al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso
è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato,
in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70%
del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per
l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.
8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le
dispo-sizioni di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 119
del 2018. Il rimborso, a favore dell’agente della
riscos-sione, delle spese di notifica della cartella di pagamento
relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del
me-desimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non
ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente
decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate
annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo
ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è
ef-fettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l’agente
della riscossione presenta apposita richiesta all’ente
cre-ditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si
ap-plicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3,
comma 16, lettere a) , b) e c) , del citato decreto-legge
n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali
previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) , delle
de-cisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giu-gno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto
riscos-sa all’importazione.
10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina
legisla-tiva dei crediti di difficile esazione e per l’efficientamento
del sistema della riscossione, il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione
contenente i criteri per procedere alla revisione del
mec-canismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi
per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 534,5 milioni di euro per l’anno 2021, 108,6 milioni
di euro per l’anno 2022, 32,9 milioni di euro per l’anno
2023, 13,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 7,5
milio-ni di euro per l’anno 2025, che aumentano, ai fimilio-ni della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l’anno
2021, 197,1 milioni di euro per l’anno 2022, 99,6 milioni
di euro per l’anno 2023, 41 milioni di euro per l’anno
2024 e 22,8 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede
ai sensi dell’articolo 42.
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di soste-gno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge:
«Articolo 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettua-ti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3 -bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2 -bis . Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dal-le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2 -ter . Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con rife-rimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a) , b) e c) , del decreto del Presiden-te della Repubblica 29 setPresiden-tembre 1973, n. 602, si dePresiden-terminano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e
di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis del decreto-legge 30 apri-le 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla apri-legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14 -bis , del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza
nell’anno 2020;
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in
sca-denza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
3 -bis . Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicem-bre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al com-ma 3 del presente articolo, in deroga all’articolo 3, comcom-ma 13, lettera a) , del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dila-zioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativa-mente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l’ineffi-cacia delle definizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all’articolo 1, commi da 4 a 10 -quater , del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 di-cembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2
del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazio-ni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 di-cembre 2024, entro il 31 didi-cembre 2025 e entro il 31 didi-cembre 2026.
4 -bis . Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie
e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 -bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’artico-lo 157, comma 3, lettere a) , b) , e c) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19, comma 2,
lettera a) , del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al la-voro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge:
«Articolo 152 (Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della
riscossione su stipendi e pensioni) . — 1. Nel periodo intercorrente tra
la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 aprile 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti pres-so terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme do-vute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensio-ne, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di in-disponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) , del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Omissis .»
— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Articolo 30 (Indennità di mora) . — 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall’ articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pa-gamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.»
— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 27 del decreto legi-slativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscos-sione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Articolo 27 (Accessori dei crediti previdenziali) . — 1. In dero-ga all’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall’ articolo 25 del decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calco-late, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
Omissis .»
— Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 52 del decreto le-gislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali):
«Articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e
dei comuni) . — 1. – 4. Omissis
5. I regolamenti, per quanto attiene all’accertamento e alla ri-scossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l’accertamento dei tributi può essere effettuato dall’ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiunta-mente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestio-ne dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali
colo 113, comma 5, lettera c) , del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante conven-zione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoria-le di pertinenza dell’ente che la controlla;
4) le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b) , del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
c) l’affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
Omissis .»
— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 48 -bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
«Articolo 48 -bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni) . — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadem-piente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnala-no la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’artico-lo 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto nonché ai ri-sparmiatori di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di ban-che e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2 bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può esse-re aumentato, in misura comunque non superioesse-re al doppio, ovvero diminuito.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finan-ze, da adottare ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.»
— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 153 del citato de-creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Articolo 153 (Sospensione delle verifiche ex art. 48 -bis DPR
n. 602 del 1973) . — 1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68,
commi 1 e 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le di-sposizioni dell’articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubbli-ca 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’or-dine di versamento previsto dall’articolo 72 -bis , del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria):
«Articolo 3 ( Definizione agevolata dei carichi affidati
all’agen-te della riscossione) . — 1. I debiti, diversi da quelli di cui
all’artico-lo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiun-tive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato: a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento del-le somme compdel-lessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 no-vembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono do-vuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua vo-lontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il nu-mero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ri-compresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudi-zio è subordinata all’effettivo perfegiudi-zionamento della definigiudi-zione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pa-gamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le mo-dalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b) , si tiene conto esclusivamen-te degli importi già versati a titolo di capitale e inesclusivamen-teressi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le proce-dure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corri-sposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi tito-lo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acqui-site e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativa-mente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive pre-cedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28 -ter e 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
f -bis ) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del de-creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavo-ro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
11. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comuni-ca ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può es-sere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscos-sione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7 -bis , del