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Motivi riguardanti le disposizioni impugnate della direttiva 2020/1057

Il governo ungherese chiede a titolo principale l’annullamento dell’articolo 1 della direttiva 2020/1057 che contiene

«norme specifiche relative al distacco dei conducenti». Ritiene che tali «norme specifiche» siano illegittime in quanto i conducenti che effettuano trasporti internazionali non possono essere considerati persone che eseguono una misura transnazionale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71/CE e, di conseguenza, le disposizioni della citata direttiva non possono essere loro applicabili.

In subordine, il governo ungherese chiede l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 2020/1057, in quanto il legislatore non ha rispettato l’obbligo di parità di trattamento, considerato che l’esenzione relativa alle operazioni di trasporto bilaterale di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva non comprende le cosiddette operazioni di trasporto combinato accompagnato. Infine, il governo ungherese deduce, in merito a tale disposizione, l’assenza di uno studio d’impatto e, in tale contesto, la violazione del principio di proporzionalità e la commissione di un errore manifesto di valutazione da parte del legislatore.

(1) Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU 2020, L 249, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).

(3) Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2020, L 249, pag. 49).

Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Malta / Parlamento, Consiglio (Causa C-552/20)

(2021/C 19/39) Lingua processuale: l’inglese Parti

Ricorrente: Repubblica di Malta (rappresentante: A. Buhagiar, agente, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Sedano Lorenzo, abogados)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1071/2009 (1) e l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1072/2009 (2), come modificati dagli articoli 1 e 2, rispettivamente, del regolamento (UE) 2020/1055 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;

— condannare il Parlamento europeo e il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Repubblica di Malta chiede l’annullamento delle misure impugnate deducendo i motivi di seguito illustrati.

Primo motivo, con cui si chiede alla Corte di annullare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2020/1055 (regola del

«ritorno dei veicoli in sede»), nella misura in cui esso

— violerebbe l’articolo 91, paragrafo 2 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 11 TFUE e l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua adozione non avrebbe tenuto conto di considerazioni in materia di impatto sull’ambiente e dei suoi gravi effetti sulle operazioni di trasporto;

— violerebbe l’articolo 5, paragrafo 4 TUE e il principio di proporzionalità, poiché non sarebbe la misura meno restrittiva e comporterebbe un pregiudizio sproporzionato in termini di rapporto tra costi e benefici sotto il profilo ambientale e delle operazioni di trasporto.

Secondo motivo, con cui si chiede alla Corte di annullare l’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 2020/1055 (regola del «cabotage cooling-off period», periodo di divieto di cabotaggio in caso di ritorno del veicolo in sede), nella misura in cui esso

— violerebbe l’articolo 91, paragrafo 2, TFUE per il motivo che i convenuti non avrebbero tenuto conto dei gravi effetti di detta misura sulle operazioni di trasporto;

— violerebbe l’articolo 5, paragrafo 4, TUE e il principio di proporzionalità, in quanto limiterebbe considerevolmente la possibilità dei trasportatori di organizzare la loro logistica e di garantire il buon funzionamento delle loro flotte;

— violerebbe gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio della parità di trattamento, poiché non avrebbe tenuto conto delle peculiarità di uno Stato membro insulare e del suo mercato del trasporto merci senza alcuna giustificazione oggettiva.

(1) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009, L 300, pag. 51).

(2) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009, L 300, pag. 72).

(3) GU 2020, L 249, pag. 17.

Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-553/20) (2021/C 19/40) Lingua processuale: il polacco Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente) Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare l’articolo 1, punto 6, lettera d), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (1);

— condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte di giustizia dovesse ritenere che la disposizione impugnata del regolamento 2020/1054 non possa essere separata dal resto di tale regolamento senza alterarne la sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto il regolamento 2020/1054.

Motivi e principali argomenti

Avverso le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1054 la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi:

1) Motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE), per aver determinato arbitrariamente i luoghi in cui i conducenti sono tenuti a riposare;

2) motivo vertente sulla violazione dell'articolo 91, paragrafo 2, TFUE per aver adottato misure senza tener conto del loro impatto sul tenore di vita vita e sull’occupazione in talune regioni e sull’uso delle attrezzature relative ai trasporti;

3) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 94 TFUE per aver adottato misure senza tener conto della situazione economica dei vettori;

4) motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto per aver redatto una disposizione in termini imprecisi che non consentono di definire gli obblighi da essa derivanti;

5) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per violazione dei requisiti di protezione dell’ambiente.

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che la disposizione contestata viola il principio di proporzionalità. In ragione dell’adozione di criteri inadeguati che stabiliscono in quali luoghi dovrebbero riposare i conducenti, è stato violato il principio del libero utilizzo del tempo da parte dei conducenti durante il riposo, derivante dal regolamento n. 561/2006.

Allo stesso tempo, sono stati imposti oneri eccessivi ai trasportatori su strada, che avranno un impatto negativo non solo sulla situazione dei singoli imprenditori, soprattutto di piccole e medie dimensioni, e sul mercato dei servizi di trasporto, ma anche sull'ambiente naturale. Gli effetti negativi dell'applicazione del provvedimento impugnato saranno avvertiti, in particolare, dagli imprenditori provenienti da paesi situati al di fuori del centro dell'Unione Europea. Al contempo, la soluzione adottata non è oggettivamente giustificata alla luce della situazione dei conducenti. Essa non riflette neanche la natura specifica dei servizi regolamentati.

(1) GU 2020, L 249, pag. 1.

Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-554/20) (2021/C 19/41) Lingua processuale: il polacco Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, pełnomocnik) Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullamento delle seguenti disposizioni del regolamento (UE) del 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (UE) 1071/2009, (UE) 1072/2009 e (UE) 1024/2012 per adeguarle all’evoluzione del settore del trasporto su strada:

a) articolo 1, punto 3, nella parte in cui tale disposizione introduce il paragrafo 3, lettere b) e g) nell’articolo 5 del regolamento 1071/2009) (1),

b) articolo 2, punto 4, lettera a), che introduce il paragrafo 2a nell’articolo 8 del regolamento 1072/20092 (2), c) articolo 2, punto 5, lettera b), che introduce il paragrafo 7 nell’articolo 10 del regolamento 1072/2009;

— condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1055 non possano essere separate dal resto di tale regolamento senza alterare la sua sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto il regolamento 2020/1055.

Motivi e principali argomenti

Avverso le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1055 la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi:

1) per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 1, numero 3, nella parte in cui tale disposizione introduce il paragrafo 1, lettera b) nell’articolo 5 del regolamento 1071/2009:

a) motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE e dell’articolo 94 TFUE per aver introdotto l’obbligo di ritorno dei veicoli alla sede di attività ogni otto settimane,

b) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente;

2) per quanto riguarda l’articolo 1, punto 3, nella parte in cui tale disposizione introduce il paragrafo 1, lettera g), nell’articolo 5 del regolamento 1071/2009:

a) motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE) per aver introdotto requisiti arbitrari riguardo al numero di veicoli di cui dovrebbero disporre i trasportatori su strada e riguardo all’ubicazione dei conducenti presso la sede di attività nello Stato membro di stabilimento,

b) motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto per aver introdotto requisiti imprecisi riguardo al numero di veicoli di cui dovrebbero disporre i trasportatori su strada, e riguardo all’ubicazione dei conducenti presso la sede di attività nello Stato membro di stabilimento,

c) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente;

3) per quanto riguarda l’articolo 2, punto 4, lettera a):

a) motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE e dell’articolo 94 TFUE per aver introdotto una pausa obbligatoria nell’esecuzione di operazioni di cabotaggio,

b) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente;

4) per quanto riguarda l’articolo 2, punto 5, lettera. b):

a) motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE e dell’articolo 94 TFUE per aver consentito agli Stati membri di limitare l'esecuzione delle operazioni di cabotaggio che coinvolgono tratti stradali iniziali o finali facenti parte di un'operazione di trasporto combinato tra Stati membri;

b) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente.

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che le disposizioni impugnate violano il principio di proporzionalità. In ragione dell’adozione di criteri inadeguati che stabiliscono limitazioni della possibilità di effettuare operazioni di cabotaggio e di traffico con i paesi terzi, sono stati imposti oneri eccessivi ai trasportatori, che avranno un impatto negativo non solo sulla situazione dei singoli imprenditori e sul mercato dei servizi di trasporto, ma anche sull’ambiente e sull’uso delle attrezzature relative ai trasporti.

Gli effetti negativi dell’applicazione delle disposizioni impugnate saranno avvertiti, in particolare, dagli imprenditori provenienti da paesi situati al di fuori del centro dell’Unione europea. Al contempo, la soluzione adottata non è oggettivamente giustificata alla luce della situazione dei conducenti. Essa non riflette neanche la natura specifica dei servizi regolamentati.

(1) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009, L 300, pag. 51).

(2) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009, L 300, pag. 72.)

Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-555/20) (2021/C 19/42) Lingua processuale: il polacco Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare l’articolo 1, paragrafi 3, 4, 6 e 7 e l’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) 1024/2012 (1);

— condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate della direttiva 2020/1057 non possano essere separate dal resto di detta direttiva senza alterarne la sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto tale direttiva.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia chiede l’annullamento dell’articolo 1, paragrafi 3, 4, 6 e 7 e dell’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) 1024/2012 (GU2020, L 249, pag. 49), nonché la condanna del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate della direttiva 2020/1057 non possano essere separate dal resto di detta direttiva senza alterarne la sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto tale direttiva.

La Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi contro le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 3, 4, 6 e 7 della direttiva (UE) 2020/1057:

1) motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), per aver stabilito criteri inadeguati di applicazione delle disposizioni della direttiva 96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE ai trasporti;

2) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE, per aver adottato misure senza tener conto del loro impatto sul tenore di vita e sull’occupazione in talune regioni, come pure sull’uso delle attrezzature relative ai trasporti;

3) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 94 TFUE per aver adottato misure senza tenere conto della situazione economica dei vettori;

4) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente.

Inoltre, contro l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1057, la Repubblica di Polonia deduce motivi vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE), del principio della certezza del diritto nonché dell'articolo 94 TFUE, per aver stabilito un termine troppo breve per l'attuazione di tale direttiva.

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che le disposizioni impugnate violano il principio di proporzionalità. In ragione dell’adozione di criteri inadeguati che definiscono a quali conducenti si applicheranno le disposizioni delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, sono stati imposti oneri eccessivi ai vettori, che avranno un impatto negativo non solo sulla situazione dei singoli imprenditori e sul mercato dei servizi di trasporto, ma anche sull’ambiente. Gli effetti negativi dell’applicazione delle disposizioni impugnate saranno avvertiti, in particolare, dagli imprenditori provenienti da paesi situati al di fuori del centro dell’Unione europea. Al contempo, la soluzione adottata non è oggettivamente giustificata alla luce della situazione dei conducenti. Essa non riflette neanche la natura specifica dei servizi regolamentati.

(1) GU 2020, L 249, pag. 49.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 28 ottobre 2020 — SIA Rodl & Partner / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-562/20) (2021/C 19/43) Lingua processuale: il lettone Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti

Ricorrente: SIA Rodl & Partner

Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1) Se l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2015/849 (1), in combinato disposto con l’allegato III, punto 3, lettera b), della medesima, debba essere interpretato nel senso che dette disposizioni i) impongono automaticamente che il prestatore di servizi esterni di tenuta dei libri contabili adotti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in considerazione del fatto che il cliente è un’organizzazione non governativa e che il soggetto autorizzato e dipendente del cliente è un cittadino di un paese terzo ad alto rischio di corruzione, nella fattispecie la Federazione russa, con permesso di soggiorno in Lettonia, e ii) impongono automaticamente che si assegni a tale cliente un grado di rischio più elevato.

2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se la citata interpretazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2015/849 possa considerarsi proporzionata e, pertanto, conforme all’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del Trattato sull’Unione europea.

3) Se l’articolo 18 della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’allegato III, punto 3, lettera b), della medesima, debba essere interpretato nel senso che esso prevede un obbligo automatico di adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in tutti i casi in cui un partner commerciale del cliente, ma non il cliente stesso, sia collegato in qualche modo a un paese terzo ad alto grado di corruzione, nella fattispecie la Federazione russa.

4) Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che queste ultime prevedono che il soggetto obbligato, nell’adottare misure di adeguata verifica della clientela, debba ottenere dal cliente una copia del contratto concluso tra detto cliente e un terzo e se, pertanto, si ritiene che l’esame in situ di tale contratto sia insufficiente.

5) Se l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che il soggetto obbligato debba applicare misure di adeguata verifica nei confronti dei clienti commerciali esistenti, anche nel caso in cui non vengano individuate modifiche significative della situazione del cliente e non sia scaduto il periodo stabilito dall’autorità competente degli Stati membri per adottare nuove misure di controllo e se tale obbligo si applichi unicamente nei confronti di clienti ai quali viene attribuito un rischio alto.

6) Se l’articolo 60, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/849, debba essere interpretato nel senso che, nel pubblicare informazioni relative a una decisione che impone una sanzione o una misura amministrativa per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento di detta direttiva, l’autorità competente abbia l’obbligo di garantire l’esatta conformità delle informazioni pubblicate con le informazioni contenute nella decisione.

(1) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 21 ottobre 2020 — PF, MF / Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

(Causa C-564/20) (2021/C 19/44) Lingua processuale: l’inglese Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: PF, MF

Resistenti: Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

Questioni pregiudiziali

1) Se l’autorità unica di controllo di uno Stato membro, nell’attività di notifica e certificazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 34 del regolamento sul controllo (1), debba limitarsi a notificare i dati relativi alle catture in una determinata zona di pesca registrati dai pescatori in conformità agli articoli 14 e 15 del regolamento, nel caso in cui detta autorità ritenga, per validi motivi, che i dati registrati siano gravemente inattendibili, o abbia la facoltà di utilizzare metodi ragionevoli e scientificamente validi per trattare e certificare i dati registrati in modo da ottenere cifre più accurate sul prelievo per la notifica alla Commissione europea.

2) Se l’Autorità possa legittimamente utilizzare altri flussi di dati, quali licenze di pesca, autorizzazioni di pesca, dati del sistema di controllo dei pescherecci, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e documenti di trasporto. qualora lo ritenga necessario sulla base di motivi ragionevoli.

(1) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 29 ottobre 2020 — DS / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-565/20) (2021/C 19/45) Lingua processuale: il tedesco Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti nel procedimento principale Ricorrente: DS

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Croazia) il

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Croazia) il