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al principio di proporzionalità, in quanto il termine di quattro giorni introdotto per l’astensione dall’attività dopo un trasporto di cabotaggio è una misura inappropriata e sproporzionata rispetto agli obiettivi previsti di chiarire i

principi che disciplinano il cabotaggio e di estendere l’efficacia della loro attuazione.

(1) Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).

(2) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009 L 300, pag. 51).

(3) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009 L 300, pag. 72).

Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-543/20) (2021/C 19/30) Lingua processuale: il bulgaro Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva) Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare l’articolo 1, paragrafo 6, lettere c) e d), del regolamento (CE) 2020/1054 (1), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;

— in subordine, qualora la Corte decida di non accogliere il presente ricorso per parziale annullamento del regolamento controverso, annullare integralmente il regolamento (CE) 2020/1054, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;

— condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda il proprio ricorso su cinque motivi di ricorso:

1. Violazione dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché dell’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»);

2. Violazione del principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dall’articolo 1 del protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TFUE e al TUE;

3. Violazione del principio della certezza del diritto;

4. Violazione del principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dall’articolo 1 del protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TFUE e al TUE;

5. Violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione ai sensi dell’articolo 18 TFUE e degli articoli 20 e 21 della Carta; del principio della parità tra gli Stati membri dinanzi ai trattati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE e, se considerato necessario dalla Corte, dell’articolo 95, paragrafo 1, TFUE.

(1) GU 2020, L 249, pag. 1

Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-544/20) (2021/C 19/31) Lingua processuale: il bulgaro Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva) Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la direttiva (UE) 2020/1057 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

— condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda il suo ricorso su cinque motivi:

1. Violazione del principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dall’articolo 1 del protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2. Violazione del principio di parità e di non discriminazione sancito all’articolo 18 TFEU nonché agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio della parità degli Stati membri dinanzi ai trattati, previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e, laddove la Corte lo consideri necessario, dell’articolo 95, paragrafo 1, TFUE.

3. Violazione dell’articolo 91, paragrafo 1, TFUE.

4. Violazione dell’articolo 91, paragrafo 2, e dell’articolo 90 TFUE in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE e l’articolo 94 TFUE.

5. Violazione degli articoli 34 e 35 TFUE, non giustificata dall’articolo 36 TFUE, e violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE in combinato disposto con l’articolo 91 TFUE o, in subordine, con l’articolo 56 TFUE.

(1) GU 2020 L 249, pag. 49.

Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-545/20) (2021/C 19/32) Lingua processuale: il bulgaro Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva) Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare le seguenti disposizioni del regolamento (EU) 2020/1055 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada:

— articolo 1, n. 3, nella parte in cui esso prevede l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009; (in subordine, qualora secondo la Corte ciò non sia possibile, la Repubblica di Bulgaria chiede di annullare integralmente l’articolo 1, n. 3); e

— articolo 2 n. 4 lettera a; (in subordine, qualora secondo la Corte ciò non sia possibile, la Repubblica di Bulgaria chiede di annullare integralmente l’articolo 2 n. 4);

— in ulteriore subordine, qualora la Corte ritenga che il ricorso per parziale annullamento del regolamento controverso non possa essere accolto, annullare integralmente il regolamento (EU) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada; e

— condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce complessivamente sette motivi di ricorso:

1. Violazione dell’articolo 90 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (TUE), l’articolo 11 TFUE, l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, l’articolo 208, paragrafo 2 e l’articolo 216, paragrafo 2 TFUE e la Convenzione di Parigi.

2. Violazione del principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 5, paragrafo 4 TUE e dall’articolo 1 del protocollo (n. 2).

3. Violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione (articolo 18 TFUE e articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), del principio della parità degli Stati membri dinanzi ai trattati o (articolo 4, paragrafo 2, TUE), e, se necessario, dell’articolo 95, paragrafo 1, TFUE.

4. Violazione dell’articolo 91, paragrafo 1, TFEU.

5. Violazione degli articoli 90, 91, paragrafo 2, e 94 TFUE e dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE.

6. Violazione della libertà di esercitare una professione e della libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE e degli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

7. Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 91 TFUE, e in subordine dell’articolo 56 TFUE.

(1) GU 2020, L 249, pag. 17.

Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-546/20) (2021/C 19/33) Lingua processuale: il rumeno Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L. Liţu e M. Chicu, in qualità di agenti) Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare in parte il regolamento (UE) 2020/1054, segnatamente:

— l’articolo 1, punto 6), lettera c), che modifica l’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006, e

— l’articolo 1, punto 6), lettera d), che modifica l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l’inserimento del nuovo paragrafo 8 bis;

in subordine, soltanto qualora la Corte dovesse ritenere che tali disposizioni siano indissolubilmente collegate ad altre disposizioni del regolamento (UE) 2020/1054 oppure che riguardino la sostanza di detto atto, annullare nella sua interezza tale atto legislativo dell’Unione;

— condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Romania deduce tre motivi:

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 5, paragrafo 4,