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Materia Penale e Penitenziaria

Nel documento ITALIANO ANNUARIO (pagine 158-185)

I dati statistici sul movimento dei procedimenti penali (sopravvenuti, esauriti, pendenti), pur con i limiti che presentano tali rilevazioni di carattere essenzialmente amministrativo gestionale, forni-scono un quadro globale del funzionamento della giustizia nei diversi gradi di giudizio, consentendo altresì la costruzione di indicatori sull’attività del-l’apparato giudiziario rispetto alla domanda di giu-stizia. Una prima indicazione per l’analisi dei dati viene fornita dal numero dei procedimenti penden-ti alla fine di ciascun anno in quanto una loro cre-scita sta a significare che gli uffici giudiziari non sono stati in grado di esaurire un numero di proce-dimenti pari a quelli sopravvenuti durante l’anno, ma soltanto una parte di essi. Alla fine dell’anno 1998 la maggior parte degli uffici presentano un numero di procedimenti pendenti in aumento rispetto all’anno precedente.

Si deve osservare che il saldo dei procedimenti pendenti è in generale conseguenza dell’anda-mento, nel corso dell’anno di riferidell’anda-mento, sia dei procedimenti sopravvenuti che di quelli esauriti. In particolare, esaminando il movimento dei procedi-menti sopravvenuti presso gli uffici di procura si rileva che sono circa 4.400.000 quelli pervenuti presso le preture circondariali, circa 550.000

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Prospetto 6.5 - Durata media in giorni dei procedimenti penali per ufficio

giudi-ziario - Anni 1994-98

UFFICI GIUDIZIARI 1994 1995 1996 1997 1998

Primo grado

Procure presso le Preture Circondariali 208 226 249 275 279

G.i.p. presso le Preture 58 66 73 86 95

Preture 157 245 247 273 319

Procure presso i Tribunali 157 146 173 179 177

G.i.p. presso i Tribunali 153 186 171 176 171

Tribunali 296 387 350 403 431

Corti di Assise 223 270 263 323 344

Procure presso i Tribunali per i minorenni 135 153 158 161 148

G.i.p. e G.u.p. presso i Tribunali per i minorenni 208 215 212 235 236

Tribunali per i minorenni 296 372 376 441 428

Grado di appello

Corti di Appello 566 723 616 647 612

Sezioni per minorenni della Corte d'Appello 190 212 232 292 251

Corti di Assise di Appello 263 259 258 286 269

Corte di Cassazione 124 120 132 157 173

Materie relative all'attività della P.A Materie relative ad altre attività

Totale Di cui Di cui

publico edilizia ed

ANNI Totale impiego % sul totale Totale urbanistica % sul totale

1994 104.172 64.908 42.233 65,1% 39.264 33.897 86,3%

1995 94.683 63.374 37.479 59,1% 31.309 25.477 81,4%

1996 91.420 59.791 35.424 59,2% 31.629 25.837 81,7%

1997 90.479 60.212 31.963 53,1% 30.267 24.738 81,7%

1998 88.368 58.055 27.585 47,5% 30.313 24.177 79,8%

(a) Non sono compresi i ricorsi sopravvenuti di ottemperanza al giudicato e quelli per revocazione

Prospetto 6.4 - Ricorsi sopravvenuti presso i Tribunali Amministrativi

Regionali (TAR) per gruppi di materie - Anni 1994-98 (a)

li presso i tribunali e quasi 50.000 quelli presso i tri-bunali per i minorenni.

Se si analizzano, inoltre, i dati relativi alla durata media dei procedimenti, calcolata in giorni, si nota-no, per il complesso degli uffici giudiziari, variazio-ni anche sigvariazio-nificative in aumento rispetto all’anno 1997, a fronte di un numero più limitato di varia-zioni più contenute in riduzione (prospetto 6.5). I delitti denunciati per i quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale sono stati nel corso del 1998 3.090.912 (+8,8% rispetto al 1997). Per essi sono state 523.773 le persone denunciate (di cui 24.138 minori di 18 anni). E’ risultato inoltre com-messo da autore ignoto l’83,4% dei delitti denun-ciati.

A livello regionale sono la Lombardia e il Lazio che hanno mostrato, in termini di dati assoluti, il nume-ro più alto di delitti denunciati: rispettivamente 451.144 (14,6% del totale) e 433.830 (14% del totale).

A partire dal 1997 presso alcune procure aventi sede in città capoluogo è stata adottata una nuova procedura di raccolta e di trasmissione dei dati sui delitti denunciati per i quali è iniziata l’azione pena-le, che si avvale delle notizie già inserite nel siste-ma inforsiste-mativo (RE.GE.) attivato presso le procu-re; tale procedura, che viene a sostituire la tra-smissione dei dati effettuata con i tradizionali modelli cartacei permettendo nel contempo l’ac-quisizione di un maggior ventaglio di informazioni, nel corso del 1998 è stata estesa agli altri uffici giu-diziari che gestiscono il suddetto sistema.

Le nuove applicazioni hanno comunque comporta-to il progressivo superamencomporta-to di alcuni problemi di armonizzazione e di integrazione con le preesi-stenti metodologie di rilevazione e ciò va conside-rato nel confronto con i dati degli anni precedenti. Nel corso dell’anno 1998 i delitti denunciati all’Autorità giudiziaria dalle forze dell’ordine sono risultati 2.425.748: in leggera flessione quindi rispetto al precedente anno 1997. A livello di sin-golo reato sempre rispetto al 1997, si nota invece un aumento delle violenze sessuali (1.846, +16,7%), dei furti semplici ed aggravati (1.478.221, +5,5%), delle rapine (37.782, +14,9%), delle estor-sioni (3.534, +5,4%), e degli incendi dolosi (9.552, +10,3%). In calo invece gli altri delitti (702.967, -11,8%). Il quoziente di delittuosità basato su di essi ha presentato per la Liguria il valore più elevato (6.443,3 delitti per 100.000 abitanti): a seguire il Lazio (5.299,5) e l’Emilia-Romagna (4.970,2). Questi dati, come riportato in nota alle tavole rela-tive, non sono confrontabili con gli analoghi basati sui delitti denunciati per i quali l’Autorità Giudiziaria ha iniziato l’azione penale, specie per i delitti di autore noto che vengono rilevati al momento del-l’imputazione.

I condannati per delitto nel 1998 sono stati 302.666 e quelli per contravvenzione 116.059; in merito a tale rilevazione si fa presente che dal 1996 i dati vengono tratti direttamente dal sistema informativo del Casellario Giudiziale Centrale e non più tra-smessi dai singoli uffici giudiziari; ciò ha reso pos-sibile elaborare i dati sui condannati anche per reati contravvenzionali in precedenza non rilevati.

I dati relativi ai suicidi e ai tentativi di suicidio deri-vano dalle risultanze incrociate di due distinte rile-vazioni eseguite a cura del Ministero dell’Interno, una svolta a livello di singolo evento e l’altra riepi-logativa. L’analisi delle variabili considerate quali il sesso, l’età, il movente, il mezzo di esecuzione, ecc. fornisce indicazioni utili per valutare gli aspet-ti sociali connessi a tale problemaaspet-tico fenomeno che nel corso del 1998 ha fatto registrare 3.398 casi di suicidio e 3.531 di tentato suicidio.

I dati relativi agli istituti di prevenzione e di pena riguardano il movimento della popolazione detenu-ta ed internadetenu-ta; riguardano poi la consistenza e lo stato giuridico di detta popolazione nonché notizie sulle strutture degli istituti penitenziari.

Nel 1998 gli “entrati dallo stato di libertà” sono aumentati rispetto al 1997 passando, nel comples-so, da 88.024 ad 88.677; la parte femminile ha rap-presentato il 7,4% (6.572 unità) del totale degli entrati.

Suddividendo gli entrati secondo la cittadinanza si nota che, gli entrati stranieri, negli ultimi anni hanno visto aumentare in modo continuo il loro peso percentuale rispetto al complesso degli entrati (nel 1998 pari a ben il 33,2%), come evi-denziato nel grafico 6.2.

I detenuti presenti al 31 dicembre 1998 sono risul-tati in diminuzione del 2,7% (da 50.527 del 1997 a 49.173 unità). Le femmine presenti hanno fatto registrare una maggiore diminuzione, pari al 5,8% (da 1.993 unità a 1.877), che conferma il continuo andamento decrescente dell’intero periodo preso in considerazione (dal 1994 al 1998).

Esaminando, in particolare, il numero dei presenti alla fine dell’anno distinti per posizione giuridica, i condannati sono passati, nel confronto tra il 1997 e il 1998, da 29.219 a 26.819 con una flessione notevole (-8,2%); essi rappresentavano, alla fine del 1998, il 54,5% dei presenti, percentuale questa più contenuta rispetto a quella dell’anno preceden-te (57,8%) per effetto del conpreceden-temporaneo aumento dei detenuti presenti “a disposizione dell’Autorità”. La percentuale dei tossicodipendenti presenti alla fine dell’anno 1998 sul totale dei detenuti è risulta-ta del 27,6%, in leggera diminuzione quindi rispet-to all’anno precedente (27,9%): in termini assoluti essi sono passati da 14.074 a 13.567.

La maggioranza, pari all’86,3% dei detenuti siero-positivi presenti, è risultata tossicodipendente; in totale i detenuti sieropositivi hanno rappresentato il 3,1% dei presenti alla fine del 1998 mentre erano il 3,6% nel 1997. Alla medesima data sono risultate presenti 118 persone detenute affette da AIDS, dato questo in costante aumento rispetto agli anni precedenti.

L’indicatore di affollamento delle carceri, dato dal rapporto tra il numero dei detenuti presenti e i posti letto a disposizione (capienza effettiva), al netto di quelli nei centri diagnostici terapeutici, è stato pari a 1.140‰ a livello nazionale, con situazioni territo-riali però molto eterogenee tra di loro tanto che, per una più corretta valutazione di tale misura, sarebbe necessaria una analisi dettagliata dei sin-goli istituti.

I minorenni entrati nei centri di prima accoglienza

nel 1998 sono stati 4.222 di cui il 22,9% femmine. Confrontando questo dato con le rispettive imputa-zioni a loro attribuite si hanno 1,11 imputaimputa-zioni per ogni minore accolto contro il valore di 1,10 dell’an-no precedente. Analizzando le imputazioni per i singoli reati si evince che il maggior numero di esse ha riguardato, per i minori italiani, reati contro il

patrimonio: 63,7% del totale, seguiti dalle violazioni della legge sugli stupefacenti (20,5%) e da quelle relative a reati contro la persona (5,9%). Per i mino-renni stranieri la stragrande maggioranza delle imputazioni ha riguardato reati contro il patrimonio: il 77,5% del totale che sale addirittura al 97,3% se ci riferiamo alla sola componente femminile.

Grafico 6.2 - Entrati negli istituti di prevenzione e di pena dallo stato di libertà

per cittadinanza - Anno 1994 -98 (composizione percentuale)

Annuario Statistico Italiano 1999

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Glossario

AIDS (Acquired Immuno-Deficiency Syndrome) (detenuti affetti da): i detenuti affetti da

Sindrome da Immunodeficienza Aquisita, conclamata secondo le classificazioni ed i parametri sanitari stabiliti dal Center for Disease Control and Prevention.

Archivio notarile: fa parte dell’Amministrazione degli Archivi notarili dipendente dal Ministero di

Grazia e Giustizia e ha il compito di conservare gli atti dei notai cessati, il controllo sull’esercizio della funzione notarile, la regolarizzazione degli atti notarili depositati, la pubblicazione dei testa-menti, il rilascio delle copie degli atti conservati e la gestione del Registro generale dei testamenti.

Arresto: la misura detentiva prevista per gli autori di reati contravvenzionali.

Atto notarile: l’espressione formale di volontà di un singolo o di un gruppo associato, reso dinanzi

ad un notaio. Può essere pubblico od autenticato e può contenere una o più convenzioni.

Autorità giudiziaria: l’autorità preposta alla amministrazione della giustizia penale, civile ed

ammi-nistrativa.

Azione penale: l’attività esercitata dal Pubblico Ministero quando non sussistono i presupposti per

la richiesta di archiviazione della notizia di reato.

Casellario giudiziale centrale: l’ufficio che raccoglie e conserva l’estratto dei provvedimenti e le

annotazioni di cui è prescritta l’iscrizione sia in materia penale sia in materia civile.

Centri diagnostici terapeutici: le strutture sanitarie operanti presso gli Istituti penitenziari.

Centri di prima accoglienza (CPA): le strutture che ospitano i minorenni arrestati o fermati fino

all’u-dienza di convalida.

Condannato: la persona sottoposta a giudizio e condannata con sentenza divenuta definitiva. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana: l’organo giudiziario istituito che ha

sede in Palermo ed esercita le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle sezioni regio-nali del Consiglio di Stato previste dallo Statuto per la Regione siciliana. Il Consiglio è organo di consulenza giuridico-amministrativa del governo regionale.

Consiglio di Stato: l’organo giudiziario che ha sede in Roma ed è il supremo organo consultivo

sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, per i quali sia interrogato dai Ministri. Inoltre spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompe-tenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti o provvedimenti di un’autori-tà amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto: l’interesse di individui o di enti giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Contravvenzione: il reato per il quale è prevista la pena principale dell’arresto e dell’ammenda e una

serie di pene accessorie (es.: sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte).

Convenzione: l’accordo o il contratto.

Corte d’appello: ha sede in ogni capoluogo di distretto; è organo collegiale e si articola in sezioni

civili e penali. Ha competenza in materia civile e penale a giudicare delle impugnazioni avverso le sentenze appellabili del Tribunale. Ha inoltre anche competenza diretta in alcune materie, quali riconoscimento di sentenze straniere, riabilitazioni, ecc. In ogni Corte di appello è costitui-ta una sezione speciale per i minorenni, che giudica sull’appello delle decisioni dei Tribunali dei minorenni sia in sede civile che penale. Un’altra sezione speciale funziona da Corte di Assise di appello e giudica sugli appelli avverso le sentenze della Corte di Assise.

Corte dei Conti: giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei

cas-sieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pub-blico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si inseri-scono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti. La Corte

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ca pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre Pubbliche Amministrazioni, per quanto le spetti a termini di leggi speciali, e in materia di pensioni degli impiegati civili dello Stato e militari, com-prese quelle di guerra. Svolge inoltre funzioni di controllo contabile previste dal regolamento di contabilità generale per le spese dello Stato.

Corte di Cassazione: l’organo giudiziario collegiale, ha sede in Roma ed è unico per tutto lo Stato

italiano. È articolata su sei sezioni, tre competenti in materia civile e tre in materia penale. Ha competenza in materia civile e penale e giudica, in generale, sui ricorsi avverso sentenze pro-nunciate in grado di appello ovvero sentenze inappellabili emesse in primo grado. La Corte di cassazione, come organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e la uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdi-zioni e regola i conflitti di competenza e di giurisdizione.

Delitto: il reato per il quale è prevista la pena principale della reclusione e della multa e una serie di

pene accessorie (es.: interdizione dai Pubblici Uffici).

Denunciati per i quali è iniziata l’azione penale: per i delitti di autore noto, sono coloro nei

con-fronti dei quali il Pubblico Ministero esercita l’azione penale formulando formale imputazione ovvero richiesta di rinvio a giudizio.

Entrati dallo stato di libertà: comprendono i condannati, gli internati, gli imputati ed i fermati, cioè

tutti coloro che dallo stato di libertà passano ad un qualsiasi regime penitenziario.

Fallimento: la procedura giudiziaria mediante la quale il patrimonio di un imprenditore insolvente

viene sottratto alla sua disponibilità e destinato alla soddisfazione paritaria dei creditori, nella misura massima concretamente possibile.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) (detenuti affetti da): i detenuti risultati sieropositivi a

segui-to dello screening volontario effettuasegui-to presso gli Istituti di prevenzione e pena.

Impresa: l’organizzazione di una attività economica esercitata con carattere professionale al fine

della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita. L’impresa può far capo o a una persona fisica (impresa individuale) o a un insieme di persone fisiche (società di fatto, impresa familiare, etc.) o ad una persona giuridica (società di persone o di capitali).

Imputazione: il reato o complesso di reati attribuiti alla persona imputata nella richiesta di rinvio a

giudizio.

Istituti di prevenzione e di pena: i penitenziari dove viene scontata la detenzione sia in custodia

cautelare che in esecuzione di pena a seguito di condanna definitiva.

Presenti a disposizione dell’Autorità: i fermati dalle forze dell’ordine per accertamenti, per motivi

di ordine pubblico, gli arrestati in flagranza, i detenuti in attesa di adempimenti istruttori o del giudizio di primo grado o di Appello o di Cassazione.

Presenti condannati: coloro che a seguito di sentenza divenuta irrevocabile debbono scontare la

pena dell’arresto, della reclusione o dell’ergastolo.

Presenti sottoposti a misure di sicurezza: gli internati nei confronti dei quali è stata applicata una

misura di sicurezza detentiva da scontare negli specifici Istituti (ospedale psichiatrico giudizia-rio, casa di cura e di custodia, ecc.).

Pretura: l’ufficio giudiziario che ha competenze civili e penali. In materia civile il Pretore ha

compe-tenza per le cause riguardanti: le azioni possessorie, denunce di nuova opera e danno temuto; i rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende; le esecuzioni per consegna o rilascio, le espropriazioni forzate di beni mobili crediti, obblighi di fare e non fare; le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (nonché‚ le relative cause di opposizione alle ingiunzioni). Al Pretore è attribuita anche la sorveglianza sulla tutela dei minorenni e degli incapaci (giudice tutelare). In materia penale il Pretore ha compe-tenza per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e per altri particolari reati (quali l’omicidio colposo) per i quali la pena prevista è ancora superiore, ovvero una pena pecuniaria, qualunque ne sia l’ammontare, sola o congiun-ta alla predetcongiun-ta pena detentiva. Con il nuovo Codice di procedura penale è scongiun-tato istituito l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

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Procedimento civile cautelare: il procedimento che tende ad ottenere dal giudice una misura che

possa assicurare il mantenimento di uno stato di fatto o di diritto in attesa dell’accertamento del diritto.

Procedimento civile di cognizione: il procedimento inteso all’accertamento del rapporto giuridico

controverso. Si distingue in tre fasi: l’introduzione della causa (con la domanda proposta con la citazione), l’istruzione e la decisione.

Procedimento civile di esecuzione: il procedimento che tende alla realizzazione forzata

dell’inte-resse di cui è già certa la tutela ed è dominato dallo scopo di attuare, nel minor tempo e nella massima misura possibile, le pretese la cui conformità all’interesse pubblico è già garantita dal titolo esecutivo (giudiziale come le sentenze di condanna o stragiudiziali come le cambiali).

Procedimento penale: l’insieme di fasi e di atti volti ad accertare ed affermare la responsabilità

penale in ordine ad un determinato comportamento che l’ordinamento giuridico configura come reato.

Protesto: l’atto formale con il quale viene constatato il rifiuto dell’accettazione della cambiale-tratta

da parte del trattario o il mancato pagamento della cambiale o dell’assegno bancario.

Reato: il delitto o contravvenzione previsto dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia penale. Reclusione: la misura detentiva prevista per gli autori di delitti.

Ricorso: l’istanza presentata ad una autorità amministrativa da chi ha un interesse diretto ed

attua-le ad ottenere l’annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo.

Semiliberi: i detenuti che usufruiscono della misura della semilibertà che consiste nella

concessio-ne di trascorrere parte del giorno fuori dell’Istituto penitenziario per partecipare ad attività lavo-rative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

Tribunale: l’organo collegiale articolato, di regola, in sezioni civili e penali. Il Tribunale ha

compe-tenza, in primo grado, per le cause inerenti imposte e tasse (salvo che appartengano alla giuri-sdizione delle Commissioni tributarie), stato e capacità delle persone (salvo che siano di com-petenza del Tribunale dei minorenni), diritti onorifici, querela di falso, alcuni casi di contenzioso elettorale e amministrativo, separazioni personali dei coniugi e scioglimenti dei matrimoni, cause di valore indeterminabile. In secondo grado è organo di appello delle sentenze pronun-ciate in primo grado dal Giudice di pace e dal Pretore. In campo penale il tribunale è compe-tente in primo grado per le cause non di competenza del Pretore, del Tribunale per i minorenni e della Corte di Assise. Presso il Tribunale è stato istituito l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari . Una sezione speciale dei Tribunali costituisce la Corte di Assise, organo collegiale cui è attribuita una speciale competenza per i delitti più gravi (strage, attentato, omicidio, spio-naggio, ecc.).

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR): l’organo di giustizia amministrativa di primo grado,

avente sede nei capoluoghi di regione. Il Tribunale amministrativo regionale decide in genere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti o prov-vedimenti emessi dagli organi periferici e centrali dello Stato e dagli Enti pubblici, sia con sede nella Circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale, sia a carattere ultraregionale. Le materie vengono definite in particolare dalla legge istitutiva.

Tribunale per i minorenni: l’organo giudiziario costituito in ogni capoluogo di distretto di Corte di

appello. In materia civile ha competenza esclusiva nell’adozione di minorenni. In materia pena-le è competente per tutti i reati commessi dai minori di diciotto anni che, secondo pena-le pena-leggi vigen-ti, siano di competenza dell’autorità giudiziaria. Presso il Tribunale per i minorenni è stato isti-tuito l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari che, in caso di udienza preliminare, si confi-gura come Giudice per l’udienza preliminare.

Ufficio del Giudice di pace: l’ufficio giudiziario ha competenza per le cause: relative a beni mobili

di valore non superiore a cinque milioni; relative al risarcimento del danno prodotto dalla circo-lazione di veicoli e natanti, di valore non superiore a trenta milioni; relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; relative all’apposizione di termini ed

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vanza delle distanze riguardo al piantamento di alberi e siepi; relative ai rapporti tra proprietari

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