2. LE IMPRESE SOCIALI NELLA DISCIPLINA GIURIDICA ITALIANA
2.2 La modifica del Titolo V della Costituzione ed il Principio di Sussidiarietà
Tutte le normative speciali che a partire dagli anni “90” hanno fornito materiale, se pur parziale, alla realizzazione dell’“ Edificio Impresa Sociale” hanno nel corso del tempo affermato nel nostro ordinamento l’applicazione del principio della sussidiarietà orizzontale.
Infatti, tale principio, trova il suo esplicito riconoscimento nel nuovo art. 118 della nostra Costituzione, così come modificato con la riforma del 2001 del Titolo V144, e rimane nucleo essenziale ed ispiratore per tutti gli
pubblico” e conseguente Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ”Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.
142 Divenute nel tempo “l’espressione più cospicua del fenomeno delle formazioni sociali o dei gruppi
intermedi caratteristici di una società pluralistica come quella configurata dalla Costituzione” (Cass. 16 novembre 1976, n. 4252).
attori politici e sociali dello stato sociale in via di evoluzione.
La struttura sulla quale si va ad incardinare il su richiamato provvedimento preconizzava un diretto intervento dell’Autorità pubblica in luogo della cooperazione di organizzazioni di volontariato o caritatevoli. In tal senso occorre ricordare che la dottrina sociale della Chiesa, a partire dalla fine del 19° secolo, iniziò ad introdurre il principio/concetto di sussidiarietà in opposizione alla concezione dello stato Liberale145, principio di sussidiarietà che trova “ cittadinanza “ solamente dopo parecchio tempo nella nostra Costituzione repubblicana In effetti, la citata riforma del Titolo V ha generato un particolare sommovimento relativamente ai rapporti interni dello Stato, ristrutturando, per un verso, criteri di suddivisione di prerogative e compiti tra stato centrale ed Enti Territoriali periferici (sussidiarietà verticale) e per l’altro dando il giusto riconoscimento alla valenza dell’iniziativa privata nel perseguire interessi generali per tradizione riservati alla competenza statale (sussidiarietà orizzontale)146.
Il concetto di sussidiarietà verticale, espresso nell’art. 118, comma 1 della Costituzione, prevede la ripartizione ed il decentramento di poteri dello stato centrale agli Enti locali ed il riconoscimento ai Comuni di un ruolo leader (Municipalismo d’esecuzione), lasciando un ruolo secondario e solamente sussidiario a Province,Città metropolitane e
145 Enciclica “Quadragesimo Anno” (1931) di Pio XI, nella quale si legge: “ ... siccome non é lecito
togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così é ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare, (ne deriverebbe) un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società, (poiché) l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa é quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium afferre) le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle. (In conseguenza,) é necessario che l'Autorità suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori ed inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minore importanza”.
146 Non va ovviamente dimenticato che il provvedimento in esame si inserisce nel più ampio progetto
di riforma in direzione federalista, che ha condotto ad una nuova articolazione territoriale delle funzioni amministrative, improntata a più flessibili principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando così origine, di fatto, ad una nuova architettura della Repubblica, oggi “costituita” da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
Regioni e, secondo i criteri di differenziazione ed adeguatezza, solo in ultima istanza allo Stato.
Tali previsioni, operanti a livello comunitario, - nel trattato Istitutivo della Comunità Europea – era già stato inserito nei rapporti tra gli organi della Comunità e gli Stati membri con facoltà di intervento da parte della Comunità solo ed esclusivamente in cui l’intervento di uno Stato membro non risultasse adeguato agli obiettivi prefissati.
Nell’art. 118 della Costituzione il principio di sussidiarietà orizzontale viene chiaramente configurato quale comune denominatore e piattaforma dei rapporti tra Stato, formazioni sociali ed individui onde favorire lo sviluppo delle autonomie individuali al fine di promuovere la cura degli interessi generali da parte delle autonomie locali, territorialmente e funzionalmente più prossime ai destinatari ultimi.
Così configurato, il principio di sussidiarietà, apre ampie prospettive all’operatività di tutti gli organismi presenti nel cosiddetto “terzo settore”, limitando l’intervento pubblico ove gli interessi collettivi siano sufficientemente curati dalle associazioni e dalle strutture dedicate, e obbligando l’Autorità stessa ad intervenire nei confronti delle associazioni con funzione di sostegno/surroga qualora le stesse non fronteggino adeguatamente i nascenti bisogni.
La realizzazione di un moderno Stato sociale, e’implicita, ma ben salda, l’idea della realizzazione di una “rete eterogenea” di soggetti destinati ad offrire servizi ai cittadini.
Le formazioni sociali sono chiamate, in questo ambito, a contribuire allo svolgimento di determinate funzioni pubbliche.
Tutto ciò, sancisce di fatto il riconoscimento da parte delle istituzioni, della capacità di auto-organizzazione sia dei privati che delle associazioni, nei vari settori di interesse.
Aprendo numerose e vaste prospettive nei rapporti tra Enti locali ed i soggetti attivi sul territorio, il principio di sussidiarietà, segna un grande mutamento nei rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadini.
Si può dire superata la storica diffidenza del” pubblico “ ad affidare l’esercizio di proprie funzioni al “privato”, sino al punto che non e’improbabile in un futuro non così lontano che l’iniziativa degli enti privati e tra questi le Imprese Sociali, assuma una rilevanza tale da essere anteposta a quella Pubblica, riservando a quest’ultima la sola funzione di supplenza e organizzazione degli interventi privati.
Si viene così di fatto a creare un nuovo modello di “sussidiarietà circolare” nel quale gli attori, cittadini e Pubblica amministrazione, operano insieme per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale rapportandosi paritariamente.
Di conseguenza si affrancano gli operatori locali dalla subalternità rispetto alle Istituzioni,che di fatto rendeva difficoltosa la condivisione di risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.
Dovranno essere innovate le regole che guidano la funzione pubblica in materia di erogazione di servizi alle persone, creando nel tempo il così detto “Welfare Mix”147 tra Pubblico e Privato.
Pertanto il principio di sussidiarietà orizzontale e’il principio su cui si fonda l’esistenza stessa del “Terzo settore”, in considerazione dell’importante ruolo assegnato alle organizzazioni private, costituisce un concetto nuovo rispetto al vecchio spirito volontaristico e caritatevole Su tale piattaforma si fonda l’impresa sociale, quale Ente no profit, strutturato però come una qualsiasi altra impresa, attenta quindi oltre che alla rappresentanza e difesa delle esigenze dei cittadini anche alla capacità di risposta a dette esigenze come una qualsiasi altra impresa,
doverosamente attenta all’economicità ed esposta comunque al rischio. La concezione paternalistico-statale nell’ambito dei diritti sociali verrebbe quindi di fatto superata, e verrebbero concretamente riconosciuti i ruoli determinanti dei privati nell’individuare nuovi bisogni e le relative risposte.
Il principio di sussidiarietà, a nostro avviso, potrà rappresentare, se correttamente applicato, la chiave per superare la crisi del Welfare State, e finalmente far nascere quella Welfare Society, ove, le attività di pubblica utilità non sarebbero più di esclusiva competenza dello Stato, bensì di una moltitudine di soggetti, in pratica,della società tutta che da fruitore potrebbe trasformarsi in protagonista dell’offerta realizzando un equilibrio tra attività di impresa e finalità sociali.