lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al
pre-detto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto
il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i
li-cenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia
previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia
di-sposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio
provviso-rio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono
esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non
compresi nello stesso.
12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi
nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro
per l’anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordi-nario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa
integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i
trat-tamenti di CISOA. L’INPS provvede al monitoraggio del
limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal
pre-detto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente
articolo e all’articolo 1, comma 312, della legge 30
dicem-bre 2020, n. 178, e successive modificazioni e
integrazio-ni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa
complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti
per l’anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e
dell’articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta
legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l’anno
2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i
tratta-menti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario,
a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di
cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per
i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a
7.284,3 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, i limiti di
spesa di cui al primo periodo del presente comma possono
essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue
rela-tive all’importo di 707,4 milioni di euro per l’anno 2021 di
cui all’articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28
otto-bre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
leg-ge 18 dicembre 2020, n. 176. Qualora, a seguito
dell’atti-vità di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui
al primo periodo del presente comma, dovessero emergere
economie rispetto alle somme stanziate per una o più
ti-pologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere
utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle
po-litiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali
esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di
tratta-menti di cui al primo periodo del presente comma, fermi
restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2
e 8 del presente articolo e dall’articolo 1, commi 300 e 304
della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai
datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i
residuale. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
au-torizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio
in termini di residui, competenza e cassa.
14. All’onere derivante dai commi 7 e 12, pari a
5.980,2 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede
quan-to a 2668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo
di cui all’articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, come rifinanziato dall’articolo 7 e quanto a
3.311,6 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42.
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 apri-le 2020, n. 27:
«Articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento
ordi-nario di integrazione salariale e assegno ordiordi-nario) . — 1. I datori di
lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causa-le “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incre-mentate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedente-mente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’artico-lo 22 -ter . Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinemato-grafiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai benefi-ciari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al com-ma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legi-slativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento pre-visti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, a pena di decadenza, deve es-sere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2 -bis . Il termine di presentazione delle domande riferite a perio-di perio-di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di deca-denza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, en-tro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istan-za da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’am-ministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle mo-dalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e
lo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3 -bis . Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agrico-li (CISOA), richiesto per eventi riconducibiagrico-li all’emergenza epidemio-logica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferi-ti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorariferi-tive da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autoriz-zazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale “emergenza COVID-19” sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività la-vorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 feb-braio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata doman-da di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell’articolo 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integra-zione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, per la du-rata e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione sa-lariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. L’assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni di euro per l’anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
6 -bis . Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e tra-sferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MiMi-nistro dell’economia e delle finanze.
6 -ter . I Fondi di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.
7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la pre-stazione alla data del 25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
to anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in con-siderazione ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 9 si provvede ai sensi dell’articolo 126.
10 -bis . I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato l al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede le-gale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integra-zione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emer-genza COVID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L’assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavora-tori dipendenti presso dalavora-tori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al pre-detto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
10 ter . Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10
-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di
euro per l’anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integra-zione salariale e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L’INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ul-teriori domande.
10 -quater . Agli oneri derivanti dai commi 10 -bis e 10 -ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e for-mazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
«Articolo 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale
per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria) .
— 1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione sala-riale ai sensi dell’articolo 19 e per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incremen-tate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22 -ter . La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazio-ni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione sa-lariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale con-cesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integra-zione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in consideraintegra-zione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relati-ve istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione sala-riale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 828,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
vede ai sensi dell’articolo 126.
7 -bis . I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni indi-viduati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione sala-riale ai sensi dell’articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7 -ter . Agli oneri derivanti dal comma 7 -bis si provvede a va-lere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novem-bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
— Si riporta il testo degli articoli 21, 22 e 22 -quater del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Articolo 21 ( Trattamento di assegno ordinario per i datori di
lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) . — 1. I
datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, posso-no presentare domanda di concessione dell’assegposso-no ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La con-cessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di soli-darietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguar-dare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9. 4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.»
«Articolo 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in
deroga) . — 1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai
da-tori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti dispo-sizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere conclu-so anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparati-vamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un pe-riodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute se-condo le modalità di cui all’articolo 22 -ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall’articolo 22 -quater . È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22 -ter . Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spet-tacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle pre-dette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 ° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo prece-dentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi
presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
1 -bis . I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepi-to retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane.