PROGRAMMA REGIONALE COVID-19 INTENSIVE CARE
RASSEGNE E FESTIVAL – PROGETTI ANNUALI
A) Modifiche per l’anno 2020 all’Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attività di promozione culturale di dimensione
regionale tramite convenzione ai sensi della L.R. n. 37/1994 e ss.mm.
"Norme in materia di promozione culturale"(D.G.R. n° 227/2019 – Allegato A)
Contributo regionale (punto 4)
Per la sola annualità 2020, in considerazione dell’emergenza da Co-vid19, ai fini dell'accesso al contributo il costo complessivo minimo del progetto annuale presentato deve essere:
- associazioni e organizzazioni culturali regionali Euro 20.000,00;
- istituzioni culturali regionali Euro 40.000,00;
- Unione di Comuni Euro 70.000,00.
L’agevolazione prevista nel presente avviso consiste in un contri-buto nella misura massima dell’80% dei costi ammissibili e potrà risultare anche inferiore a quanto richiesto.
Rendicontazione finale, criteri e modalità di erogazione del contributo (punto 12)
Il contributo concesso per ciascun anno di attività sarà erogato dalla Regione, su espressa richiesta del soggetto beneficiario, con le seguenti modalità:
• una prima quota entro il limite del 50%, a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale sia indicato di avere sostenuto costi e/o assunto obbligazioni di spesa in rapporto percentuale sui costi complessivi del programma annuale non inferiore alla percentuale del contributo richiesto;
In considerazione dell’eccezionalità determinata dal protrarsi dell’emergenza da Covid19, sono ammesse variazioni anche sostanziali al programma di attività presentato, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti al momento della domanda.
Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla spesa ammissibile preventivata ma entro il 30% non viene applicata alcuna decurtazione.
Nell'ipotesi in cui lo scostamento sia maggiore del 30% si procede ad una proporzionale riduzione del contributo calcolata sulla differenza tra preventivo e consuntivo, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti al momento della domanda.
In fase di rendicontazione la soglia minima dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore alle soglie di accesso minime previste dall’ Avviso, così come modificato con il presente atto, pena revoca del contributo assegnato.
Obblighi dei soggetti beneficiari (punto 13) I soggetti beneficiari dovranno:
• completare il progetto annuale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni annualità;
• comunicare formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'attività. In caso di rinuncia al contributo, la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Si impegnano inoltre ad apporre il logo della Regione Emilia-Romagna su tutti i materiali informativi, pubblicitari e promozionali relativi al progetto presentato.
Revoche del contributo (punto 15)
Si procederà alla revoca del contributo nei seguenti casi:
• esito negativo delle verifiche effettuate dalla Regione;
• qualora il beneficiario non rispetti il termine previsto dal presente avviso per la conclusione del progetto annuale (31 dicembre di ciascun anno di riferimento);
• qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;
• qualora, in fase di rendicontazione, non siano rispettate le soglie di accesso minime così come modificate.
B – Modifiche all’Avviso per il sostegno ad attività di promozione culturale promosse da organizzazioni, associazioni, istituzioni culturali per progetti di dimensione sovralocale e da Comuni e Unioni di Comuni – Anno 2020 (D.G.R. n° 2294/2019 – Allegato A)
In considerazione dell’emergenza da Covid19 l’Avviso è modificato come segue:
Spese ammissibili e non ammissibili (punto 5)
5.1) Spese ammissibili per Organizzazioni, Associazioni culturali e Istituzioni culturali
L'ammontare delle spese generali (utenze, affitto sede, materiali di consumo, cancelleria e simili, spese postali, personale non volon-tario, spese pulizia, guardiania) è ammesso fino ad un massimo del 40% delle spese ammissibili complessive del progetto.
5.2) Spese ammissibili per Comuni e Unioni di Comuni
Sono ammissibili spese generali (utenze, materiali di consumo, can-celleria e simili, spese postali, personale) fino ad un massimo del 40% delle spese ammissibili complessive del progetto.
6) Ammontare minimo dei costi di progetto e intensità del contributo regionale
Le soglie minime dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili stabilite nei punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 in fase di consuntivo potranno essere ridotte del 30%.
11.1) Rendicontazione delle spese e delle entrate
La rendicontazione della spesa complessiva e della copertura finan-ziaria riferite al progetto dovrà contenere la seguente documenta-zione:
a) lettera di trasmissione consuntivo 2020;
b) relazione descrittiva (integrata con il dettaglio delle atti-vità) e bilancio consuntivo del progetto realizzato che metta in evidenza i risultati conseguiti, le entrate e gli apporti economici di altri soggetti pubblici e privati.
Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla spesa ammissibile preventivata ma entro il 30% non viene applicata alcuna decurtazione.
Nell'ipotesi in cui lo scostamento sia maggiore del 30% si procede ad una proporzionale riduzione del contributo calcolata sulla dif-ferenza tra preventivo e consuntivo, fermo restando il raggiungi-mento degli obiettivi previsti nel progetto presentato al moraggiungi-mento della domanda.
In fase di rendicontazione la soglia minima dell’ammontare comples-sivo delle spese ammissibili non può essere inferiore alle soglie di accesso minime previste al punto 6 del presente Avviso, così come modificate, pena revoca del contributo assegnato.
In fase di rendicontazione verranno accettate esclusivamente spese comprovate da documenti fiscalmente validi. Tali documenti dovranno essere conservati dal soggetto beneficiario del contributo regionale ed esibiti su richiesta della Regione.
14) Revoche del contributo
Si procederà alla revoca del contributo, oltre a quanto previsto ai punti 11.1 e 11.2, nei seguenti casi:
- esito negativo delle verifiche effettuate dalla Regione sul rendiconto inviato;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;
- qualora, in fase di rendicontazione, non siano rispettate le soglie di accesso minime indicate al punto 6, così come modificate.
15) Variazioni al progetto
Sono consentite variazioni al progetto presentato, purchè ne siano rispettate tipologia e finalità.
Allegato 5 – Modifiche per l’anno 2020 all’Avviso rivolto agli istituti storici del territorio regionale associati o collegati alla rete dell'INSMLI per il triennio 2019-2021 in attuazione della L.R.
n. 3/2016 “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Contributo regionale (punto 3)
L’intensità del contributo è stabilita nella misura massima dell’80%
dei costi ammissibili e potrà risultare anche inferiore a quanto richiesto.
Rendicontazione finale, criteri e modalità di erogazione del contributo (punto 11)
Il contributo concesso sarà erogato dalla Regione, su espressa richiesta del soggetto beneficiario, con le seguenti modalità:
• una prima quota entro il limite del 50%, a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avere sostenuto costi e/o assunto obbligazioni di spesa in rapporto percentuale sui costi complessivi del programma annuale non inferiore alla percentuale del contributo richiesto.
Qualora siano causate dalle misure di contenimento dell’emergenza COVID 19, sono ammesse variazioni anche sostanziali al programma di attività presentato, ferma restando la coerenza tra le attività effettivamente svolte e gli obiettivi contenuti nel programma presentato.
Al momento della liquidazione del saldo, nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla spesa ammissibile preventivata, non viene applicata alcuna decurtazione a condizione che la riduzione sia inferiore o pari al 30%, fatto salvo il rispetto dell’intensità massima stabilita per il contributo regionale.
Qualora la riduzione sia maggiore al 30%, si procede ad una proporzionale riduzione del contributo calcolata sulla differenza tra preventivo e consuntivo.
Qualora dal rendiconto risulti che le entrate riferite al programma di attività, comprensive del contributo regionale, siano superiori alla spesa rendicontata, il contributo sarà ridotto nella misura necessaria a raggiungere il pareggio. Nel caso in cui le entrate superino le spese di un importo uguale o superiore al contributo regionale, il contributo stesso sarà revocato. In ogni caso il contributo regionale non potrà essere superiore all’intensità massima dell’80% delle spese ammissibili.
Revoche del contributo (punto 14)
Si procederà alla revoca del contributo nei seguenti casi:
• esito negativo delle verifiche effettuate dalla Regione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al punto precedente;
• qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.
Approvazione dello schema di Protocollo Quadro tra Regione Emilia-Romagna ed Unioncamere Emilia-Romagna deno-minato "Sostegno alla liquidità delle imprese colpite dagli effetti dell'applicazione delle disposizioni sul contenimento del COVID-19"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:
- l’art. 58 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, che dispone che: “La Regione riconosce la funzione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel rispetto del-le reciproche autonomie e nell'ambito deldel-le proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e la coope-razione della Regione e degli altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione del-lo sviluppo economico”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”, che all'art. 1, comma 3, tra gli indirizzi generali della riforma stessa, individua: “il conferimento di funzioni ai Comu-ni, alle Unioni di ComuComu-ni, alle Associazioni intercomunali, alle Comunità montane, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché alle Camere di Commercio, Industria, Artigia-nato e Agricoltura quali enti funzionali”;
Preso atto che l’art. 77 della L.R. n. 3/1999 dispone che: “La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di attività produttive e nell’interesse del sistema delle imprese, riconoscen-do e valorizzanriconoscen-do il ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra queste ed il sistema degli Enti locali, mediante la sottoscrizio-ne di accordi per iniziative comuni e programmi;
Rilevato, quindi, che sia lo Statuto della Regione Emilia-Ro-magna, sia la Legge regionale n. 3/1999 legittimano il sistema camerale a supportare la Regione nello svolgimento delle su-e funzioni, in particolarsu-e in qusu-ella di promozionsu-e dsu-ello sviluppo economico;
Dato atto che:
- la Regione Emilia-Romagna, ente territoriale elettivo e li-vello di governo generale, include tra le sue funzioni lo sviluppo economico del proprio territorio e del proprio sistema produtti-vo ed esercita tale funzione attraverso una gamma di strumenti di programmazione di interventi;
- l’Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’E-milia-Romagna (di seguito Unioncamere Edell’E-milia-Romagna) rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio operanti in ambito regionale che svolgono, in regime di autonomia funziona-le, programmi di attività a breve e medio termine per promuovere le economie locali e per il rafforzamento della competitività del sistema delle imprese;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 437 del 23 aprile 2015 concernente: “Approvazione Ac-cordo di programma quadro fra la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna”;
- n. 595 del 15/4/2019 concernente: “Aggiornamento e
Rilevato che l’Accordo di Programma Quadro fra la Regio-ne Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, di cui alle proprie richiamate deliberazioni n. 437/2015 e n. 595/2019:
- è finalizzato ad accrescere il livello di competitività del terri-torio e delle imprese, i livelli di coesione e partecipazione sociale, la promozione del sistema economico, sviluppando sinergie nel-le politiche ed efficacia nell’azione comune;
- prevede che gli obiettivi comuni possano essere perseguiti nella piena collaborazione fra Regione ed Unioncamere regionale anche attraverso la definizione di protocolli specifici di collabo-razione operativa;
Visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epi-demiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno eco-nomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 49;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbra-io 2020, 25 febbrafebbra-io 2020, 1 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo e 22 marzo 2020 tutti contenenti disposizioni at-tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CO-VID-19”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 apri-le 2020 e del 10 apriapri-le 2020, contenenti disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sopra citato;
Richiamata la propria deliberazione n. 225 del 23 marzo 2020 con la quale è stato approvato un “Bando per la concessione di quote di un fondo da destinare all’abbattimento dei costi per l’ac-cesso al credito, finalizzato alla ripresa del sistema produttivo in seguito all’emergenza COVID-19”;
Dato atto che:
- il suddetto bando si rivolge ai confidi iscritti all’Albo ex art.
106 del Tub e ai Confidi iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del Tub o iscritti nella sezione dell’elenco generale ai sensi del pre-vigente art. 155, comma 4, del Tub, singolarmente o in A.T.I. ed è finalizzato a trasferire un fondo da destinare all’abbattimento dei costi sostenuti dalle imprese, dai professionisti e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni del territo-rio dell’Emilia-Romagna per l’accesso al credito.
- beneficiari finali della suddetta misura saranno PMI, pro-fessionisti e beneficiari di cui al DL 18/2020, art. 49, comma 1, lettera k), con unità locale e/o sede legale nel territorio dell’E-milia-Romagna.
Ritenuto che, considerati l'evolversi della situazione epide-miologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e della regione Emilia-Romagna, che stanno recando anche un notevole
rallen-“Accordo di Programma Quadro fra la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna” ed in particolare con l’obiettivo della promozione del sistema economico del territorio, attraver-so lo sviluppo di sinergie nelle politiche ed efficacia nell’azione comune;
Preso atto che le Camere di Commercio dell’Emilia-Roma-gna, condividendo le finalità del bando, hanno manifestato la disponibilità a stanziare risorse al fine di incrementare le risorse di cui alla suddetta delibera n. 225/2020;
Ravvisata pertanto l’opportunità di attivare, ai sensi dell’art.
11 dell’”Accordo di Programma Quadro fra la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Emilia-Romagna”, sulla base di uno specifico Protocollo Quadro, una collaborazione con Unionca-mere Emilia-Romagna per il raggiungimento dell’obiettivo sopra citato;
Ritenuto, conseguentemente:
- di approvare il Protocollo Quadro denominato “Sostegno alla liquidità delle imprese colpite dagli effetti dell’applicazione delle disposizioni sul contenimento del COVID-19”, di cui al-lo schema allegato 1) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, sulla base del quale:
- le Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna delibereran-no, entro il prossimo 30 aprile, l’importo da destinare ad un fondo regionale camerale, temporaneamente collocato presso Unioncamere regionale, finalizzato ad incrementare le risorse già messe a disposizione dalla Regione attraverso il “Bando per la concessione di quote di un fondo da destinare all’ab-battimento dei costi per l’accesso al credito, finalizzato alla ripresa del sistema produttivo in seguito all’emergenza CO-VID-19, approvato con propria deliberazione n. 225/2020, già citata;
- Regione ed Unioncamere regionale collaboreranno nell’or-ganizzazione dei controlli, anche attraverso incaricati esterni, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi, nonché la corretta utilizzazione degli stessi;
- la collaborazione tra Regione ed Unioncamere regionale si attuerà, a livello operativo, attraverso atti e corrispondenza interni, coerentemente con i contenuti del Protocollo Qua-dro e potrà essere ampliata ad ulteriori aspetti dell’iniziativa oggetto del Protocollo stesso;
- Regione ed Unioncamere regionale sono disponibili ad al-largare la collaborazione ad ulteriori azioni a supporto delle imprese colpite dagli effetti dell’applicazione delle dispo-sizioni sul contenimento del COVID-19, anche in vista della graduale ripresa delle attività economiche ed a ga-ranzia della competitività del sistema produttivo emiliano romagnolo;
- che alla sottoscrizione digitale del Protocollo Quadro provvederà il Dirigente competente, sulla base della normativa vigente;
Preso atto che, in data 17 aprile 2020, la Giunta di Unioncame-re Emilia-Romagna riunitasi in web, ha deliberato l'approvazione del Protocollo Quadro tra Regione ed Unioncamere Emilia-Roma-gna, di cui allo schema allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
magna” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusio-ne di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Ap-provazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”, comprensivo dell’allegato D Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “In-dirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamen-to della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto
“Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n. 1059/2018 ad oggetto “Approva-zione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del respon-sabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Ap-paltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presiden-te della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei con-trolli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Vista la determinazione n. 12466/2016 avente ad oggetto
“Conferimento al dott. Marco Borioni dell'incarico di responsa-bile del Servizio "Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti” e la determinazione n. 9793/2018 che ha pro-rogato tale incarico fino al 31/10/2020;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichia-rato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e dell’Assessore a mobilità e tra-sporti, infrastrutture, turismo, commercio;
A voti unanimi e palesi delibera
1. di approvare il Protocollo Quadro denominato “Sostegno alla liquidità delle imprese colpite dagli effetti dell’applicazione delle disposizioni sul contenimento del COVID-19”, tra Re-gione Emilia-Romagna ed Unioncamere regionale, di cui allo schema allegato 1) parte integrante e sostanziale alla presen-te deliberazione, sulla base del quale le Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna delibereranno l’importo da destinare ad un fondo regionale camerale, temporaneamente collocato pres-so Unioncamere regionale, finalizzato ad incrementare le ripres-sorse già messe a disposizione dalla Regione attraverso il “Bando per la concessione di quote di un fondo da destinare all’abbattimento
2. di dare mandato al dirigente competente per materia di:
- sottoscrivere digitalmente il Protocollo Quadro di cui al precedente punto 1);
- attuare la collaborazione tre Regione ed Unioncamere regio-nale, a livello operativo, attraverso atti e corrispondenza interni, coerentemente con i contenuti del Protocollo Quadro ed even-tualmente ampliarla ad ulteriori aspetti dell’iniziativa oggetto
prese.regione-emilia-romagna.it/;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubbli-cità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed ammini-strative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corru-zione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..
Allegato 1)
SCHEMA DI PROTOCOLLO QUADRO “SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE