale della legge sacra. Durante la prima metà del secolo diciottesimo i giuristi iniziarono ad elaborare principi giuridici propri, insieme ad una metodologia personale, adottando ognuno il proprio metodo particolare e raccogliendo ciascun giurista intorno a sé un gruppo di seguaci. Gli aspiranti giuristi iniziarono poi a viaggiare in ogni direzione in cerca di maestri di maggior fama:” viaggiare in cerca del sapere” diventò una delle pratiche culturali più notevoli dell’Islam premoderno. Coloro che adottavano o seguivano la dottrina di un certo giurista erano definiti suoi “associati”, nel senso che avevano studiato insieme a lui o sotto la sua direzione, infatti la maggior parte dei giuristi autorevoli aveva degli associati, detti anche <<

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seguaci>>. Con il passare del tempo il termine tecnico madhhab finì per riferirsi alla scuola dottrinale, dotate di varie caratteristiche assenti nella scuola personale. Se la scuola personale comprendeva la dottrina giuridica sostanziale di un unico autorevole giurista e talvolta questa stessa dottrina nell’interpretazione di uno dei suoi studenti, la scuola dottrinale racchiudeva una dottrina cumulativa di diritto sostanziale, nella quale le opinioni del giurista principale, indicato come il presunto <<fondatore>>,erano solo le prime fra pari, ossia erano equivalenti al resto delle opinioni e delle dottrine sostenute dagli altri giuristi, che erano considerati altrettanto autorevoli all’interno della scuola. In altre parole la scuola dottrinale era un’entità collettiva autorevole, laddove la scuola personale restava limitata alla dottrina individuale di un singolo giurista. Un’altra caratteristica della scuola dottrinale era che essa costituiva un’entità metodologica oltre che sostanziale e dottrinale ed era definita da un determinato corpus di norme giuridiche e principi metodologici che definivano con chiarezza i contorni della scuola. L’ultima caratteristica della scuola dottrinale era la fedeltà: allontanarsi dalla dottrina legale e dai principi di una scuola significava abbandonarla, il che per il giurista significava un cambiamento sostanziale. Le scuole dottrinali erano costituite dalla figura di colui che era considerato il fondatore, ossia il più autorevole maestro-giurista, in nome del quale erano propugnati i principi cumulativi e collettivi. Di tutti i numerosi capifila delle scuole personali, solo quattro furono fondatori di scuole dottrinali. Il cosiddetto fondatore divenne così l’asse d’autorità della scuola, in quanto incarnazione di tale autorità, egli era chiamato imam, ed era

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definito come un maestro-giurista di assoluta competenza, responsabile della metodologia della scuola35. Passando alla

rassegna delle scuole principali dobbiamo citarne quattro:

a) la scuola hanafita – essa si propone da sempre come la scuola più liberale e come la scuola che riscuote il seguito maggiore. Il suo successo si è consolidato nel corso dei secoli, grazie anche alla scelta dei califfi abbassidi, prima, e dei sultani ottomani, poi, di adottarla come propria scuola ufficiale. La caratteristica principale può essere individuata nel ricorso ampio e continuo al ragionamento analogico. Insieme alla scuola malikita, è quella che è intervenuta maggiormente sull’applicazione del diritto di famiglia, rielaborando in maniera significativa le norme vigenti che disciplinano questo settore dell’ordinamento religioso. Questa è diffusa soprattutto nel mondo islamico non arabo;

b) la scuola malikita – essa è fortemente radicata nel Maghreb, si basa prevalentemente sulla sunnah e sul rilevo dato alle intenzioni su cui si poggia ogni singola azione. Benché sia stata in passato descritta come una delle scuole, insieme a quella hambalita, più conservatrici appare oggi come la scuola che ha supportato i più riusciti tentativi di modernizzazione del diritto islamico; c) la scuola hanbalita – essa rappresenta certamente la scuola

più rigorosa per ciò che riguarda la morale pubblica, sostenendo al contempo un’interpretazione letterale e conservatrice delle norme divine e respingendo

35 W.B. Hallaq, Le scuole giuridiche, in Introduzione al diritto islamico, Il Mulino, 2013.

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categoricamente l’uso del qiyas. Viene ritenuta in una fase di decadenza, ma trova ancora applicazione in contesti altamente simbolici del mondo islamico, come ad esempio, l’Arabia Saudita. Il suo fondatore, Ahmad Ibn- Hanbal fu uno dei più noti sostenitori della tesi dell’increazione del Corano;

d) la scuola shafiita – essa prende il nome da AL Shafi, che è considerato il vero sistematizzatore del diritto islamico. A questo pensatore, tra l’altro, si deve la catalogazione delle fonti del diritto che viene comunemente accettata e che ho in questa sede riproposto. La scuola shafiita, seconda oggi per numero di fedeli, è diffusa soprattutto nelle cosiddette periferie del territorio musulmano, come l’Indonesia, e si caratterizza per una marcata ostilità nei confronti delle interpretazioni personali36.

36 N. Fiorita, Le fonti del diritto islamico, in L’Islam spiegato ai miei

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