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a) , valutate in termini di indebitamento netto e di fabbiso- fabbiso-gno in 13,3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede

ai sensi dell’articolo 42.

19. Per l’anno 2021, il termine del 16 marzo di cui

all’articolo 16, comma 4 -bis , lettera b) , quarto periodo,

del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,

n. 164, è prorogato al 31 marzo.

20. Per l’anno 2021, i termini del 16 marzo di cui

all’articolo 4, commi 6 -quater e 6 -quinquies , del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

sono prorogati al 31 marzo.

21. Per l’anno 2021, il termine del 16 marzo di cui

all’articolo 16 -bis , comma 4, del decreto-legge 26 ottobre

2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato al 31 marzo.

22. Per l’anno 2021, il termine del 30 aprile di cui

all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21

no-vembre 2014, n. 175, è prorogato al 10 maggio.

22 -bis . Le disposizioni dell’articolo 163 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modifica-zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate

per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese

di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a

versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro

il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali

calcolati giorno per giorno .

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 36 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

«Articolo 36 -bis (Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei

premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) . — 1.

Avvalen-dosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tribu-taria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi ri-sultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risul-tanti dalle dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempe-stività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

2 -bis . Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provve-dere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei

sta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali [e la comunica-zione all’Amministracomunica-zione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.] Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanzia-ria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3 -bis . A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori impo-nibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell’ar-ticolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell’ardell’ar-ticolo 40 -bis del pre-sente decreto, del comma 1 -ter dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell’articolo 9 -bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l’amministrazione finanziaria prov-vede a ridurre l’importo delle perdite riportabili ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto comma dell’articolo 42 del presente de-creto, l’amministrazione finanziaria provvede a ridurre l’importo delle perdite riportabili ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle di-chiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell’articolo 42 del presente decreto.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel pre-sente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal con-tribuente e dal sostituto d’imposta.»

— Si riporta il testo dell’articolo 54 -bis del decreto del Presiden-te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto):

«Articolo 54 -bis (Liquidazione dell’imposta dovuta in base

alle dichiarazioni) . — 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla li-quidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tribu-taria, l’amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuen-ti nel riporto delle eccedenze di imposta risultancontribuen-ti dalle precedencontribuen-ti dichiarazioni;

c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempe-stività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annua-le a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalannua-le liquidazioni periodi-che di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a) , e 74, quarto comma. 2 -bis . Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provve-dere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell’ar-ticolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai con-trolli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2 bis, emerge un’impo-sta o una maggiore impoun’impo-sta, l’esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolariz-zazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erronemante nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chia-rimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-glio 2020, n. 77:

“Articolo 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la

gradua-le ripresa delgradua-le attività economiche e sociali) . — 1. In deroga a quanto

previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di ac-certamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al com-ma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a) comunicazioni di cui agli articoli 36 -bis e 36 -ter del decre-to del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) comunicazioni di cui all’articolo 54 -bis del decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) inviti all’adempimento di cui all’articolo 21 -bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 30 luglio 2010 n. 122;

d) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giu-lia e Sardegna ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge 27 di-cembre 1997 n. 449;

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

2 -bis . Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le dispo-sizioni previste dall’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b) , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono proro-gati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-tobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’an-no 2017, per le somme che risultanell’an-no dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notifica-ti entro il 28 febbraio 2022 non sono dovunotifica-ti, se previsnotifica-ti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella

Gaz-zetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata

iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della

del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente artico-lo, l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è pro-vata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia del-le entrate sono individuate del-le modalità di applicazione del presente articolo.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, va-lutate in 205 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

7 -bis . Le disposizioni contenute nel presente articolo non si ap-plicano alle entrate degli enti territoriali.

7 -ter . All’articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 agosto 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 di-cembre 2020”.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 recante «Uni-ficazioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettera b) , della legge 23 dicembre 1996, n.662» è pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale Repubblica italiana del 3 gennaio 1998, n. 2.

— Si riporta il testo dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):

«Articolo 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie) . — 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tri-butarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposi-zioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata ante-riormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»

— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Articolo 25 (Cartella di pagamento) . — 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coob-bligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successi-vo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione fi-nanziaria e di competitività economica):

«Articolo 21 -bis ( Comunicazioni dei dati delle liquidazioni

pe-riodiche I.V.A.) . — 1. – 4. Omissis

5. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuen-te, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall’ar-ticolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell’esame dei dati di cui all’articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comuni-cazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è infor-mato dell’esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti ne-cessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l’articolo 54 -bis , comma 2 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indi-pendentemente dalle condizioni ivi previste.»

— Si riporta il testo degli articoli 145, comma 1, e 151, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla pre-sente legge:

«Articolo 145 (Sospensione della compensazione tra credito

d’imposta e debito iscritto a ruolo) . — 1. Nel 2020 e fino al 30 aprile 2021 , in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la

com-pensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 602.

Omissis .»

«Articolo 151 (Differimento del periodo di sospensione della noti-fica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscri-zione ad albi e ordini professionali). — 1. È prorogato fino al 31

gen-naio 2022 , il termine finale della sospensione disposta dall’articolo 67,

comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’au-torizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’eser-cizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professio-nali, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 12, comma 2 -bis , del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2 -ter dello stesso articolo 12.

Omissis .»

— Si riporta il testo del comma 7 dell’articolo 15 del decreto legi-slativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’in-solvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), come modi-ficato dalla presente legge:

«Articolo 15 (Obbligo di segnalazione di creditori pubblici

qua-lificati) . — (Testo in vigore dal 1 settembre 2021) 1. – 6. Omissis

7. Per l’Agenzia delle entrate, l’obbligo di cui al comma 1 decor-re dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’artico-lo 21 -bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con mo-dificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del presente codice. Per l’Istituto nazionale della previdenza sociale e per l’agente

della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre dall’anno succes-sivo a quello di entrata in vigore del presente codice .»

— Si riporta il testo del comma 42 dell’articolo 1 della legge 30 di-cembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 — Commi 1. – 41. Omissis

42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di cui al

razioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021.

Omissis .»

— Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005):

«Art. 3 (Conservazione dei documenti informatici, ai fini della

loro rilevanza fiscale) . — 1. – 2. Omissis

3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è ef-fettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4 -ter , del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla decreto-legge 4 agosto 1994, n. 489.»

— Si riporta il testo del comma 4 -ter dell’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 8 agosto 1994, n. 489 (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell’economia e dell’occupazione, nonché per ridurre gli adem-pimenti a carico del contribuente):

«Articolo 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di

san-zioni per irregolarità formali) . — 1. – 4 -bis . Omissis

4 -ter . A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichia-razioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Omissis .»

— Si riporta il testo del comma 4 -bis dell’articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recan-te norme per l’assisrecan-tenza fiscale resa dai Centri di assisrecan-tenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241):

«Articolo 16 ( Assistenza fiscale prestata dai CAF dipendenti) . — 1. – 4. Omissis

4 -bis . Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) , l’Agenzia delle entrate provvede a:

a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l’attestazione di ri-cezione delle comunicazioni. L’attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all’impossibilità da parte dell’Agenzia delle en-trate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d’imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi piu’ idonei all’invio delle comunicazioni ai sostituti d’imposta;

b) rendere disponibili ai sostituti d’imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d’im-posta che non abbiano richiesto l’abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiara-zioni in via telematica, di cui al comma 3, dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive mo-dificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d’imposta