di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del
pre-sente decreto.
11 -septies . All’articolo 1, comma 148 -ter , della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sono prorogati di
tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati
di cinque mesi» .
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo dell’ articolo 9 -ter del citato decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 di-cembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, con-nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 -ter (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento
dell’IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico eser-cizio). — 1. Le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera
b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 78, comma 1, let-tere b) , d) ed e) , del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9 -bis , comma 1, del presente decreto si applicano ai sog-getti passivi dell’imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneg-giate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pub-blico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, com-ma 3 -quater , del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 181, com-ma 1, del decreto-legge 19 com-maggio 2020, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 , dal pagamento del canone di cui all’artico-lo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’uti-lizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell’artico-lo 181, comma 1 -bis , del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 , dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 , le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via tele-matica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola pla-nimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell’impo-sta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamen-to connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 , la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesag-gistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili,
comma 1, lettera e -bis ), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 330 milioni di euro per l’anno 2021 . Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più
decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’econo-mia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021 . Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. (54) (55)
7. All’onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 34, comma 6, del presente decreto.
8. All’articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-tembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: “adiacenti” è sostituita dalla seguente: “prospicienti”; b) la parola: “particolare” è sostituita dalla seguente: “eccezionale”.
— Il testo del comma 6 dell’articolo 120 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-glio 2020, n. 77, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 1.
— Si riporta il testo del citato articolo 109 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 apri-le 2020, n. 27 come modificato dalla presente apri-legge:
«Articolo 109 (Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte
dell’emergenza COVID-19). — 1. In considerazione della situazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’arti-colo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autono-me di Trento e di Bolzano, limitataautono-mente agli esercizi finanziari 2020 e
2021, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di
amministrazio-ne per il finanziamento di spese correnti conamministrazio-nesse con l’emergenza in corso.
1 -bis . Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota li-bera dell’avanzo di amministrazione in relazione all’emergenza epide-miologica da COVID-19, le regioni e le Province autonome per gli anni
2020 e 2021 possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di
ammini-strazione dell’anno precedente dopo l’approvazione da parte della Giun-ta regionale o provinciale rispettivamente del rendiconto delle gestioni
2019 e 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.
1 -ter . In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’or-gano esecutivo, gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risor-se proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus CO-VID-19. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all’esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di uti-lizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’artico-lo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente
agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare la quota
libe-ra dell’avanzo di amministlibe-razione per il finanziamento di spese cor-renti connesse con l’emergenza in corso. L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’80 per
2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi fi-nanziari 2020 e 2021, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4 -bis , del medesimo testo unico.
2 -bis . Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in deroga all’artico-lo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consilia-re entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembconsilia-re dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della delibera-zione non ratificata.
— Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 1, del decreto legisla-tivo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determina-zione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province):
«Art. 5 (Procedimento di determinazione dei fabbisogni
stan-dard). — 1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard
si articola nel seguente modo:
a) la Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Enti locali, con-formemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera d) , del-la legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all’efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;
b) la Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b) , la Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni (13) dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all’adempimento dell’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione dell’ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell’interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b) , anche il certificato di conto consuntivo di cui all’articolo 161 del testo unico di cui al de-creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell’accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l’Associazione na-zionale dei Comuni Italiani-ANCI e l’Unione delle Province d’Italia-UPI ed il Ministero dell’economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a) , b) e c) del presente articolo, la Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell’Istituto per la finanza e per l’economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione
metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell’adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all’analisi dei risulta-ti; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti locali; la Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione dell’ISTAT per i compiti di cui alle lettere a) , b) e c) del presente articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le ela-borazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbiso-gni standard, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l’approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindi-ci giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard sono trasmessi dal-la società Soluzioni per il sistema economico - Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 60 del codice dell’amministrazione digita-le, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) , della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito “www.opencivitas.it”, il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislati-vo 7 marzo 2005, n. 82. L’invio delle informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, com-ma 1, lettere e) e h) , del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
— Si riporta il testo degli articoli 151, comma 1, e 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali):
«Articolo 151 (Principi generali). — 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine pre-sentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio (536) di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (535), riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strate-giche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Omissis .»
«Articolo 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). — 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestisco-no gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approva-to per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del com-ma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patri-moniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già
del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Con-ferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esi-genze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubbli-ci di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222.
[4. All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provviso-ria l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato].
5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo ac-cantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il manteni-mento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impe-gnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
6.
7. Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazio-ni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3 -quinquies , quelle riguar-danti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguar-danti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della ge-stione dei dodicesimi.»
— Si riporta il testo dell’ articolo 88 -bis del decreto legge 17 mar-zo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di so-stegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emer-genza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge:
«Articolo 88 -bis ( Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e
di pacchetti turistici). — 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463
del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la qua-rantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fi-duciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria compe-tente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesi-mo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un prov-vedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal conta-gio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali
partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individua-te dai decreti adottati dal Presidenindividua-te del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del