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MERCI ACCETTABILI CON L’APPROVAZIONE DEL VETTORE, SOLO COME BAGAGLIO REGISTRATO

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Nota 1: le disposizioni di questa tabella potrebbero essere modificate da disposizioni statali o di vettore, il passeggero dovrebbe verificare con il proprio vettore

2.3.2 MERCI ACCETTABILI CON L’APPROVAZIONE DEL VETTORE, SOLO COME BAGAGLIO REGISTRATO

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2.3.2 MERCI ACCETTABILI CON L’APPROVAZIONE DEL VETTORE, SOLO COME BAGAGLIO REGISTRATO

Le seguenti merci pericolose, elencate nei punti 2.3.2.1 sino a 2.3.2.6, sono ammesse a bordo degli aerei solo come bagaglio registrato e con l'approvazione dell'operatore.

2.3.2.1 Munizioni

Munizioni imballate in sicurezza (cartucce per armi di piccolo calibro) della divisione 1.4S (solo UN 0012 o UN 0014), in quantità non superiore a 5 kg (11 lb) in peso lordo a persona per uso personale, escluse le munizioni con proiettili esplosivi o incendiari. Permessi per più di una persona non devono essere combinati in uno o più pacchetti.

2.3.2.2 Sedie a rotelle / ausili alla mobilità con batterie a tenuta contenenti elettrolita liquido o con batterie Nichel Idruro di metallo o con batterie a secco.

Sedie a rotelle o altri simili ausili alla mobilità per i passeggeri la cui mobilità sia limitata per via di una disabilità, per la loro salute o età, o un problema temporaneo di mobilità (ad esempio per una gamba rotta), alimentate da batterie a tenuta contenenti elettrolita liquido che soddisfano la Disposizione Speciale A67 o da batterie nickel – idruro di metallo che soddisfino la Disposizione Speciale A199 o batterie a secco che soddisfino la Disposizione Speciale A199. Queste batterie devono soddisfare i seguenti requisiti:

2.3.2.2.1: l’ausilio alla mobilità deve essere preparato al trasporto in modo da prevenire:

(a) un’attivazione involontaria; e

(b) che le batterie non a tenuta non siano permesse contenere liquido libero o non assorbito.

2.3.2.2.2 l’operatore deve fissare, usando dispositivi a tenuta, un dispositivo di ausilio alla mobilità a batteria. Il dispositivo di ausilio alla mobilità, le batterie, i cavi elettrici e il sistema di controllo devono essere protetti dai danni che derivino dal movimento del bagaglio, della posta o della merce;

2.3.2.2.3 l’operatore deve verificare che:

(a) il passeggero abbia confermato che la batteria sia del tipo a tenuta soddisfacente la Disposizione Speciale A67, vedi 2.3.2.2.1 o una batteria al nichel metallo idruro che soddisfi la Disposizione Speciale A199 o una batteria a secco che soddisfi la Disposizione Speciale A199;

(b) i morsetti della batteria siano protetti da cortocircuiti;

(c) la batteria sia:

1. saldamente attaccata alla sedia a rotelle o agli ausili alla mobilità e che i circuiti elettrici siano isolati come da istruzioni del produttore; o

2. rimossa dall’utilizzatore, se l’ausilio alla mobilità è stato espressamente progettato per poterlo fare, secondo le istruzioni del produttore.

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2.3.2.2.4 un passeggero può portare al massimo come scorta:

(a) una batteria a tenuta di liquido che soddisfi la A67; o

(b) due batterie a nichel - idruro di metallo che soddisfino la Disposizione Speciale A199 o batterie a secco che soddisfino la Disposizione Speciale A123.

2.3.2.2.5 un operatore deve sincerarsi che le batterie rimosse dalla sedia a rotelle/dispositivo di ausilio alla mobilità siano trasportate in un robusto e rigido imballaggio che deve essere caricato nello scompartimento merci;

2.3.2.2.6 l’operatore deve informare il pilota di dove si trovano i dispositivi di ausilio alla mobilità con le batterie installate, le batterie rimosse e le batterie di scorta.

2.3.2.2.7 si raccomanda che i passeggeri prendano accordi preventivi con ogni operatore.

2.3.2.3 Sedie a rotelle / ausili alla mobilità con batterie non a tenuta

Sedie a rotelle o altri simili ausili alla mobilità alimentate a batteria non a tenuta per i passeggeri la cui mobilità sia limitata per via di una disabilità, per la loro salute o età, o un problema temporaneo di mobilità (ad esempio per una gamba rotta). Queste batterie devono soddisfare i seguenti requisiti:

2.3.2.3.1 l’operatore deve fissare, mediante l’uso di cinghie, il dispositivo di ausilio alla mobilità a batteria. Il dispositivo di ausilio alla mobilità, le batterie, i cavi elettrici e il sistema di controllo devono essere protetti dai danni che derivino dal movimento del bagaglio, della posta o della merce;

2.3.2.3.2 l’operatore deve verificare che:

a) i terminali della batteria siano staccati, isolati in modo da prevenire accidentali corto circuiti,

b) la batteria sia montata, ove possibile, con cappucci a tenuta;

c) la batteria sia o:

1. attaccata fermamente alla sedia a rotelle o al dispositivo di ausilio alla mobilità e i circuiti elettrici siano isolati secondo le istruzioni del fabbricante; o

2. rimossa dal dispositivo di ausilio alla mobilità secondo le istruzioni del fabbricante qualora il sistema di ausilio non possa essere mantenuto in posizione diritta, vedi 2.3.2.3(c) 2.3.2.3.3 l’operatore deve caricare, stivare, fissare e scaricare il dispositivo di ausilio alla mobilità con batteria non a tenuta mantenendolo in una posizione diritta. Se la sedia a rotelle o il dispositivo di ausilio alla mobilità non possono essere caricati, stivati, assicurati e scaricati senza doverli inclinare o se il dispositivo di ausilio alla mobilità non proteggesse adeguatamente la batteria, l’operatore deve rimuovere la batteria. La batteria rimossa deve essere imballata in un robusto e rigido imballaggio nella seguente maniera:

a. gli imballaggi devono essere a tenuta, inattaccabili dal fluido della batteria e protetti da un possibile ribaltamento;

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b. la batteria deve essere protetta da eventuali corto circuiti e assicurata in posizione diritta all’interno dell’imballaggio, circondata da materiale assorbente compatibile sufficiente ad assorbire l’intero contenuto del liquido; e

c. il pacco deve essere marcato “BATTERY, WET, WITH WHEELCHAIR” or “BATTERY, WET, WITH MOBILITY AID” ed etichettato con l’etichetta “Corrosive” e “Package Orientation”.

2.3.2.3.4 L’operatore deve informare il pilota di dove si trovi il dispositivo con la batteria, oppure l’imballaggio con la batteria.

2.3.2.3.5 si raccomanda che i passeggeri prendano accordi preventivi con ogni operatore.

2.3.2.4 Sedie a rotelle / ausili alla mobilità con batterie al litio

Sedie a rotelle o altri ausili simili per la deambulazione a batteria agli ioni di litio per i passeggeri la cui mobilità sia limitata per via di una disabilità, per la loro salute o età, o un problema temporaneo di mobilità (ad esempio per una gamba rotta), alle seguenti condizioni:

2.3.2.4.1 le batterie devono essere del tipo che soddisfi i requisiti di ogni prova del manuale delle Nazioni Unite delle Prove e dei Criteri Parte III sottosezione 38.3;

2.3.2.4.2 l’operatore deve fissare, mediante l’uso di cinghie, il dispositivo di ausilio alla mobilità a batteria. Il dispositivo di ausilio alla mobilità, le batterie, i cavi elettrici e il sistema di controllo devono essere protetti dai danni che derivino dal movimento del bagaglio, della posta o della merce;

2.3.2.4.3 l’operatore deve verificare che:

a) i morsetti della batteria siano protetti da cortocircuiti, b) la batteria sia o:

1. saldamente attaccata alla sedia a rotelle o agli ausili alla mobilità e i circuiti elettrici siano isolati secondo le istruzioni del produttore; o

2. rimossa dall’utilizzatore, se il dispositivo di ausilio alla mobilità è stato specificamente progettato per poterlo fare, secondo le istruzioni del produttore.

La batteria rimossa dal dispositivo di ausilio alla mobilità non deve superare i 300 Wh, o nel caso di dispositivi di ausilio alla mobilità corredati con due batterie, ogni batteria non deve superare i 160 Wh;

2.3.2.4.4 un passeggero può trasportare al massimo una batteria di scorta non superiore ai 300 Wh o due batterie ognuna non superiore ai 160 Wh;

2.3.2.4.5 l’operatore deve sincerarsi che la batteria rimossa dall’ausilio alla mobilità e la batteria di scorta siano trasportati nella cabina passeggeri. Le batterie rimosse e quelle di scorta devono essere protette dai danni (per esempio ponendole in una custodia protettiva);

2.3.2.4.6 L’operatore deve informare il pilota di dove si trovi il dispositivo con le batterie installate, le batterie rimosse e quelle di scorta;

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2.3.2.4.7 si raccomanda che i passeggeri prendano accordi preventivi con ogni operatore.

2.3.2.5 Cucine da campeggio e contenitori per combustibili che abbiano contenuto un combustibile liquido

Con l’approvazione dell’operatore e solo come bagaglio registrato, cucine da campeggio e contenitori per combustibili che abbiano contenuto un combustibile liquido possono essere trasportati a patto che il serbatoio sia stato completamente drenato e si sia in qualche maniera annullato il pericolo. S’intende annullato il pericolo se si è lasciato colare il serbatoio per almeno 1 ora e quindi per almeno 6 ore si è lasciato il serbatoio aperto per permettere l’evaporazione dei residui, sistema alternativo è quello di aggiungere olio da cucina in modo da elevare il punto di infiammabilità e quindi svuotare il serbatoio. Il serbatoio deve essere chiuso con forza e avvolto in materiale assorbente come un foglio di carta e posto in un sacco di plastica o equivalente. Il sacco deve essere sigillato con una fascetta oppure nastro adesivo.

Nota:

a queste condizioni il serbatoio è da considerare come non pericoloso, comunque per controllare il loro trasporto sono stati inseriti nella tabella 2.3.A.

2.3.2.6 Equipaggiamenti di sicurezza

I dispositivi di sicurezza, come valigette ventiquattrore, cassette portavalori ecc. che incorporino merci pericolose come parte dell’equipaggiamento come ad esempio batterie al litio o materiale pirotecnico, possono essere trasportati nel bagaglio registrato solo se conformi alle seguenti norme:

(a) l'apparecchio deve essere dotato di un mezzo efficace per prevenire l'attivazione accidentale,

(b) se dovesse contenere una sostanza esplosiva od oggetto pirotecnico o esplosivo, tale oggetto o sostanza devono essere esclusi dalla classe 1 da parte dell'autorità nazionale competente dello Stato di produzione,

(c) se tali dispositivi contengono pile o batterie al litio, tali pile/batterie devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

1) per le pile non ricaricabili, il contenuto di litio non deve essere superiore a 1 g;

2) per le batterie non ricaricabili, il contenuto di litio non deve superare i 2 g;

3) per le pile ricaricabili, l’energia nominale non deve superare i 20 Wh 4) per le batterie ricaricabili, l’energia nominale non deve superare i 100Wh 5) tali pile o batterie devono soddisfare i requisiti del manuale delle Nazioni Unite delle Prove e dei Criteri Parte III sottosezione 38.3;

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(d) se i dispositivi contengono gas per espellere coloranti o inchiostri, sono permessi solo cartucce o recipienti piccoli di gas con una capacità che non superi i 50 mL non contenenti alcun tipo di merce pericolosa elencata in questo regolamento a eccezione dei gas di divisione 2.2. Il rilascio del gas non deve essere causa di estremo fastidio per i membri dell’equipaggio in modo tale da comprometterne l’operatività. In caso di attivazione accidentale, eventuali effetti pericolosi devono essere confinati all’interno dell’equipaggiamento e non deve produrre elevato rumore.

(e) dispositivi di sicurezza che sono difettosi o che sono stati danneggiati sono proibiti per il trasporto.

2.3.3 MERCI ACCETTATE CON APPROVAZIONE DELL’OPERATORE SOLO COME