norme e autoregolamentazione
Vitangelo Pellecchia, Componente Consiglio Direttivo ATECAP.
in
CONCRETO82
71
P R I M O P I A N O
Ancora insieme all’UCoMESA si torna og-gi a ribadire non solo l’opportunità, ma la necessità del patentino e, per giungere a questo obiettivo, si chiede la collaborazione di tutti i soggetti che si occupano di sicu-rezza, in primis l’INAIL, ma anche quella dei soggetti come il Ministero del Lavoro, che hanno il potere di rendere tale momento di qualificazione realmente operativo attraver-so una disposizione obbligatoria.
Un altro argomento di grande importanza è
il nuovo Testo Unico sulla sicurezza, il
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ta-le decreto è andato a sostituire molta del-la normativa attualmente in vigore, come il d.lgs. 626/94 e il d.lgs. 494/96.
Da una prima valutazione svolta dall’Asso-ciazione, però, si è notata subito una incon-gruenza che riguarda da vicino la consegna del calcestruzzo tramite pompa.
Nell’art. 83 si afferma che i lavori in pros-simità di parti attive devono rispettare le distanze minime indicate in tabella 1. Nel-la parte del decreto che riguarda i cantieri temporanei e mobili, invece, non si fa rife-rimento a delle distanze indicative, ma si afferma che persone e attrezzature devono stare a distanze tali da impedire contatti di-retti o scariche pericolose.
Col nuovo provvedimento, pertanto, decade la distanza minima di sicurez-za obbligatoria di 5 m dei bracci del-le pompe per calcestruzzo daldel-le linee elettriche.
Non imporre un limite minimo, ma lascia-re la valutazione alla contingenza del caso, può essere pericoloso perché si corre il rischio o di avvicinarsi troppo alla linea in tensione, oppure che la valutazione della corretta distanza non venga
72 P R I M O P I A N O
I I I sessione
effettuata da nessuno, tanto meno da un tecnico competente.
Un’altra questione di cui occorre parlare quest’oggi riguarda la tanto discussa NON OB-BLIGATORIETÀ DEL POS (Piano Operativo di Sicurezza) per le imprese fornitrici di
cal-cestruzzo.
La circolare ministeriale del 28 febbraio 2007 ha chiarito che in caso di mera fornitura il rapporto fra i lavoratori delle aziende le cui attività interferiscono deve essere regolato in base all’art. 7 del d.lgs. 626/94 ora recepito nell’art. 26 del nuovo testo unico.
Per regolare tutte queste procedure l’ATECAP e l’ANCE hanno deciso di redigere delle Linee Guida che, per ciascuna fase della consegna del calcestruzzo in cantiere, precisino i rischi, i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti e le procedure da seguire per la pre-venzione dei rischi stessi.
Nell’ultima versione delle Linee Guida presentata alla Commissione Consultiva del Ministero del Lavoro, cui compete la validazione di strumenti operativi come questo, si specifica chiaramente che la consegna del calcestruzzo, effettuata sia con autobetoniera, che con pompa, è da considerarsi mera fornitura.
Sarebbe veramente auspicabile che queste Linee Guida potessero essere appro-vate anche dalla Commissione ministeriale e diffuse al più presto, poiché
aiutereb-bero sia le imprese, che gli enti di vigilanza ad interpretare correttamente la normativa e ad applicare procedure lavorative sicure e codificate.
Restando in tema di consegna del calcestruzzo vi è un argomento forse poco approfondi-to fino ad ora o comunque non approfondiapprofondi-to con la dovuta attenzione come l’importanza e la delicatezza della questione meriterebbe, il rischio di folgoramento, uno degli infortuni
più gravi che può colpire coloro che consegnano il calcestruzzo tramite pompa.
Tale infortunio è dovuto al contatto accidentale del braccio della pompa con le linee elet-triche aeree presenti in cantiere.
in
CONCRETO82
73
P R I M O P I A N O
non viene effettuata mediante una stru-mentazione precisa, bensì ad occhio, il
che, vista l’altezza cui arrivano bracci, non assicura di certo una stima accurata. Collocare il mezzo ad una distanza di sicu-rezza dalle linee elettriche non è inoltre una prescrizione semplice da rispettare, perché
spesso l’autista che entra in cantiere non viene accolto dal coordinatore per la sicurezza, né da qualunque altro pre-posto che gli indichi il punto in cui
effettua-re il getto e collocaeffettua-re il proprio mezzo. A tal fine l’ATECAP ritiene molto utile con-tinuare la collaborazione con il gruppo di lavoro promosso dal Dott. Flavio Coato
della ASL n. 22 di Bussolengo sul pro-blema del folgoramento. Un
argomen-to molargomen-to importante per la sicurezza degli operatori di una centrale di betonaggio, anche questo a volte non sufficientemente considerato sia da chi produce gli impianti, che dal produttore di calcestruzzo che ne fa richiesta, è l’ergonomia degli impianti stessi, intesa nel senso di presenza di spazi, supporti e luoghi adeguati alle funzioni e ai movimenti dei lavoratori.
La soluzione di questa problematica è, ad avviso dell’Associazione, di competenza sia dei produttori, che degli utilizzatori di impianti. Gli uni, infatti, dovrebbero dare maggiore spazio ad una progettazione er-gonomica delle centrali, in cui passerelle e scale di sicurezza, per fare un esempio, non siano un optional, bensì una soluzione che sia parte integrante del progetto. Gli altri, in-vece, dovrebbero, nel fare richiesta delle di-verse componenti ai produttori di impianti, cercare di comprendere, fra le necessità di funzionalità previste, anche quelle che facili-tino le quotidiane operazioni lavorative.
74 P R I M O P I A N O
I I I sessione
D.
Il 15 maggio scorso è entrato in vigore il co-siddetto Testo Unico per la sicurezza. Quali sono secondo lei, in estrema sintesi, i pro e i contro del nuovo decreto legislativo?R.
Il d.lgs. 81/08 ha un valore storico. Erano infatti trent’anni che il Governo cercava di fare un testo unico di salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto che è stato re-alizzato ha luci e ombre. Considero ad esempio di gran-de pregio il Titolo I, visto il carattere internazionale che lo connota. Un problema del Titolo I è invece il difficile coordinamento con i titoli specialistici, come ad esempio il Titolo IV che ha sostituito il d.lgs. 494/96.Voglio soffermarmi sull’art. 30 del d.lgs. 81/08, il quale introduce i modelli di gestione come strumento per la re-sponsabilità giuridica delle imprese.
La l. 123/07 prevedeva che in caso di infortunio grave, l’azienda corrispondesse elevate pene pecuniarie e il giu-dice poteva anche decidere di sospendere l’attività im-prenditoriale, nonché di contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
L’art. 30 ci dice però che l’azienda che adotta un modello di gestione conforme a quanto prescritto nel decreto legislativo non incorre in questa responsabilità.
Ciò, insieme all’art. 299, ci delinea un modello di gestione che crea chiarezza dei ruoli, precisando per intenderci chi è il datore di lavoro, il dirigente, il preposto.
L’esortazione del nuovo provvedimento è quindi di fare sicurezza secondo un metodo gestionale in cui tutti sanno cosa fare e chi debba intervenire se qualcuno non compie il proprio dovere.
Una gestione in cui tutti conoscono le procedure attraverso cui l’azienda gestisce le si-tuazioni di pericolo.Il lavoro dei tecnici del Ministero sul Testo Unico sta continuando per migliorare il provvedimento. A tal fine ritengo che il confronto fra Amministrazione Pubblica