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LEGGE REGIONALE 11 luglio 1997 n° 31: NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E SUA

TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE

5. IL SISTEMA QUALITA' IN LOMBARDIA

5.1. ANALISI DELLA NORMATIVA REGIONALE

5.1.1. LEGGE REGIONALE 11 luglio 1997 n° 31: NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E SUA

INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIALI.

Questa legge regionale definisce i seguenti principi: la parità tra enti pubblici e privati e il loro accreditamento;

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le funzioni di legislazione, di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende Sanitarie e degli atri soggetti, pubblici o privati, esercenti attività sanitarie, socio assistenziali di rilievo sanitario e socio assistenziale (art. 1, punto 3);

erogazione dei livelli uniformi di prestazioni e, qualora possibile, di livelli più elevati sulla base di risorse proprie;

la separazione delle prestazioni specialistiche da quelle territoriali; la libera scelta del cittadino nei confronti delle singole strutture sanitarie; l'autonomia aziendale e il vincolo del pareggio di bilancio.

La legge regionale ribadisce il modello che distingue l'Azienda che acquista prestazioni, l'Azienda Sanitaria Locale, e l'azienda che produce prestazioni l'Azienda Ospedaliera.

L'ASL non rivestirà più solo il ruolo di terzo pagante, ma assumerà altresì funzioni di:

gestione diretta di definite prestazioni (anche ospedaliere); assistenza sanitaria di base;

titolarità dei rapporti con le strutture private e pubbliche accreditate, presso le quali acquistare prestazioni per i propri cittadini;

prevenzione.

L‟art. 13 comma 1 della legge n° 31/97 nella parte in cui prevede che la Giunta Regionale, avvalendosi dei propri uffici, verifica presso ciascuna Azienda Sanitaria, l’effettiva

introduzione e utilizzazione di sistemi di verifica e di strumenti e di metodologie per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché della efficienza nelle modalità di

impiego delle risorse finanziarie.

- la Regione svolge tali funzioni anche ricorrendo ad organismi o agenzie specializzate esterne ai sensi della vigente normativa;

- la verifica ha lo scopo di accertare il corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualità/quantità dei servizi erogati, la realizzazione di economie di gestione ed il soddisfacimento dei nuovi bisogni sanitari della popolazione;

- la verifica è altresì in funzione della promozione del controllo di gestione, come metodo permanente di valutazione dei risultati.

Questa legge regionale chiede alle Aziende Sanitarie Locali di assicurare che le attività delle strutture accreditate si adeguino alle norme ISO 9000 entro il 31/12/99, secondo le direttive che saranno emanate dalla Giunta regionale. Seguono delle riflessioni e dei brevi commenti ad alcune delibere della giunta regionale riguardanti l'aspetto della qualità sanitaria.

5.1.2. D.G.R. 6/8/98 n° 6/38133: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12, COMMA 3 E 4, DELLA L.R. 11 LUGLIO 1997 N° 31. DEFINIZIONE DEI REQUISITI E INDICATORI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE (A SEGUITO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE).

I requisiti e indicatori per l‟accreditamento delle strutture sanitarie sono stati

definiti in Lombardia con la delibera di Giunta n. 38133 del 6 agosto 1998, in attuazione della legge regionale n. 31 dell‟11 luglio 1997, stabilendo che i requisiti minimi del Dpr 14 gennaio 1997 e la vigente normativa regionale costituiscono i requisiti per l‟autorizzazione all‟esercizio dell‟attività sanitaria. Vengono così definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi (generali e specifici) e i relativi indicatori per l‟accreditamento delle strutture pubbliche

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e private (salvo quelli dell‟area della salute mentale per i quali ci sarà uno specifico provvedimento). Per quanto riguarda i tempi per l‟adeguamento delle strutture, si distingue tra soggetti già transitoriamente accreditati per tutte le funzioni sanitarie o per le sole funzioni di ricovero e cura, e soggetti autorizzati non accreditati. Per tutti, il limite massimo per il raggiungimento dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, generali e specifici è fissato in cinque anni. E nello stesso tempo massimo sarà necessario adeguare le strutture private, già autorizzate e in esercizio, che non presentino istanza di accreditamento ai requisiti minimi organizzativi. Per incentivare il processo di adeguamento è stato stabilito di non applicare gli abbattimenti tariffari previsti in caso di superamento dei tetti regionali per i due esercizi successivi a quello dell‟adeguamento per i soggetti che vi adempiano entro il termine di 3 anni.

I singoli requisiti, infine, fanno riferimento ai programmi di miglioramento della qualità, sulla falsariga di quanto contenuto nella prima parte delle specifiche del Dpr 14 gennaio 1997, ma anche a ulteriori requisiti strutturali, organizzativi e funzionali generali e specifici. La loro rilevazione avviene attraverso l‟uso di un dischetto e di un personal computer. Sul supporto magnetico fornito dall‟assessorato alla Sanità, si dovrà autocertificare il

possesso dei requisiti organizzativi, funzionali, strutturali e tecnologici necessari per entrare a far parte del Sistema sanitario regionale. Il nuovo sistema prevede anzitutto l‟utilizzo di "indicatori", cioè di tutti quei documenti, atti programmatori, delibere o progetti che le strutture dovranno esibire durante i controlli degli ispettori della ASL per dimostrare sia il rispetto o la volontà di adeguarsi agli standard previsti, sia le caratteristiche necessarie per essere a norma.

Questi provvedimenti seguono la scia della riforma sanitaria avviata con i decreti legislativi n° 502 e 517, che hanno previsto la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, nonché l'instaurazione di nuovi rapporti con le strutture pubbliche e private per l'erogazione delle prestazioni sanitarie per conto dl Servizio Sanitario Nazionale, rapporti fondati specificamente sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni. Le unità operative saranno dirette da un responsabile dirigente medico di secondo livello, avranno un minimo di 10 letti (di cui 4 per le Terapie intensive), un’adeguata presenza di infermieri con ruolo di coordinamento – almeno un caposala per le aree mediche e uno per quelle chirurgiche – e di personale sanitario con specifiche competenze.

La regione con questa delibera definisce degli indicatori e dei requisiti relativi alle procedure organizzative che interessano direttamente la funzione infermieristica (Tab n° 12 ), ed alla formazione e valutazione del personale (Tab. n° 13).

Tab. n° 12: Procedure organizzative.

Requisito Indicatore

Esistenza di modalità codificate per l'accoglienza, la

Presso ogni unità operativa sono a disposizione di tutti gli operatori i protocolli inerenti le procedure di

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presa in carico e la dimissione dei pazienti.

accoglienza, presa in carico e dimissione del paziente.

Esistenza di modalità codificate per lo svolgimento di attività particolarmente critiche.

Presso ogni unità operativa sono a disposizione di tutti gli operatori protocolli organizzativi inerenti almeno due tra le seguenti procedure:

 Gestione delle emergenze e/o delle evenienze cliniche più frequenti e di maggiore gravità;  Prelievo, conservazione, trasporto dei

materiali organici da sottoporre ad accertamento;

 Smaltimento dei rifiuti;

 Istruzioni operative di disinfezione e sterilizzazione;

 Gestione dei farmaci. Modalità per l'erogazione

dell'assistenza farmaceutica.

Presso ogni unità operativa sono a disposizione: protocolli organizzativi inerenti la conservazione, gestione dei farmaci, dei dispositivi medici; le procedure per il richiamo dei frmaci e dispositivi medici e prodotti diagnostici.

Tab. n° 13: Formazione e valutazione del personale.

Requisito Indicatore

Esistenza di un piano di inserimento per gli operatori di nuovo arruolamento.

Protocollo di inserimento adottato per tutti gli operatori inseriti nella struttura nel periodo considerato.

Redazione di un piano di formazione degli operatori.

Documento, con aggiornamento annuale, nel quale siano esplicitati, per ogni intervento formativo, la definizione degli obiettivi di apprendimento e il piano di valutazione del loro raggiungimento. Dimostrazione che annualmente almeno il 5% degli operatori ha frequentato corsi.

Dalla lettura delle Tabelle 12 e 13 emerge il riferimento ai concetti di

documentazione e protocollo, quali metodi e strumenti in grado di controllare

all'interno del sistema organizzativo il rispetto dei requisiti previsti nel processo di accreditamento di una determinata struttura sanitaria. In ragione di tale fatto, gli stessi organismi decisori del vertice strategico aziendale sono stati stimolati a promuovere ed attivare la produzione e l'implementazione sistematica di una documentazione dell'assistenza infermieristica di tipo

funzionale dell'organizzazione. Scendendo nel dettaglio, la Regione Lombardia stabilisce, anche, il tempo di assistenza infermieristica che deve essere garantito quotidianamente al singolo paziente. Devono essere garantite specifiche competenze nell‟assistenza infermieristica. La composizione di équipe infermieristiche che prestino assistenza in più Unità Operative è consentita solo all‟interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate. L‟assistenza infermieristica garantita deve essere rapportata all‟intensità delle cure. L‟unità di misura presa in considerazione è il

minuto/paziente/die.

Per l‟assistenza infermieristica si va dai 120 minuti per le specialità di base, ai

160 per la riabilitazione, ai 240 per le specialità di elevata assistenza, ai 300 per le specialità dell‟area sub – intensiva, fino ai 600 per l‟area intensiva: nelle ore

notturne la presenza infermieristica, poi, non può essere inferiore a un terzo rispetto a quella prevista nei turni diurni. L'assistenza infermieristica è quindi chiamata a confrontarsi con i temi della standardizzazione del proprio agire professionale e della misurazione e pubblicazione dei risultati direttamente imputabili a processi di lavoro propri, cioè autonomamente attivati e portati a termine.

5.1.3. D.G.R. 26/11/'99 N° 6/46582: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI PRIMI INDICATORI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ NELLE STRUTTURE SANITARIE LOMBARDE (L.R. 31/97 ART. 13: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RIPARTO DEI FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER

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L'INTRODUZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI DI QUALITÀ