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17 -bis . Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7 -bis ,

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si

applicano, con le modalità previste dal decreto del

Mini-stro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014,

— Si riporta il testo degli articoli 74 e 162 -bis del decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi):

«Articolo 74 (Stato ed enti pubblici) . — 1. Gli organi e le am-ministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio col-lettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale: a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e as-sistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.»

«Articolo 162 -bis (Intermediari finanziari e società di

parteci-pazione) . — 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale

sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:

a) intermediari finanziari:

1) i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristi-che; 2) i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 -bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 3) gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385; 4)i soggetti che esercitano in via esclusiva o preva-lente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);

b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che eserci-tano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipa-zioni in intermediari finanziari;

c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assun-zione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di interme-diari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’arti-colo 7 -ter , comma 1 -bis , della legge 30 aprile 1999, n. 130.

2. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiu-so, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unita-riamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimonia-le, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.

3. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari fi-nanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipa-zioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.»

— Si riporta il testo degli articoli 32, 85, comma 1, e 54, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917:

«Articolo 32 (Reddito agrario) . — 1. Il reddito agrario è costitu-ito dalla parte del reddcostitu-ito medio ordinario dei terreni imputabile al capi-tale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lett. b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell’art. 27.»

«Articolo 85 (Ricavi) . — 1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di ser-vizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquista-ti o prodotacquista-ti per essere impiegaacquista-ti nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipa-zioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all’articolo 73, com-ma 1, lettera d) , si applica il comcom-ma 2 dell’articolo 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da società ed enti di cui all’ar-ticolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natu-ra, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Omissis .»

«Articolo 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) . — 1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costitui-to dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi com-mi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Omissis .»

— Si riporta il testo degli articoli 61, 109, comma 5, del citato de-creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917:

«Articolo 61 (Interessi passivi) . — 1. Gli interessi passivi ine-renti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del com-ma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.»

«Articolo 109 (Norme sui componenti del reddito d’impresa) . — 1.- 4. Omissis

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interes-si pasinteres-sivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistinta-mente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attivi-tà o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente

e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

Omissis .»

— Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante «Isti-tuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della discipli-na dei tributi locali» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 23 dicembre 1997, n. 298.

— Si riporta il testo dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-glio 1997 n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul va-lore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Articolo 17 (Oggetto) . — 1. I contribuenti eseguono versa-menti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confron-ti dei medesimi soggetconfron-ti, risultanconfron-ti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno suc-cessivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’art. 3[, primo comma,] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facol-tà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artico-li 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubbartico-lica 26 ottobre 1972, n. 633 e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’im-posta sul valore aggiunto;

d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d -bis )

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20.

h -bis ) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio net-to delle imprese, istituita con decrenet-to legge 30 settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

h -ter ) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h -quater ) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e suc-cessive modificazioni.

h -sexies ) alle tasse sulle concessioni governative; h- septies ) alle tasse scolastiche.

2 -bis .

2 -ter . Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazio-ne risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.

2 -quater . In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, com-ma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15 -bis , del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei cre-diti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2 -quinquies . In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, com-ma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclu-sione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2 -sexies . Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in vio-lazione di quanto previsto dai commi 2 -quater e 2 -quinquies , il model-lo F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.»

— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (misure urgenti in materia di stabilizzazione fi-nanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

«Articolo 31 (Preclusione alla autocompensazione in presenza

di debito su ruoli definitivi) . — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la

compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi ac-cessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inos-servanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte era-riali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La san-zione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrisan-zione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compen-sato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all’ar-ticolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensa-zione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l’importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d’imposta. Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza del divieto previsto dal pre-sente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal

— Si riporta il testo dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-nale dello Stato):

«Articolo 34 (Disposizioni in materia di compensazione e

ver-samenti diretti) . — 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite massimo

dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’artico-lo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per cia-scun anno solare. Tenendo conto delle esigenzedi bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All’articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente del-la Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, del-la seguente lettera: “h bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720”.

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclu-sivamente all’applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell’articolo 13, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versa-menti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente di-sposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e co-munque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d’imposta o l’intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell’imposta.

5. All’articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “entro il termine pre-visto dall’articolo 2946 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di decadenza di quarantotto mesi”.

6. All’articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “di diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di quarantotto mesi”.»

— Si riporta il testo del comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 di-cembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annua-le e pluriennaannua-le dello Stato):

«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposi-zioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indica-re nel quadro RU della dichiarazione dei indica-redditi possono esseindica-re utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero impor-to residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credi-to d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al cre-dito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.»

— Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recan-te modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposrecan-te sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662):

«Articolo 3 (Modalità di presentazione ed obblighi di

conserva-zione delle dichiarazioni) . — 1.-2. Omissis

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via tele-matica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragio-nieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

cate nell’articolo 32, comma 1, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.