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Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE

La Romania ritiene che, poiché il mercato dei trasporti internazionali è oggettivamente centralizzato/polarizzato e la quota di operatori degli Stati membri della zona periferica dell’Unione europea nel mercato dei trasporti internazionali è in aumento, sia evidente che gli operatori di tale zona sosterranno, in via principale, i costi amministrativi e finanziari relativi al distacco e saranno scoraggiati ad effettuare operazioni da misure come l’articolo 1, paragrafi da 3 a 6, della direttiva (UE) 2020/1057.

Inoltre, le misure disciplinate dalla direttiva (UE) 2020/1057, dal regolamento (UE) 2020/1054 (1) e dal regolamento (UE) 2020/1055 (2) (concernenti l’ulteriore restrizione ai trasporti di cabotaggio, il ritorno del veicolo alla sede di attività dello Stato membro di stabilimento ogni otto settimane, il ritorno del conducente ogni quattro settimane, il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare nella cabina del veicolo e il distacco dei conducenti) sono state concepite come pilastri di un pacchetto legislativo integrato, contesto nel quale solo un’analisi dei loro effetti cumulativi può illustrare il loro effettivo impatto sul mercato dei trasporti.

(1) Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU 2020, L 249, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).

Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Cipro / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-549/20) (2021/C 19/36) Lingua processuale: il greco Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentante: Eirini Neofytou) Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (1), nella parte in cui detta disposizione prevede la lettera b) dell’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 1071/2009. In subordine, se la Corte ritiene che ciò non sia possibile, si chiede alla Corte di annullare l’articolo 1, paragrafo 3, nella sua interezza;

— in subordine, se la Corte giudica inammissibile un’azione intesa all’annullamento parziale del regolamento impugnato nei termini precedentemente esposti, annullare il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;

— condannare Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda la ricorrente fa valere sette motivi di annullamento:

Primo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato articolo 90 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE, l’articolo 11 TFUE, l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, gli articoli 208, paragrafo 2 e 216, paragrafo 2, TFUE e il Trattato di Parigi.

Secondo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato il principio di proporzionalità, quale previsto dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE e dall’articolo 1 del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE.

Terzo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazione, quali risultano dall’articolo 18 TFUE e dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio di eguaglianza degli Stati membri rispetto ai Trattati, quale risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e, nella misura in cui la Corte lo ritenga necessario, l’articolo 95, paragrafo 1, TFUE.

Quarto motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato articolo 91, paragrafo 1, TFUE.

Quinto motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato l’articolo 91, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 90 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE e l’articolo 94 TFUE.

Sesto motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato i principi di libertà di impresa e di libertà di stabilimento, quali risultano dall’articolo 49 TFUE e gli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Settimo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato l’articolo 58, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 91 TFUE e, in subordine, l’articolo 56 TFUE.

(1) GU 2020 L 249 pag. 17.

Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Cipro / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-550/20) (2021/C 19/37) Lingua processuale: il greco Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentante: Eirini Neofytou)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la direttiva (UE) 2020/1057 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012, e

— condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi:

Primo motivo di ricorso: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato il principio di proporzionalità, che è sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE e all’articolo 1 del Protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE.

Secondo motivo di ricorso: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato il principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, quale definito all’articolo 18 TFUE e agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio dell’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati, come definito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e, nei limiti in cui la Corte lo giudichi necessario, l’articolo 95, paragrafo 1, TFUE.

Terzo motivo di ricorso: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato l’articolo 91, paragrafo 1, TFUE.

Quarto motivo di ricorso: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato l’articolo 91, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 90 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE, e l’articolo 94 TFUE.

Quinto motivo di ricorso: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato gli articoli 34 e 35 TFUE — violazione che non è giustificata in base all’articolo 36, TFUE — e l’articolo 58, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 91 TFUE, o, in subordine, l’articolo 56 TFUE.

(1) GU 2020, L 249, pag. 49.

Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Ungheria / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-551/20) (2021/C 19/38) Lingua processuale: l’ungherese Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e K. Szíjártó, agenti) Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare:

— l’articolo 1, paragrafo 6, lettera c), e l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2020/1054 (1) e, in secondo luogo, tutte le disposizioni inscindibilmente collegate alle citate disposizioni;

— l’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2020/1055 (2), nella misura in cui modifica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 introducendo al paragrafo 1 una nuova lettera b), e, in secondo luogo, tutte le disposizioni inscindibilmente collegate alle citate disposizioni;

— l’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 (3) o, in subordine, l’articolo 1, paragrafo 6, e, in secondo luogo, tutte le disposizioni inscindibilmente collegate alle citate disposizioni;

— condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti