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La libertà statutaria nelle società per azioni non quotate e i suoi limiti.

LE CAUSE DI EXIT NELLA SOCIETA’ PER AZION

12. La libertà statutaria nelle società per azioni non quotate e i suoi limiti.

Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal legislatore, ai sensi dell’art. 2437, comma 4, c.c. le società non quotate possono inserire nello statuto ulteriori cause di recesso. I soci sono liberi di prevedere cause di exit che meglio rispondano alle loro esigenze grazie all’autonomia statutaria concessa dal legislatore.

In alcune ipotesi l’investimento potrebbe essere stato effettuato proprio a seguito di uno specifico accordo dei contraenti, in cui gli stessi abbiano stabilito le condizioni necessarie e meritevoli di tutela per lo svolgimento dell’attività. Il venire meno di queste circostanze potrebbe, pertanto, rappresentare una perdita dell’interesse a prendere parte alla società. Proprio per questo motivo, la lett. e) dell’art. 2437, comma 1, c.c. prevede un diritto di recesso insopprimibile a seguito dell’eliminazione di una di queste fattispecie convenzionali; allo stesso modo, la modifica dello statuto ai fini della quotazione implica l’eliminazione di queste clausole, consentendo il disinvestimento.

È stato notato che società più bisognose di finanziamenti tendono ad ampliare il ventaglio delle cause convenzionali mentre quelle più stabili tendono a ridurlo non avendo necessità di ulteriori investimenti428. Invero, questo strumento andrebbe maneggiato con estrema cautela, posti che la sperequazione di ipotesi di recesso potrebbe esporre la società allo scioglimento429.

L’ampliamento della tutela sarebbe stato concesso alle sole società non quotate, data la minore capacità del socio di alienare la propria partecipazione per monetizzare il proprio investimento430. Diversamente, l’esclusione della medesima tutela nella società per azioni quotata sarebbe connessa alla volontà di incentivare l’investimento, evitando turbative dovute a facili recessi ed aumentandone così la certezza431. Tale soluzione potrebbe essere stata concepita anche per tutelare gli acquirenti che potrebbero trovare difficoltà ad individuare le singole cause di recesso previste dallo statuto432. Infatti, il mercato azionario

si basa su alienazioni e acquisizioni estemporanee, per cui i recessi convenzionali costringerebbero qualunque investitore, che intenda valutare l’appetibilità del titolo, a ricercare volta per volta l’esistenza di ulteriori clausole non previste dalla legge. Viceversa, un acquirente meno cauto rischierebbe di investire in società che prevedono ipotesi di recesso

426 Così Cass. civ., 15 luglio 2014, n. 16168, in Giur. comm., 2015, 3, II, 481, con nota di Tronci; in

Giur. it., 2015, 1, 119, con nota di Fregonara; Trib. Milano, 22 dicembre 2014, in Banca borsa, 2016, 1, II, 84,

con nota di E. Spolidoro.

427 VENTORUZZO, I criteri di valutazione delle azioni, cit., 337.

428 DELLI PRISCOLI, sub art. 2437 c.c., cit., 22. Analogamente, M. CALLEGARI, sub art. 2437 c.c., in Il

nuovo diritto societario, cit., 1405; DACCÒ, Il recesso nelle s.p.a., in Le nuove s.p.a., cit., 1420; CARMIGNANI,

sub art. 2437 c.c., cit., 880;

429 FRIGENI, Partecipazione in società di capitali, cit. 188; GALLETTI, sub art. 2437 c.c., in Il nuovo

diritto delle società, cit., 1522.

430 PISCITELLO, sub art. 2437 c.c., cit., 2506; ID., Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso, cit., 523; CIRCOLARE ASSONIME, op. cit., 1391.

431 Relazione al d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, § 9.

432 GALLETTI, sub. art. 2437 c.c., in Il nuovo diritto delle società, cit., 1523; ID., sub art. 2437 c.c., in

Codice commentato delle società, cit., 1627; M. CALLEGARI, sub art. 2437 c.c., in Il nuovo diritto societario, cit., 1405; CARMIGNANI, sub art. 2437 c.c., cit., 882.

a lui ignote, che però potrebbero generare un’instabilità del capitale sociale. Ne deriverebbe una generale sfiducia nei confronti dell’investimento, che rallenterebbe le transazioni sui mercati a causa delle necessità di svolgere maggiori indagini sui titoli negoziati.

Nelle società per azioni non quotate il diritto di recesso convenzionale può essere articolato con maggiore libertà, seppur nel rispetto di determinati limiti. Le cause di exit possono riguardare tutte le modificazioni statutarie che non siano state considerate rilevanti dal legislatore ma che siano ritenute tali dai soci433. Esempi del genere sono la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea ordinaria e straordinaria, l’introduzione del voto di lista per la nomina degli organi sociali, la possibilità di recedere a seguito di aumento di capitale a titolo oneroso (anche quando sia stato escluso il diritto di opzione), la modifica della sede sociale in località diversa da quella predefinita, la fusione e la scissione nella loro totalità.

L’exit può anche derivare da fatti, come ad esempio il compimento di atti di gestione destinati ad avere una particolare incidenza economica sulla società, ad esempio: l’ingresso in un altro mercato; il mancato rinnovo di un particolare contratto; la rottura di determinate alleanze commerciali; la cessazione di uno o più amministratori; la revoca di licenze o autorizzazioni particolari della pubblica amministrazione per svolgere una determinata attività; il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel breve termine; la perdita di accordi commerciali vantaggiosi; la chiusura di un’unità operativa; ovvero l’alienazione di un ramo d’azienda di particolare interesse434. Analogamente, il diritto di recesso può essere

previsto a seguito di delibere consiliari inerenti a un determinato oggetto435.

La clausola è di libera interpretazione e può essere costruita nel modo ritenuto dai soci più opportuno per tutelare i propri interessi.

I recessi statutari, però, non possono entrare in conflitto con quelli inderogabili, eludendone o diminuendone la portata, oppure ancora rendendone più gravoso l’esercizio, con conseguente violazione dell’ultimo comma dell’art. 2437 c.c. Lo statuto può tutt’al più completare alcune disposizioni dai confini incerti, come il recesso dai gruppi436, prevedendo una specifica previsione che individui i casi di uscita ed entrata da un gruppo e definendo anche le modalità con cui i soci possono essere informati.

Le clausole di recesso convenzionali dovrebbero ritenersi fuori dalla portata imperativa dell’ultimo comma dell’art. 2437 c.c., per cui il recesso può essere più gravoso. In questi casi, è quindi possibile sottoporlo a condizione437 e/o a termine, ovvero prevedere particolari fattispecie che non ammettono il recesso parziale438. Tuttavia, tanto per le cause di exit convenzionali quanto per quelle derogabili, le clausole che rendano l’esercizio del recesso

433 RORDORF, Il recesso del socio di società di capitali, cit., 927; PISCITELLO, sub art. 2437 c.c., cit., 2507; CALANDRA BUONAURA, op. cit., 303. In giurisprudenza, Cass. civ., 1 giugno 2017, n. 13875, cit.

434 GALLETTI, sub art. 2437 c.c., in Codice commentato delle società, cit., 1626; ID., sub art. 2437 c.c., in Codice commentato delle società, cit., 1626; PISCITELLO, sub art. 2437 c.c., cit., 2507 s.; MALTONI, Il recesso e l’esclusione nella nuova società a responsabilità limitata, cit., 309; M. CALLEGARI, sub art. 2437 c.c., in Il

nuovo diritto societario, cit., 1406; PETRAZZINI – M. CALLEGARI – CERRATO – CAVANNA, Il diritto di recesso del socio di S.p.a., cit., 309; CHIAPPETTA, op. cit., 502; contra FRIGENI, Partecipazione in società di capitali,

cit., 190 s.; CALANDRA BUONAURA, op. cit., 303, che escludono la possibilità di concedere il diritto di recesso per meri fatti, ossia eventi che fuoriescono dal potere decisionale dei soci.

435 GALLETTI, sub art. 2437 c.c., in Il nuovo diritto delle società, cit., 1524; M. CALLEGARI, sub art. 2437

c.c., in Il nuovo diritto societario, cit., 1406; PETRAZZINI – M. CALLEGARI – CERRATO – CAVANNA, Il diritto di recesso del socio di S.p.a., cit., 309; CHIAPPETTA, op. cit., 502; DI CATALDO, Il recesso del socio di società per

azioni, cit., 231. Contra CALANDRA BUONAURA, op. cit., 303.

436 M. CALLEGARI, sub art. 2497 quater c.c., in Il nuovo diritto societario, cit., 2211; ID., I gruppi di

società, in Il nuovo diritto societario. Nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003 – 2009, cit., 1100; IRACE, op.

cit., 335; PENNISI, sub art. 2497 quater c.c., in Le società per azioni, cit., 3088; PETRAZZINI – M. CALLEGARI –

CERRATO – CAVANNA, Il diritto di recesso del socio di S.p.a., cit., 346; CHIAPPETTA, op. cit., 517.

437 CAVALAGLIO, sub art. 2437 c.c., cit., 1192; RORDORF, Il recesso del socio di società di capitali, cit., 927.

arbitrariamente più gravoso, senza comprimerlo del tutto, sarebbero inefficaci, stante la loro nullità ai sensi dell’art. 2965 c.c.

In aggiunta, potrebbero essere stabiliti criteri di determinazione differenziati per ogni singolo caso di recesso convenzionale439, che non rinviino a un valore effettivo. In questo

caso, se deliberati durante societate, potrebbero giustificare il diritto a disinvestire ai sensi della lett. f).

Possono essere stabilite anche modalità di comunicazione differenti rispetto alla raccomandata, con termini più o meno lunghi rispetto a quelli ordinari.

Diversamente, potrebbero essere persino create specifiche categorie di azioni che offrano criteri di liquidazione più favorevoli ai soci anche in caso di recesso inderogabile. Lo statuto potrebbe altresì riservare una o più cause convenzionali a una particolare categoria di azioni440.

Le maggiori perplessità sui casi di recesso convenzionale nelle s.p.a. riguardano la possibilità di prevedere clausole ad nutum per società a tempo determinato ovvero per giusta causa.

Nel primo caso, la dottrina ritiene quasi unanimemente che un recesso ad nutum non sia ammissibile convenzionalmente nelle società a tempo determinato441. Nella logica di sistema, una simile ipotesi rappresenterebbe una minaccia, priva di una valida giustificazione, alla stabilità e all’integrità del capitale sociale. D’altronde la funzione determinativa sussiste solo per dotare di un termine il contratto che ne è sprovvisto, dovendo essere esclusa qualora la durata sia già stata stabilita442.

Più dibattuta è invece la possibilità di introdurre un recesso per giusta causa. L’orientamento prevalente tende a negare l’ammissibilità di questa ipotesi alla luce del dettato normativo dell’art. 2437, comma 4, c.c., che permette l’introduzione di «ulteriori cause di recesso», lasciando intendere che debba trattarsi di fattispecie ben definite e non generiche, com’è invece la giusta causa443. Tenuto anche conto del principio di centralità

439 V. GALLETTI, sub art. 2437 c.c., in Codice commentato delle società, cit., 1627; VENTORUZZO, I

criteri di valutazione delle azioni, cit., 450.

440 STELLA RICHTER JR., Diritto di recesso e autonomia statutaria, cit., 394.

441 BIONE, op. cit., 207; DI CATALDO, Il recesso del socio di società per azioni, cit., 232; CALANDRA BUONAURA, op. cit., 303; CAPPIELLO, Recesso ad nutum, cit., 502; CHIAPPETTA, op. cit., 503; MARASÀ, sub

artt. 2437 e ss., cit., 791; DELLI PRISCOLI, sub art. 2437 bis c.c., in Il codice civile commentato. Delle

modificazioni dello statuto. Diritto di recesso, diretto da Schlesinger, , Milano, 2013, 133 ss.; FRIGENI,

Partecipazione in società di capitali, cit., 199 s.; STELLA RICHTER JR., Diritto di recesso e autonomia statutaria, cit., 395; TOFFOLETTO, L’autonomia privata e i suoi limiti nel recesso convenzionale del socio di società di

capitali, cit., 372 ss.; PISCITELLO, sub art. 2437 c.c., cit., 2508; ID., Riflessioni sulla nuova disciplina del

recesso, cit., 523; ID., Recesso del socio, cit., 45; GALLETTI, sub. art. 2437 c.c., in Il nuovo diritto delle società,

cit., 1517 s. e 1525; ID., sub art. 2437 c.c., in Codice commentato delle società, cit., 1626; PETRAZZINI – M. CALLEGARI – CERRATO – CAVANNA, Il diritto di recesso del socio di S.p.a., cit., 310; CIRCOLARE ASSONIME,

op. cit., 1402; CAGETTI, Sulla (controversa) ammissibilità del recesso convenzionale ad nutum nella s.p.a. con termine di durata, in Giur. comm., 2015, 4, II, 887 ss.. Dubitativamente M. CALLEGARI, sub art. 2437 c.c., in Il nuovo diritto societario, cit., 1407; DE NOVA, op. cit., 333; CAGNASSO, Il recesso, cit., 963. Contra ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il diritto delle società, Bologna, 2004, 236;CARMIGNANI, sub art. 2437 c.c., cit., 882; BARTOLACELLI, Profili del recesso ad nutum nelle società per azioni, cit., 1162 ss.; CAVALAGLIO, sub

art. 2437 c.c., cit., 1192. VENTORUZZO, I criteri di valutazione delle azioni, cit., 338 ss. In giurisprudenza, Coll. Arb. Roma, 30 aprile 2018, in Giur. It., 2019, 1, 131. In particolare, Coll. Abr., 22 maggio 2014, in Giur. comm., 2015, 4, II, 881, con nota di Cagetti, afferma che la clausola statutaria di recesso incondizionato in una società a tempo determinato è valida se prevede il preavviso.

442 DI CATALDO, Il recesso del socio di società per azioni, cit., 232; PISCITELLO, Riflessioni sulla nuova

disciplina del recesso, cit., 523; ID., sub art. 2437 c.c., cit., 2509; CALANDRA BUONAURA, op. cit., 303. In questo senso, Coll. Arb. Roma, 30 aprile 2018, cit., 133.

443 BIONE, op. cit., 207; STELLA RICHTER JR., Diritto di recesso e autonomia statutaria, cit., 395; BARTOLACELLI, Brevi note, cit., 348; CHIAPPETTA, op. cit., 503; DELLI PRISCOLI, L’uscita volontaria, cit., 110 ss.; FRIGENI, Partecipazione in società di capitali, cit., 196 s.; GALLETTI, sub art. 2437 c.c., cit., 1525; ID., sub

dell’azione sono da ritenersi escluse le cause di recesso operanti nelle società di persone nonché quelle connesse a vicende personali e soggettive dei soci444, come una reciproca perdita di fiducia o un contrasto interno irrisolvibile.

Proprio per questi motivi, si dovrebbero ritenere inammissibili le cause di recesso che, seppure specifiche, sono legate alla persona dei soci come l’impossibilità di partecipare alla vita sociale per loro condizioni di salute, per comportamenti illeciti degli amministratori o degli altri soci ovvero per una conflittualità insanabile tra due o più soci. Quest’ultima ipotesi potrebbe avere un certo peso in un sistema fondato sul voto unanime, come nelle società di persone, poiché impedirebbe lo svolgimento dell’attività, ma non può trovare riscontro nelle società di capitali, dove vige il principio maggioritario.

Un’interpretazione sistematica delle norme induce a ritenere che le funzioni del recesso convenzionale debbano essere necessariamente modificative, escludendo così le cause di exit con funzione risolutiva. Infatti, come più volte ribadito, le vicende personali dei soci non possono rilevare in queste società imperniate sulla centralità dell’azione445. Alla luce delle

argomentazioni che precedono, il recesso potrebbe essere accordato solo per eventi oggettivi, derivanti o estranei alla volontà dei soci, per circostanze sopravvenute ritenute fondamentali, che alterino in qualche modo l’investimento446. Per questi motivi, non sarebbe possibile

configurare un recesso ad personam, completamente slegato dalle azioni ed ancorato alle sole caratteristiche personali del socio.

Recesso del socio, cit., 45 s.; CALANDRA BUONAURA, op. cit., 303 s.; DI CATALDO, Il recesso del socio di società

per azioni, cit., 232 (seppure lo stesso autore adotta una posizione differente in un successivo scritto); ACQUAS – LECIS, op.cit., 73; MARASÀ, sub artt. 2437 e ss., cit., 791; PERRINO, La «rilevanza del socio» nella s.r.l., in

La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, a cura di Santoro, Milano, 2003, 125 s. Seppur con

argomentazioni differenti, DELLI PRISCOLI, sub art. 2437 bis c.c., cit., 84 ss.; PERRINO, La «rilevanza del socio»

nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione, in Giur. comm., 2003, 6, I, 823 s. Contra CAPPIELLO, Recesso

ad nutum e recesso «per giusta causa», cit., 521 ss.; VENTORUZZO, I criteri di valutazione delle azioni, cit., 340 s.; M. CALLEGARI, sub art. 2437 bis c.c., in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, vol. II, Bologna, 2004, 1411; CAVALAGLIO, sub art. 2437 c.c., cit., 1192; DI CATALDO, Il recesso

del socio di società di capitali. È legittima una clausola di recesso per giusta causa?, cit., 615 ss.

Dubitativamente, CAGNASSO, Il recesso, cit., 963.

444 DACCÒ, Il recesso nelle s.p.a., in Le nuove s.p.a., cit., 1421; CALANDRA BUONAURA, op. cit., 304; PETRAZZINI – M. CALLEGARI – CERRATO – CAVANNA, Il diritto di recesso del socio di S.p.a., cit., 309 s.

445 FRIGENI, Partecipazione in società di capitali, cit., 189 s.; PISCITELLO, sub art. 2437 c.c., cit., 2508 s.; CALANDRA BUONAURA, op. cit., 304; STELLA RICHTER JR, Parere sul punto g) dell’art. 2437 c.c. (e su altre

questioni meno misteriose), cit., 394; ROSSO, Variazione dei quorum e diritto di recesso, cit.,661s. 446 MAUGERI - FLEISCHER, op. cit., 106; CHIAPPETTA, op. cit., 503.

CAPITOLO IV

SEGUE: L’ESERCIZIO DEL RECESSO, LA DETERMINAZIONE