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Materie arbitrabili e il tramonto definitivo del parametro della transigibilita’

Il fenomeno conciliativo moderno in Italia: mezzi autonomi e mezzi eteronomi Le peculiarità dell’arbitrato

4. Altre questioni in tema di arbitrato

4.3. Materie arbitrabili e il tramonto definitivo del parametro della transigibilita’

Come abbiamo avuto modo di riferire in precedenza, la riforma dell’arbitrato, introdotta con il Dlgs 40/2006 ha inciso notevolmente sull’accordo compromissorio, ma anche sulla tematica delle materie compromettibili117, della quale ci occuperemo in questo paragrafo. Il nuovo art. 806 c.p.c., intitolato proprio “Controversie arbitrabili”, ricomprende appunto tutte le controversie che possono costituire oggetto dell’accordo compromissorio. In omaggio ad una esigenza di organicità, esse sono state annoverate nella stessa disposizione. In particolare, il legislatore, oltre ad aver eliminato il riferimento alle materie relative allo stato delle persone ed alla separazione personale e oltre ad aver impostato diversamente il tema delle controversie di lavoro, ha eliminato il riferimento alla

transigibilità ed ha introdotto il riferimento alla disponibilità del diritto, che è

divenuto unico presupposto per la giustizia laica. Ora, infatti, l’articolo consente, salvo espresso divieto di legge, che i giudici non togati possano conoscere di tutte le controversie civili che non abbiano per oggetto diritti disponibili. Prima di chiarire la diversità della portata dell’articolo 806 cpc rispetto al passato, è necessario far riferimento ad un precedente storico di questo aspetto innovativo. Mi riferisco a quanto accadde per l’arbitrato societario nel 2003. L’art. 34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla riforma del processo societario, fu il primo a sostituire la disponibilità alla transigibilità. Di li a poco si sarebbe sviluppato un ampio dibattito tra coloro i quali ritenevano che il novero delle controversie compromettibili fosse stato ampliato118 e coloro i quali ritenevano invece che il

117 Taluno ha ritenuto che detta disciplina appare destinata a mutare radicalmente lo stesso

approccio con l’istituto in esame, la cui natura di metodo alternativo alla risoluzione delle controversie si perfezionerebbe al punto da superare le remore che ne limitavano l’espansione verso una completa tutela dei diritti disponibili. Così G. F. RICCI, Dalla transigibilità alla

disponibilità del diritto. I nuovi orizzonti dell’arbitrato, in Riv. dell’arbitrato, 2006, p. 265 e ss.

118 Si veda sul punto G. F. RICCI, Il nuovo arbitrato societario, in Riv. trim. dir e proc civ., 2003, p.

legislatore avesse utilizzato solo un termine diverso, ma l’intenzione non fosse quella di discostarsi dal concetto descritto dall’art. 806 cpc119. Ritornando alla nostra trattazione, chiaramente il concetto di disponibilità non coincide con quello di transigibilità. Vi sono, infatti, dei diritti disponibili che però non possono formare oggetto di transazione. La circostanza che l’art. 1972 cc sancisca la nullità della transazione avente ad oggetto un contratto illecito, non è sufficiente per dedurre una solo parziale disponibilità della materia contrattuale120. Ciò che si tende ad evitare è che la volontà privata impedisca il prodursi di una sanzione derivante dalla violazione di norme inderogabili di ordine pubblico121.

Al di là di queste considerazioni di ordine generale, la portata delle novità introdotte prima nel 2003 e poi nel 2006 si comprendono particolarmente quando ci si imbatte nella tematica dell’approvazione delle delibere di approvazione del bilancio. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto la loro esclusione dalla giustizia laica sul presupposto che esse andavano ad incidere su interessi superiori della società o dei terzi122. In particolare, le posizioni giurisprudenziali che si

fosse stata estesa a qualsiasi tipo di patologia; E. FAZZALARI, L’arbitrato nella riforma del diritto

societario, in Riv. dell’Arb., 2002, p. 444 e ss, il quale ha riconosciuto nel nuovo arbitrato

societario una compromettibilità tale da superare anche il limite della disponibilità.

119 Taluno limita infatti l’arbitrabilità ai casi di annullabilità della delibera e a quelli di nullità non

derivante però dall’illiceità dell’oggetto, facendo così coincidere l’ambito delle controversie arbitrabili con i limiti di cui all’art. 1972 cc. Sul punto si veda S. CHIARLONI, Appunti sulle

controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura del lodo, in Riv. trim. dir e proc civ.,

2004, p. 123 e ss.

120

Tutta la materia contrattuale, e così anche il diritto di far valere la nullità del contratto da qualsiasi causa dipenda, è essenzialmente disponibile. L’area della disponibilità si ricaverebbe pertanto a contrario rispetto all’area della indisponibilità. Sono indisponibili infatti i diritti personalissimi, la materia matrimoniale e lo status delle persone. Cosi G. F. RICCI, Dalla

transigibilità.. op. cit., p. 267.

121

Si veda sul punto F. P. LUISO, Appunti sull’arbitrato societario, in Riv. dir. proc. 2003, p. 705 e ss, il quale ritiene che le preoccupazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia di controversie societarie arbitrabili possano essere affrontate e risolte su un piano diverso della secca alternativa tra disponibilità e indisponibilità. L’istituto che gioca il ruolo fondamentale è quello del contrasto con l’ordine pubblico. Applicando quest’ultimo non è la decisione della controversia ad essere sottratta agli arbitri bensì l’effetto prodotto dal lodo ad essere sindacabile in termini di incompatibilità con l’ordinamento.

122 Sul punto si veda Cass. 30 marzo 1998, n. 3322, in Rep. Giust. Civ., 1998, voce Compromesso e

arbitrato, la quale ha escluso la devoluzione ad arbitri della controversia con la quale un socio

chieda l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio inficiato da una irregolare destinazione a riserva (oltre il limite minimo) con conseguente mancata distribuzione degli utili.

svilupparono a seguito della riforma del 2003 furono due. Da un lato vi era che riteneva che non fossero compromettibili per nessuna ragione tutte le controversie aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio, poiché i criteri di chiarezza, precisione e veridicità del bilancio rappresentano principi di ordine pubblico, riproponendo pertanto il discorso che si faceva sull’art. 1972 cc123. Dall’altro lato vi era chi riteneva che fosse esclusa la compromettibilità solo nelle ipotesi di controversie nell’ambito delle quali si discutesse di veridicità del bilancio, unico requisito ritenuto come posto nell’interesse superiore della società e dei terzi. All’indomani della riforma del 2006 però, il collegamento dell’arbitrabilità alla disponibilità, sembrò fugare tutti i dubbi facendo ritenere arbitrabili senza alcun limite tutte le controversie inerenti le delibere societarie. Attualmente invece, la giurisprudenza sembra essere di avviso contrario. E’ recente la pronuncia della Cassazione che ha ribadito la non rimettibilità ad arbitri delle “controversie che hanno ad oggetto l’accertamento della violazione delle norme inderogabili dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio, la cui inosservanza determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte e rende la delibera di approvazione illecita e quindi nulla”. La Corte si è soffermata sulla nozione di indisponibilità e ha affermato che essa deve ritenersi comprensiva di tutte le situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata, ovvero disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che non possono derogarvi, rinunciarvi o modificarlo124.

Questo perché le norme concernenti tale materia sono poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci e dei terzi.

123

Sul punto si veda Cass., 22 gennaio 2003, n. 928, la quale ha ritenuto che la violazione dei principi di chiarezza e precisione del bilancio ingeneri incertezze ed erronee convinzioni circa la situazione economico-patrimoniale della società, idonee a tradursi in un pregiudizio non solo dei soci ma di tutti i terzi e dei creditori in particolare, che su di esso fanno affidamento.

124

“E’ d’altro canto evidente che, entro i limiti temporali previsti dal legislatore, il diritto di azione è sempre disponibile e che il titolare di un qualsivoglia diritto sostanziale può sempre rinunciare ad ottenerne un accertamento giudiziale; ma ove si tratti di un diritto sostanziale indisponibile, egli non può certo rinunciare a ciò che ne forma oggetto, autorizzando la controparte ad ignorare o ad aggirare il contenuto della norma che lo contempla”. Dunque il test che va effettuato per valutare la componibilità in arbitrato di una controversia riguarda la disponibilità del diritto controverso e non la disponibilità del diritto potestativo all’azione che l’attore possa far valere. Così Cass., 10 giugno 2014, n. 13031.