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Il recesso con funzione impugnativa: l’errata stima del conferimento in natura Già prima della riforma del 2003 il codice conosceva, seppur con qualche lieve

LE CAUSE DI EXIT NELLA SOCIETA’ PER AZION

9. Il recesso con funzione impugnativa: l’errata stima del conferimento in natura Già prima della riforma del 2003 il codice conosceva, seppur con qualche lieve

modifica, l’ipotesi di recesso disciplinata dall’art. 2343 c.c.368.

Si tratta di una forma di recesso con funzione impugnativa che presenta fattori analoghi ai contratti di vendita di beni immobili a corpo e misura, anche se, per effetto dei principi speciali che reggono la materia, la fattispecie societaria segue regole sue proprie.

Il socio che conferisce beni in natura è soggetto a una specifica disciplina volta alla corretta formazione del capitale sociale, che impedisce la liberazione immediata delle sue azioni.

dal momento che per lo stesso art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003 la clausola compromissoria deve prevedere a pena di nullità la nomina di tutti gli arbitri da parte di un soggetto esterno, non lasciando spazio ad altre forme di arbitrato diverse da quello rituale. Al riguardo, è stata avallata la tesi del c.d. “doppio binario” secondo la quale, alla luce delle disposizioni di attuazione, le clausole di arbitrato societario irrituale antecedenti alla riforma resterebbero valide ma sottoposte all’arbitrato di diritto comune (cfr. CERRATO, Arbitrato societario e

"doppio binario": qualche riflessione alla luce della giurisprudenza più recente, in Banca borsa, 2010, 3, II,

340 ss.; ID., Arbitrato societario: nuove conferme per il "doppio binario", in Giur. it., 2007, 10, 2240; ID.,

Arbitrato societario e doppio binario: una svolta, in Giur. it., 2007, 907; GUIDOTTI, C’è davvero disordine

normativo in tema i arbitrato di diritto comune in materia societaria?, in Giur. comm., 2009, 5, II, 1012; NELA,

Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie, in Il nuovo processo societario, diretto da Chiarloni,

Bologna, 2005, 933; AULETTA, La nullità della clausola compromissoria a norma dell’art. 34 del D.lgs 17

gennaio 2003 n. 5: a proposito di alcuni (dis) orientamenti del notariato, in Riv. arbitrato, 2004, 2, 361 ss.;

MONTALENTI, Le società per azioni a dieci anni dalla riforma: un primo bilancio, in Riv. soc., 2014, 2- 3, 405 ss. Nello stesso orientamento, in giurisprudenza, cfr., ex multis, Trib. Bologna, 25 maggio 2005, in Giur. it., 2006, 8 – 9, 1639, con nota di Restano. Di opinione contraria, ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione

arbitrale nelle società dopo la riforma, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 3, 969; LUISO, Appunti sull’arbitrato, in Riv. proc. civ., 2003, 3, 726; DALMOTTO, sub art. 41, in Il nuovo processo societario, a cura di Chiarloni, Bologna, 2004, 1095; BOVE, L’arbitrato nelle controversie societarie, in Giust. civ., 2003, 11, II, 489; CORSINI,

L’arbitrato nella riforma del diritto societario, in Giur. it., 2003, 6, 1294. In giurisprudenza, ex multis, App.

Milano, 13 febbraio 2013, cit.). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in un primo momento che l’arbitrato irrituale fosse legittimo (Cass. civ., 4 giugno 2010, n. 13664, in Giur. it., 2011, 11, 2306; e in

Giur. comm., 2011, 5, II, 1081); mentre a distanza di pochi mesi ha sostenuto l’esatto contrario (Cass. civ., 9

dicembre 2010, n. 24867, in Giur. it., 2011, 11, 2307; Cass. civ., 10 luglio 2011, n. 15892, in Giust. civ. Mass., 2011, e ancora nonché da ultimo Cass. civ., 10 ottobre 2012, n. 17287, in CED Cassazione, rv. 623736 – 01, quasi come sintesi delle motivazioni precedenti, Cass. civ., 13 ottobre 2011, n. 21202, in Soc., 2012, 2, 211, con nota di Soldati). Alla luce delle diverse tesi, è stato affermato che il recesso sarebbe legittimo solo al passaggio dall’arbitrato irrituale a quello rituale, mentre sarebbe escluso nel caso contrario poiché la modifica statutaria sarebbe nulla (così DI CATALDO, Il recesso del socio di società per azioni, cit., 248; RIZZARDO,

Mutamento del tipo di arbitrato statutario e recesso del socio di società di capitali, cit., 827 ss.). Non è questa

la sede per scandagliare i meandri di una questione così complessa e controversa, ma per un più adeguato approfondimento si rinvia a MONTALENTI, op. ult. cit., passim.

365 In questo specifico caso, cfr. Trib. Verona, 12 aprile 2005, cit.; Coll. Arb. Verona, 14 marzo 2008, cit.

366 FRIGENI, Le fattispecie legali di recesso, in S.r.l. Commentario dedicato a G. B. Portale, cit., 466; BUTTURINI, Le fattispecie legali di recesso introdotte dalla riforma delle società di capitali, cit., 371. A favore del recesso per qualsiasi tipo di modifica della clausola arbitrale, CARPI, Profili dell’arbitrato in materia

societaria, in Riv. arbitrato, 2003, 3, 421; DELLA PIETRA, La clausola compromissoria, cit., 218 ss. 367 Ibid. In giurisprudenza, Coll. Arb., 27 ottobre 2010, cit.

368 Sul punto v. CAVALAGLIO, sub art. 2437 c.c., cit., 1187 s., che valuterebbero questa ipotesi non come un recesso a senso stretto, bensì come una modalità di scioglimento del contratto ex nunc.

Per il conferimento in natura, salvo i casi previsti dall’art. 2343 ter, c.c., è necessaria una relazione giurata di stima dei beni prodotta da un esperto nominato dal Tribunale.

Nei centottanta giorni successivi all’iscrizione della società nel registro delle imprese, gli amministratori devono controllare le relazioni peritali e, se sussistono fondati motivi, procedere a una revisione di stima. Solo a valle di tali operazioni e con il loro consenso le azioni potranno essere liberate.

Nel caso in cui il valore del bene in natura dichiarato nella relazione sia inferiore di oltre un quinto rispetto a quello revisionato dagli amministratori, si prospettano tre soluzioni differenti: la società può ridurre il capitale sociale annullando le azioni in eccesso; il socio può versare la differenza in denaro; ovvero esercitare il recesso.

Il vizio inciderebbe sulla fase genetica della partecipazione societaria, corrispondendo ad un errore di stima che permette uno ius variandi previsto dalla legge, alla luce del quale l’investimento deve essere riconsiderato369. Se quindi il socio ritiene che la sua

partecipazione proporzionalmente ridotta non sia più appetibile, potrà recedere riottenendo, laddove possibile370, in tutto o in parte il bene in natura conferito371.

Come sostenuto da una parte della dottrina commerciale372, la disciplina del recesso contenuta nell’art. 2343 c.c., almeno sotto il profilo della causa e della funzione, presenta delle similitudini con gli artt. 1537 c.c. e ss., ancorché l’analogia vada limitata al solo vizio genetico della prestazione.

La restituzione del bene in natura, introdotta solo di recente373, è possibile solo se non lede l’interesse societario, che è preponderante, a conferma del fatto che il conferimento, come la partecipazione del socio, è tendenzialmente da considerarsi tamquam non esset.

In passato, proprio per il rischio di intaccare l’integrità del capitale sociale e pregiudicare la funzionalità organizzativa della società, la restituzione non era ammessa,

369 Così LUCARELLI, Conferimento in natura e recesso, in Giur. comm., 1993, 2, II, 315; MIOLA, I

conferimenti in natura, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo – Portale, vol. I***, Torino,

2004, 537.

370 L’obbligo di restituzione del bene, così come previsto dalla legge, dovrebbe essere interpretata come una condizione legale risolutiva dovuta ad impossibilità sopravvenuta. In questo senso, MIOLA, I conferimenti

in natura, cit., 543 ss.

371 Sempre secondo MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 540, la scelta opererebbe per escludere il rischio che al socio possa essere liquidato un valore superiore ovvero inferiore del bene conferito, tenendo presenti i contrasti che possono sorgere tra il socio recedente, che ha attribuito al bene un determinato valore, e gli amministratori, che hanno imputato uno inferiore.

372ASCARELLI, In tema di conferimenti in natura, in Riv. soc., 1959, 486 e 491; FERRO – LUZZI, I contratti

associativi, cit., 360, nt. 58; PAVONE LA ROSA, Aumento di capitale mediante conferimenti in natura, in Banca

borsa, 1964, I, 403, nt. 11; FENGHI, La riduzione del capitale, cit., 132 ss.; NOBILI – M. S. SPOLIDORO, La

riduzione del capitale, cit., 448; GRIPPO, Il recesso del socio, cit., 133 s., nt. 1, FIGÀ TALAMANCA, Bilanci ed

organizzazione, Milano, 1997, 171; PERRINO, Le tecniche di esclusione del socio dalla società, Milano, 1997, 294; BUCCELLATO, Profili del recesso da società per azioni a seguito di revisione della stima di conferimento

in natura e di crediti, in Riv. dir. impr., 1995, 223 ss. In giurisprudenza, Trib. Firenze, 1 agosto 1990, in Giur. comm., 1993, 2, II, 307, con nota di Lucarelli. Contra MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 537, il quale afferma che la norma «potrebbe trovare giustificazione solo qualora si ammettesse che il negozio di sottoscrizione delle azioni non produce il perfezionamento immediato del vincolo sociale, ma solo effetti preliminari o provvisori, ragione per cui non potrebbe ravvisarsi in senso tecnico un recesso del socio».

373 In passato questa soluzione è stato oggetto di dibattito. Alcuni già sostenevano che a seguito del recesso il bene dovesse essere restituito [in giurisprudenza, Trib. Firenze, 1 agosto 1990, cit.; in dottrina FENGHI,

La riduzione del capitale, cit., 132; FERRO LUZZI, I contratti associativi, cit., 360; contra PORTALE, Problemi

in tema di valutazione e di revisione della stima dei conferimenti in natura nella società per azioni (con postilla sul sindaco «minorenne»), in Giur. comm., 1974, II, 279; ID., I bilanci straordinari delle società per azioni, in Riv. soc., 1978, 329, nt., 84; LUCARELLI, Conferimento in natura, cit., 309; GALLETTI, Il recesso nelle società

di capitali, cit., 89 s.] ovvero dovesse essere restituito il suo controvalore (NOBILI – M S. SPOLIDORO, op. cit.,

448). Altri, invece, hanno affermato che la quota di liquidazione dovesse essere proporzionata non al valore del bene ma alla situazione patrimoniale della società (G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle

società, vol. II, Torino, 2002, 182; MONTAGNANI, Recesso e riduzione del capitale sociale: ancora in tema di

soprattutto se il bene conferito era fondamentale per l’esercizio dell’attività. Oggi, la posizione è mediata dal fatto che la restituzione è dovuta solo se sia possibile, dovendosi corrispondere al socio la differenza in denaro, qualora il bene possa essere restituito solo in parte374, ovvero la completa liquidazione per l’equivalente, qualora ciò non sia possibile.

Nulla osta, pertanto, a ritenere che il socio possa recedere anche parzialmente375.

Inoltre, come affermato in precedenza, il recesso nei contratti di vendita di beni immobili a corpo e a misura avrebbe efficacia retroattiva, perché la disciplina si porrebbe come alternativa privata all’annullamento del contratto. Nell’ambito del diritto commerciale il recesso non potrebbe mai avere efficacia retroattiva, poiché verrebbe elisa la tutela dei creditori e la certezza dei rapporti commerciali medio tempore intercorsi376.

Il recesso ex art. 2343 c.c. non può operare in danno della società, mediante la previsione di un valore di liquidazione fisso e pari al bene conferito377, che non tenga conto del fatto che il socio ha comunque partecipato all’attività sociale378. Sebbene le azioni non siano state ancora liberate, il socio, nel periodo antecedente alla revisione avrebbe partecipato alla vita sociale fino alla sua uscita379 e non potrebbe essere considerato moroso (salvo casi eccezionali), dovendo quindi tener conto degli eventuali debiti e crediti maturati dalla società fino al suo exit.

È stato affermato che la procedura è quella ordinariamente prevista dagli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c.380 ma è necessaria una precisazione: anche questa causa di recesso sembra essere legata ad un fatto, poiché non vi è nessuna delibera assembleare o iscrizione nel registro delle imprese da cui far decorrere il termine decadenziale di quindici giorni.

Dunque, non sarebbe necessaria una determinazione preventiva anche perché in questo caso il recesso riguarda il rapporto instaurato in virtù del conferimento del singolo socio che, pertanto, essendo a conoscenza dell’evento legittimante dal cui verificarsi decorre il termine di trenta giorni, potrebbe agevolmente chiedere informazioni sul valore delle proprie azioni.

Con riferimento agli artt. 1537 e 1538 c.c., è stato precedentemente affermato che la retroattività non può che essere relativa inter partes: i trasferimenti dei beni sono comunque trascritti nei pubblici registri a titolo di compravendita e sono le parti ad essere obbligate alla restituzione, senza che ciò rilevi in qualche modo nei confronti dei terzi381. Sulla base di questa premessa, dovremmo concludere per l’esclusione, nel campo del diritto societario, dell’efficacia retroattiva – anche obbligatoria – del recesso poiché i soci nel primo periodo subiscono comunque i risultati delle relazioni intrattenute dalla società co i terzi. Perciò, se

374 CARDARELLI, sub art. 2343 c.c., in La riforma delle società. Commentario del D.Lgs. 17 gennaio

2003, n. 6. Società per azioni. Società in accomandita per azioni. Artt. 2325-2461 c.c., a cura di Sandulli –

Santoro, vol. II, Torino, 2003, 113.

375 In senso contrario, CIRCOLARE ASSONIME, op. cit., 1395.

376 MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 538; PAVONE LA ROSA, Sulla valutazione dei conferimenti in

natura, in Riv. soc., 1962, 372 ss.; PORTALE, Problemi in tema di valutazione, cit., 279, nt. 16; ID., I bilanci straordinari della società per azioni, cit., 330, nt. 84.

377 Anteriormente alla riforma, nel senso non sia configurabile un obbligo di restituzione del bene conferito, GRAZIANI, Diritto delle società, cit., 237; G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Diritto delle

società, vol. II, Torino, 2002, 184; PORTALE, La mancata attuazione del conferimento in natura, in Trattato

delle società per azioni, diretto da Colombo - Portale, vol. I***, Torino, 1998, 627 s.

378 Cfr. MONTAGNANI, Recesso e riduzione del capitale sociale, cit. 310; BUCCELLATO, Profili del

recesso da società per azioni, cit., 229 ss.; GALLETTI, Appunti in tema di recesso da società scissa quotata in

borsa, in Banca borsa, 1998, 3, I, 301 ss., 350; MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 538, nt. 525.

379 Sul punto, v. MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 539, spec. nt. 527, per maggiori approfondimenti.

Cfr. MARASÀ, sub artt. 2437 e ss., cit., 779.

380 MIOLA, I conferimenti in natura, cit., 547; PISANI MASSAMORMILE, I conferimenti nelle società per

azioni. Acquisti «pericolosi». Prestazioni accessorie, Milano, 2015, 189; contra DI CATALDO, Il recesso del

socio di società per azioni, cit., 226, nt. 12; MARASÀ, sub artt. 2437 e ss., cit., 779.

381DELFINI, Lo scioglimento unilaterale del contratto di compravendita immobiliare, in Recesso e

risoluzione nei contratti, a cura di De Nova, Milano, 1994, 150 ss.; MANCINI, Il recesso unilaterale e i rapporti

l’andamento è stato negativo, il socio vedrà diminuito il proprio valore di liquidazione, potendo ottenere una parte inferiore del bene in natura o la mera liquidazione in denaro; ovvero riottenere l’intero bene pagando la differenza tra il suo valore revisionato e la diminuzione del valore delle azioni. In caso di andamento positivo della società, il socio dovrebbe essere liquidato anche per la differenza tra il valore effettivo delle azioni e quello del conferimento in natura (eventualmente) restituito, perché il primo sarebbe superiore a quello originale.

Volendo optare per un’interpretazione rigida della norma, si dovrebbe ritenere che, in caso di totale inerzia del socio, questo decada dal diritto di recedere. In alternativa, gli amministratori potrebbero o proseguire le trattative, senza eccepire la decadenza; oppure annullare le azioni in eccedenza.

10. Il recesso con funzione determinativa nelle società azionarie: l’estensione di un principio dei contratti di scambio al diritto societario.

L’ultima causa inderogabile prevista per le società per azioni non quotate è il recesso ad nutum in caso di durata indeterminata disciplinato dall’art. 2437, comma 3, c.c.

Prima della riforma del 2003, l’atto costitutivo doveva necessariamente fissare il termine di durata della società382, mentre l’attuale art. 2328, n. 13, c.c. consente la costituzione di società per azioni a tempo indeterminato.

Questa ipotesi di recesso incondizionato, che nasce dall’influenza esercitata dai principi del libro IV trapiantati nella disciplina societaria, ha dunque funzione determinativa, necessaria per definire la durata del rapporto contrattuale non prevista dallo statuto383. Al riguardo, è stato affermato che «il recesso incondizionato rappresenta, per la società, il

382 V. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, cit., 253 s.; PORTALE,

Dall’opposizione alla proroga di «impresa comune»: abus d’ègalitè o libertà di iniziativa economica?, in Vita not., 1997, 2, I, 680 ss.; in giurisprudenza, Cass. civ., 4 giugno 1998, n. 5472, in Soc., 1998, 11, 1296; App.

Napoli, 7 giugno 1996, in Soc., 1997, 2, 183; App. Bologna, 5 aprile 1997, in Soc., 1997, 9, 1032.

383 TOFFOLETTO, L’autonomia privata e i suoi limiti nel recesso convenzionale del socio di società di

capitali, cit., 351 s. e 376 ss.; ANGELICI, La riforma delle società di capitali, cit., 88; CIRCOLARE ASSONIME,

op. cit., 1399; CAGNASSO, Il recesso, cit., 961; PISCITELLO, sub art. 2437 c.c., cit., 2504; CAPPIELLO, Recesso

ad nutum, cit., 552 ss.; M. CALLEGARI, sub art. 2437 c.c., in Il nuovo diritto societario, cit., 1399; BUTTURINI,

Le fattispecie legali di recesso introdotte dalla riforma delle società di capitali, cit., 356; BARTOLACELLI, Profili

del recesso ad nutum, cit., 1139, nt. 3; PETRAZZINI – M. CALLEGARI – CERRATO – CAVANNA, Il diritto di recesso del socio di S.p.a., cit., 295 s. In riferimento alla S.r.l., PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella S.r.l., cit., 722; ID., sub art. 2473 c.c., in Commentario del codice civile. Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza, artt.

2452 – 2510 c.c., a cura di Santosuosso, diretto da E. Gabrielli, vol. III, Torino, 2015, 469; IBBA, I limiti

dell’autonomia statutaria (note preliminari), in La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, a cura

di Farina – Ibba – Racugno – Serra, Milano, 2004, 47; FRIGENI, Le fattispecie legali di recesso, in S.r.l.

Commentario dedicato a G. B. Portale, cit., 467; MASTURZI, sub art. 2473 c.c., cit., 88; TANZI, op. cit., 1534, nt. 33; REVIGLIONO, sub art. 2473 c.c., in Codice commentato delle società, a cura di Abriani – Stella Richter Jr., Torino, 2010, 1900; M. CALLEGARI, Il recesso del socio nella s.r.l., cit., 224; ZANARONE, sub art. 2473 c.c., cit., 801, spec. nt. 61; CIOCCA, Il recesso del socio dalla società a responsabilità limitata, cit., 189. In giurisprudenza, Cass. civ., 4 agosto 2004, n. 14970, in CED Cassazione, rv. 576474 - 01; Trib. Tivoli, 14 giugno 2010, in Giur. it., 2011, 5, 1086, con nota di Petrazzini. Tuttavia, a riprova del divieto di vincolo perpetui, applicabile anche al diritto societario, si vuole ricordare che il recesso ad nutum era ammesso dalla giurisprudenza, anche prima della riforma, per i patti parasociali senza termine di durata, previo preavviso (Cass. civ., 23 novembre 2001, n. 14865, in Giur. comm., 2002, 6, II, 666). Un orientamento, tra l’altro, consentiva la revoca ad nutum di un amministratore a tempo indeterminato senza giusta causa previo preavviso (Cass. civ., 7 settembre 1999, n. 9482, in Soc., 2000, 4, 436; Cass. civ., 21 marzo 2000, n. 3312, in Nuova Giur.

Civ., 2001, 4, I, 428; Trib. Milano, 12 agosto 2003, in Soc., 2004, 3, 333). Ne sottende quindi un interesse

pubblico più volte richiamato in giurisprudenza dei contratti (Cass. civ., 30 luglio 1984, n. 4530, in Giust. civ., 1985, 7 - 8, I, 2014; cfr. Cass. civ., 29 aprile 1993, n. 4507, in Giur. it., 1994, I, 434). Contra DELLI PRISCOLI,

“prezzo” cui essa deve (potenzialmente) essere soggetta per il fatto di tenere i propri soci avvinti a sé per un tempo non definito»384.

Stando al testo dell’art. 2473, comma 2 c.c., l’ipotesi di recesso di cui si discorre vale anche per la s.r.l., cosicché, come verrà illustrato a breve, determinate tematiche risultano comuni ad entrambe le società.

La possibilità di azionare il recesso incondizionato risulta sottoposta a limiti di diversa natura. Una prima limitazione riguarda il periodo di preavviso che deve precedere il recesso, al fine di preparare la società alla futura liquidazione del socio, e che per legge non può essere inferiore ai sei mesi ma può essere prolungato dallo statuto fino ad un anno. Un’eventuale modifica della clausola relativa alla durata del preavviso, incidendo solo sui tempi di liquidazione, non farebbe sorgere il diritto di recesso a favore dei soci dissenzienti.

Una seconda è riferibile all’eventuale sospensione del recesso ad nutum all’inizio dell’attività ai sensi dell’art. 2328, n. 13, c.c., per un periodo massimo di un anno. La norma sarebbe finalizzata a evitare recessi immediati che potrebbero destabilizzare il capitale nel primo periodo di vita della società385. Questa particolare disposizione, però, per motivi inspiegabili, non è riprodotta nella s.r.l., pur riscontrandosi in questo tipo societario la medesima esigenza di protezione del capitale sociale nella fase di avviamento, specie se questo (in teoria) sia di piccole dimensioni.

In ogni caso, l’art. 2437, comma 3, c.c., apparentemente giustificato dai principi sistemici, ha suscitato forti critiche fin dal suo debutto. La prova tangibile di questo dissenso emerge dall’art. 2328, n. 13, c.c., che si riferisce alla società per azioni in generale e testimonia l’iniziale volontà legislativa di estendere la disciplina anche alle quotate. Volontà poi abbandonata a seguito del parere delle Commissioni riunite di Giustizia e Finanza del 12 dicembre 2002, in cui veniva chiarito come una norma siffatta rischiasse di destabilizzare le società di grandi dimensioni386. In sostanza, si è finito con il ritenere che la quotazione delle società per azioni a tempo indeterminato assicuri al socio una via d’uscita attraverso una più agevole alienazione dei propri titoli in grado di compensare la mancanza di un recesso ad nutum387.

Ma l’art. 2437, comma 3, c.c. è stato accolto con ben poco entusiasmo anche nelle società non quotate proprio a causa della potenziale instabilità societaria che tale disposizione è capace di generare388, lasciando esposta la società ad un costante rischio di scioglimento

384 BARTOLACELLI, Profili del recesso ad nutum, cit., 1128, il quale afferma che

385 M. CALLEGARI, sub art. 2437 c.c., in Il nuovo diritto societario, cit., 1399; BARTOLACELLI, Profili

del recesso ad nutum, cit., 1139 ss.

386 Nello specifico, il punto è stato sollevato da ENRIQUES, Audizione dinanzi alla Commissioni Giustizia

e finanzia riunite in tema di Riforma del diritto societario, cit. Il parere è stato accolto poi nel Parere approvato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) alla Camera dei deputati, in data 12 dicembre 2002.

Tuttavia, gli stessi commentatori della riforma hanno manifestato il loro dissenso per il recesso ad nutum per le