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Di seguito vengono illustrate le prescrizioni per il trasporto stradale di merci perico-lose in veicoli con cisterna.

3.2. SEGNALAZIONI SUI VEICOLI CISTERNA

I cartelli e le etichette di pericolo apposte sulle cisterne forniscono una prima infor-mazione sintetica della natura della materia pericolosa trasportata e dei pericoli a essa associati. La segnalazione dei veicoli con cisterna si effettua esponendo sulle unità di trasporto i pannelli e le etichette di pericolo, secondo le modalità di seguito descritte.

3.2.1. Pannelli di pericolo

I veicoli con cisterne fisse o smontabili, carichi di merce pericolosa o che ab-biano contenuto merce pericolosa e non siano stati successivamente bonificati, devono essere segnalati con due pannelli di pericolo di co-lore arancione retroriflettenti bordati di nero (forma rettan-golare di 40 cm di base e 30 cm di altezza e bordo nero di 15 mm) fissati uno anteriormente al veicolo e l’altro posterior-mente, ben visibili. Se la geometria costruttiva del veicolo non consente, per ragioni di spazio, l’applicazione dei sud-detti pannelli, le loro dimensioni possono essere ridotte a 30 cm per la base e 12 cm per l’altezza, con bordo nero di 10 mm. I pannelli di pericolo devono riportare, nella parte supe-riore, i numeri Kemler di identificazione del pericolo (2 o 3 cifre eventualmente precedute da una X) e, nella parte inferiore, i numeri ONU d’identificazione delle materie. Un esempio di pannello di pericolo è mostrato nella Figura 12. Se i veicoli trasportano più materie in diversi scomparti, sui lati di ogni scomparto devono essere apposti due pannelli relativi alla singola materia; inoltre, anterior-mente e posterioranterior-mente al veicolo complessivo, devono essere apposti dei pan-nelli arancioni rettangolari generici (senza numerazione).

3.2.2. Etichette di pericolo

In aggiunta ai pannelli arancioni, su ogni unità di trasporto con cisterna fissa o smontabile, devono essere applicate delle etichette di pericolo di forma rom-boidale (Figura 13), le quali devono misurare almeno 250 x 250 mm se applicate

Figura 12 - Pannello di pericolo

sui veicoli-cisterna o contenitori cisterna aventi capacità maggiore a 3000 litri;

ovvero almeno 100 x 100 mm se applicate sulle cisterne di capacità inferiore a 3000 litri o piccoli container.

L’eti-chetta di pericolo relativa alla classe di appartenenza della materia trasportata (più le eventuali etichette previste per i pericoli secondari, da accostare a de-stra della prima), devono essere appo-ste poappo-steriormente e su entrambi i lati dell’unità di trasporto. Se la cisterna è suddivisa in più scomparti, carichi con materie rappresentate da etichette di-verse, si deve etichettare ogni scom-parto. Preme evidenziare che le

segnalazioni devono essere eseguite dal conducente e mantenute finché la ci-sterna non è vuota e bonificata; devono invece essere obbligatoriamente rimosse o mascherate a cisterna vuota o bonificata. Il criterio di segnalazione appena de-scritto si applica, senza alcuna variazione, anche alle cisterne che trasportano gas: è prevista l’applicazione di etichette e pannelli di pericolo con numeri, se il gas ha il suo numero di identificazione della materia, ovvero l’applicazione di eti-chette e pannelli di pericolo neutri, in caso contrario. Le etieti-chette di pericolo de-finite dall’ADR sono illustrate nella tabella a pagina seguente.

Figura 13 - Applicazione etichette di pericolo su cisterna

Classe Etichette 1

Divisione 1.1 Divisione 1.2 Divisione 1.3 Divisione 1.4 Divisione 1.5 Divisione 1.6

2

2.1 Gas infiammabili 2.2 Gas non infiammabili non tossici 2.3 Gas tossici

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

7

8

9

Fonte: UNECE - United Nations Economic Commission for Europe

I cartelli e le etichette di pericolo apposti sul veicolo forniscono una prima informa-zione sintetica della natura della materia pericolosa trasportata, e dei pericoli a essa associati.

Informazioni più dettagliate possono essere desunte dalla lettura della documenta-zione che deve essere obbligatoriamente presente a bordo del veicolo:

• il documento di trasporto;

• le istruzioni scritte di sicurezza.

Il documento di trasporto, relativo a ciascuna tipologia di merce trasportata, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

• numero ONU, preceduto dalle lettere UN;

• designazione ufficiale di trasporto completata, se del caso, dal nome tecnico della materia tra parentesi;

• classe ed etichettatura di pericolo;

• gruppo di imballaggio, se del caso;

• quantità totale della merce trasportata (in volume, in massa lorda o netta);

• nome e indirizzo dello speditore;

• nome e indirizzo dei destinatari;

• una dichiarazione, come richiesta da ogni accordo particolare;

• quando pertinente, la dicitura “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”.

Le istruzioni scritte di sicurezza comprendono, per ciascuna materia, indicazioni su come comportarsi in caso di incidenti o emergenze che possono verificarsi durante il trasporto. Le istruzioni scritte devono trovarsi all’interno della cabina del veicolo ed essere facilmente disponibili. Tali istruzioni devono essere fornite dal trasportatore all’equipaggio del veicolo (conducente e altri addetti) e devono essere lette prima dell’inizio del viaggio.

Si rammenta che i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose sono ob-bligati a frequentare appositi corsi di formazione, con esame finale e attestazione di superamento del corso tramite il rilascio di patentino ADR da parte delle Autorità competenti. La formazione, oltre che ai conducenti dei veicoli, deve essere impartita a tutti coloro che sono coinvolti nel trasporto stradale di merci pericolose, per esem-pio: personale impiegato dal trasportatore o speditore, addetti al carico e scarico delle merci, personale addetto a depositi intermedi, etc.

3.3. IL TRASPORTO PER FERROVIA O PER NAVI TRAGHETTO

In Italia, il trasporto delle merci pericolose per ferrovia o per navi traghetto è disci-plinato dal Decreto Legislativo 13 gennaio 1999, n. 41. Anche in questo settore, le norme internazionali consentono la circolazione fra i diversi Paesi. Per questa mo-dalità, l’accordo europeo è il RID, (Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses), ossia “Regolamento concernente il tra-sporto internazionale di merci pericolose per ferrovia,” come definito dalla conven-zione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF).

Secondo il RID, le materie sono suddivise nelle seguenti “Classi”:

Classe 1 Materie e oggetti esplosivi

Classe 2 Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione Classe 2.3 Gas tossici

Classe 3 Materie liquide infiammabili Classe 4.1 Materie solide infiammabili

Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea

Classe 4.3 Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili Classe 5.1 Materie comburenti

Classe 5.2 Perossidi organici Classe 6.1 Materie tossiche

Classe 6.2 Materie infettanti e ripugnanti Classe 7 Materie radioattive

Classe 8 Materie corrosive

Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi

Tutti i carri o i singoli colli trasportanti merci pericolose che rientrano nelle classi sopra elencate devono portare in maniera visibile le etichette, corrispondenti alle varie classi di pericolo e pressoché identiche a quelle dell’ADR.

Con il termine “collo”, si intende il prodotto finale dell’operazione di imballaggio, pronto alla spedizione e costituito dall’imballaggio stesso, o dal grande imballag-gio per il trasporto alla rinfusa, con relativo contenuto. Il termine comprende anche i recipienti per il gas e gli oggetti che, per la loro dimensione, peso e configura-zione, possono essere trasportati senza imballaggio o in culle, gabbie da imbal-laggio o dispositivi di mantenimento. Il termine “collo” non si applica invece agli oggetti non imballati e alle materie solide trasportate sfuse in contenitori, carri o veicoli, né alle materie trasportate in cisterne. Per ogni spedizione, deve essere presentato dal mittente il documento di trasporto predisposto dall’impresa fer-roviaria; detto documento deve accompagnare la spedizione stessa. Le imprese ferroviarie di trasporto devono prevedere nelle proprie condizioni generali di tra-sporto penalità nei confronti dei clienti in caso di errata, inesatta o incompleta di-chiarazione della qualità o del peso della merce, oppure di inosservanza delle altre prescrizioni previste.

Il documento di trasporto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

• nome e indirizzo del mittente;

• nome e indirizzo del destinatario;

• numero e descrizioni dei colli trasportati;

• quantità totale di merci pericolose trasportate in massa o in volume;

• dichiarazione indicante ogni eventuale accordo in deroga;

• eventuali preclusioni della stazione di destinazione a ricevere la merce trasportata;

• dati identificativi del carro predisposto a cura del mittente che ne ha la disponibilità;

• indicazione dei documenti richiesti da altre autorità amministrative che devono essere allegati al documento di trasporto stesso.

3.3.1. Trasporto su navi traghetto

Per traghetto s’intende una nave munita di attrezzature particolari, che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote. Le merci pericolose ammesse al traghettamento sono le merci elen-cate nel Codice IMDG e quelle autorizzate dall’Amministrazione della Società ferro-viaria. L’imbarco, il trasporto, lo sbarco delle merci pericolose, e il loro stivaggio e segregazione a bordo delle navi traghetto, devono essere effettuati in conformità alle vigenti norme stabilite dall’amministrazione. Gli imballaggi, le iscrizioni, la mar-catura, l’etichettatura e la segnalazione, nonché il documento di trasporto, possono essere conformi al RID.

Nel caso in cui la merce sia soggetta alla MARPOL, i carri, i carri cisterna e i conte-nitori cisterna devono essere muniti sulle loro due fiancate di un contrassegno trian-golare. La dimensione del lato del triangolo deve essere di almeno 100 mm. Per i piccoli imballaggi, le cui dimensioni sono incompatibili con quella prima indicata, il contrassegno può essere di dimensioni inferiori. Per tutte le altre forme di conteni-mento, esclusi i colli, la dimensione non deve essere inferiore a 250 mm.

3.4. IL TRASPORTO VIA NAVE

Il trasporto di merci pericolose via mare è normato, per cercare ragionevolmente di evitare danni alle persone, alle navi o ai carichi. Il riferimento normativo europeo per il trasporto via nave è il codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods). Il trasporto di inquinanti è valutato al fine di evitare danni all’ecosistema. L’obiettivo principale dell’IMDG è quello di aumentare la sicurezza dei trasporti delle merci pe-ricolose, facilitando il libero scambio di tali beni. L’ultima versione dell’IMDG risale al 2006 e prevede la divisione delle merci trasportate nelle seguenti 9 classi:

Classe 1 Esplosivi