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Comunicazioni e informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

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(1)

IT

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 19

Edizione

in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64

o anno

18 gennaio 2021

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 19/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . . . 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2021/C 19/02 Causa C-809/18 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 novembre 2020 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale / John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

[Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Opposizione – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Identità o somiglianza del marchio richiesto con il marchio anteriore – Marchio denominativo dell’Unione Europea MINERAL MAGIC – Domanda di registrazione da parte dell’agente o del rappresentante del titolare del marchio anteriore – Marchio denominativo nazionale anteriore MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER] . . . 2 2021/C 19/03 Causa C-42/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia

pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Sonaecom SGPS SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4 – Nozione di «soggetto passivo» – Società holding mista – Articolo 17 – Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte – IVA assolta a monte da una società holding mista per servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato al fine dell’eventuale acquisizione di partecipazioni in altre società – Rinuncia ai progetti di acquisizione – IVA assolta a monte su una commissione bancaria relativa all’organizzazione e alla predisposizione di un prestito obbligazionario destinato a dotare le controllate dei mezzi necessari ad effettuare investimenti – Investimenti non realizzati] . . . 3

(2)

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) [Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4, punto 11, e articolo 6, paragrafo 1, lettera a) – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Raccolta e conservazione delle copie di documenti d’identità da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione mobile – Nozione di «consenso» della persona interessata – Manifestazione di volontà libera, specifica e informata – Dichiarazione di consenso mediante una casella da selezionare – Sottoscrizione del contratto da parte della persona interessata – Onere della prova] . . . 4

2021/C 19/05 Causa C-287/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — DenizBank AG / Verein für Konsumenteninformation [Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento nel mercato interno – Articolo 4, punto 14 – Nozione di strumento di pagamento – Carte bancarie personalizzate multifunzionali – Funzione di comunicazione in prossimità (NFC) – Articolo 52, punto 6, lettera a), e articolo 54, paragrafo 1 – Informazioni da fornire all’utente – Modifica delle condizioni di un contratto quadro – Accettazione tacita – Articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b) – Diritti e obblighi in relazione ai servizi di pagamento – Deroga per gli strumenti di pagamento relativi a importi ridotti – Condizioni di applicazione – Strumento di pagamento senza possibilità di blocco – Strumento di pagamento utilizzato in maniera anonima – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo] . . . 5

2021/C 19/06 Causa C-300/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Spagna) — UQ / Marclean Technologies, S.L.U. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) – Nozione di «licenziamento collettivo» – Modalità di calcolo del numero di licenziamenti – Periodo di riferimento da prendere in considerazione) . . . 6

2021/C 19/07 Causa C-382/19 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 — Ralph Pethke / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) [Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Riorganizzazione interna dei servizi dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – Riassegnazione – Articolo 7 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Sanzione dissimulata – Interesse del servizio – Equivalenza dei posti – Obbligo di motivazione – Snaturamento dei fatti – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea] . . . 6

2021/C 19/08 Causa C-427/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — «Bulstrad Vienna Insurance Group»

АD / Olympic Insurance Company Ltd (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Articolo 274 – Legge applicabile alla procedura di liquidazione delle imprese di assicurazione – Revoca dell’autorizzazione di una compagnia di assicurazioni – Designazione di un liquidatore provvisorio – Nozione di «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione» – Assenza di decisione giurisdizionale di aprire la procedura di liquidazione nello Stato membro di origine – Sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti dell’impresa di assicurazione interessata negli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine di quest’ultima) . . . 7

2021/C 19/09 Causa C-433/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Ellmes Property Services Limited / SP [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 24, punto 1 – Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Azione giudiziaria di un condomino volta a ottenere la cessazione dell’uso a fini turistici di un’unità immobiliare condominiale da parte di un altro condomino] . . . 8

(3)

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) – Articolo 47, lettera c), i), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Malattia professionale – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritto a un processo equo – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Dovere di sollecitudine – Articoli 30 e 41 della Carta dei diritti fondamentali – Travisamento dei fatti – Portata del controllo giurisdizionale) 9

2021/C 19/11 Causa C-676/19 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 novembre 2020 — Bruno Gollnisch / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea (Impugnazione – Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero di somme indebitamente versate – Effetti di una sentenza della Corte) . . . 9

2021/C 19/12 Causa C-734/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — ITH Comercial Timişoara SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Abbandono dell’attività inizialmente prevista – Rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta a monte – Attività immobiliare] . . . 10

2021/C 19/13 Causa C-796/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica d’Austria [Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2007/59/CE – Certificazione dei macchinisti – Articolo 3, lettera a) – Autorità nazionale competente – Direttiva 2004/49/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorità preposta alla sicurezza – Designazione di più autorità] . . . 10

2021/C 19/14 Causa C-842/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 novembre 2020 — Commissione europea / Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Incompatibilità delle disposizioni fiscali belghe relative ai redditi inerenti ai beni immobili ubicati all’estero – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Domanda d’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria) . . . 11

2021/C 19/15 Causa C-41/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — DQ / Wallonische Region . . . 12

2021/C 19/16 Causa C-42/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — FS / Wallonische Region . . . 12

2021/C 19/17 Causa C-43/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — HU / Wallonische Region . . . 13

2021/C 19/18 Causa C-173/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2020 — AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia . . . 14

2021/C 19/19 Causa C-338/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie- ścia w Łodzi (Polonia) il 22 luglio 2020 — Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty / D.P. . . 15

2021/C 19/20 Causa C-488/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) il 2 ottobre 2020 — Delfarma Sp. z o.o. / Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych . . . 16

(4)

traktion mbH . . . 16

2021/C 19/22 Causa C-513/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 13 ottobre 2020 — Autoridade Tributária e Aduaneira / Termas Sulfurosas de Alcafache SA . . . 17 2021/C 19/23 Causa C-514/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il

13 ottobre 2020 — DS / Koch Personaldienstleistungen GmbH . . . 18

2021/C 19/24 Causa C-518/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 ottobre 2020 — XP / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH . . . 18

2021/C 19/25 Causa C-519/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 15 ottobre 2020 — K . . . 19 2021/C 19/26 Causa C-536/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

(Lituania) il 22 octobre 2020 — UAB Tiketa / M.Š., VšĮ Baltic Music . . . 20

2021/C 19/27 Causa C-537/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 ottobre 2020 — L Fund / Finanzamt D . . . 21 2021/C 19/28 Causa C-541/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Lituania contro Parlamento

europeo e Consiglio dell’Unione europea . . . 21

2021/C 19/29 Causa C-542/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Lituania contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea . . . 23 2021/C 19/30 Causa C-543/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo,

Consiglio dell'Unione europea . . . 25

2021/C 19/31 Causa C-544/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea . . . 26

2021/C 19/32 Causa C-545/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Bulgaria / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea . . . 27

2021/C 19/33 Causa C-546/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea . . . 28

2021/C 19/34 Causa C-547/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea . . . 30 2021/C 19/35 Causa C-548/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio

dell’Unione europea . . . 31

2021/C 19/36 Causa C-549/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Cipro / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea . . . 33 2021/C 19/37 Causa C-550/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Repubblica di Cipro / Parlamento europeo e

Consiglio dell'Unione europea . . . 34

2021/C 19/38 Causa C-551/20: Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Ungheria / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea . . . 35

2021/C 19/39 Causa C-552/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Malta / Parlamento, Consiglio . . . 37

(5)

2021/C 19/41 Causa C-554/20: Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea . . . 39

2021/C 19/42 Causa C-555/20: Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea . . . 41

2021/C 19/43 Causa C-562/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 28 ottobre 2020 — SIA Rodl & Partner / Valsts ieņēmumu dienests . . . 42

2021/C 19/44 Causa C-564/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 21 ottobre 2020 — PF, MF / Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority . . . 43

2021/C 19/45 Causa C-565/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 29 ottobre 2020 — DS / Deutsche Lufthansa AG . . . 44

2021/C 19/46 Causa C-567/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Croazia) il 29 ottobre 2020 — A. H. / Zagrebačka banka d.d. . . 44

Tribunale

2021/C 19/47 Causa T-735/18: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Aquind / ACER [«Energia – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 – Decisione dell’ACER che respinge una domanda di esenzione relativa alle nuove interconnessioni elettriche – Ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Intensità del controllo»] . . . 46

2021/C 19/48 Causa T-377/19: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TC CARL – Marchio nazionale figurativo anteriore CARL TOUCH – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . 46

2021/C 19/49 Causa T-378/19: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TC CARL – Marchio nazionale figurativo anteriore CARL TOUCH – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . 47

2021/C 19/50 Causa T-21/20: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — LG Electronics / EUIPO — Staszewski (K7) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo K7 – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore k7 – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza tra i prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] . . . 48

2021/C 19/51 Causa T-571/17: Ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2020 — UG / Commissione («Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 47, lettera c), i, del RAA – Risoluzione con preavviso – Accordo sull’ammontare del risarcimento del danno – Non luogo a statuire») . . . 48

2021/C 19/52 Causa T-827/19: Ordinanza del Tribunale del 30 ottobre 2020 — Gáspár / Commissione («Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Reclamo presentato dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – Assenza di errore scusabile – Irricevibilità manifesta») . . . 49

(6)

del Parlamento, dell’elezione a deputati europei di due eletti spagnoli – Legittimazione ad agire di altri tre deputati europei – Mancanza di incidenza diretta – Domanda diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa – Ricorso in parte irricevibile e in parte presentato dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne») . . . 49

2021/C 19/54 Causa T-163/20: Ordinanza del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Isopix / Parlamento («Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi fotografici – Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Annullamento della procedura d’appalto – Cessazione parziale della materia del contendere – Non luogo parziale a statuire – Ingiunzione – Ricorso in parte proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne») . . . 50

2021/C 19/55 Causa T-257/20: Ordinanza del Tribunale del 17 novembre 2020 — González Calvet/CRU [«Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Decisione che rifiuta di concedere una compensazione finanziaria agli azionisti e ai creditori interessati – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta»] . . . 51

2021/C 19/56 Causa T-383/20: Ordinanza del Tribunale del 5 novembre 2020 — Moloko Beverage/EUIPO — Nexus Liquids (moloko) («Marchio dell’Unione europea – Procedimento di annullamento – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire») . . . 52

2021/C 19/57 Causa T-451/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Facebook Ireland / Commissione [«Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta di informazioni – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni juris – Bilanciamento degli interessi»] . . . 52

2021/C 19/58 Causa T-452/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Facebook Ireland / Commissione [«Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta di informazioni – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni juris – Bilanciamento degli interessi»] . . . 53

2021/C 19/59 Causa T-609/20: Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — International Cooperation / Commissione 54

2021/C 19/60 Causa T-632/20: Ricorso proposto il 15 ottobre 2020 — OG/AED . . . 56

2021/C 19/61 Causa T-641/20: Ricorso proposto il 20 ottobre 2020 — Leonine Distribution / Commissione . . . . 57

2021/C 19/62 Causa T-650/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NU / EUIPO . . . 58

2021/C 19/63 Causa T-654/20: Ricorso proposto il 27 ottobre 2020 — Silex / Commissione e EASME . . . 59

2021/C 19/64 Causa T-661/20: Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 – NV/eu-LISA . . . 60

2021/C 19/65 Causa T-670/20: Ricorso proposto il 9 novembre 2020 — Sam McKnight/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL) . . . 61

2021/C 19/66 Causa T-673/20: Ricorso proposto l’11 novembre 2020 — Celler Lagravera/EUIPO — Cyclic Beer Farm (Cíclic) . . . 62

2021/C 19/67 Causa T-675/20: Ricorso proposto il 12 novembre 2020 — Leonardo/Frontex . . . 62

2021/C 19/68 Causa T-679/20: Ricorso proposto il 13 novembre 2020 — Dr. August Wolff/EUIPO — Combe International (Vagisan) . . . 63

2021/C 19/69 Causa T-680/20: Ricorso proposto l’11 novembre 2020 — Novelis / Commissione . . . 64

(7)

2021/C 19/71 Causa T-682/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker

Schuh (calzature) . . . 65

2021/C 19/72 Causa T-683/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (calzature) . . . 66

2021/C 19/73 Causa T-684/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (calzature) . . . 67

2021/C 19/74 Causa T-687/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Jinan Meide Casting e a. / Commissione 68 2021/C 19/75 Causa T-688/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Freshly Cosmetics / EUIPO — Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY) . . . 69

2021/C 19/76 Causa T-692/20: Ricorso proposto il 18 novembre 2020 — Iliad Italia / Commissione . . . 70

2021/C 19/77 Causa T-693/20: Ricorso proposto il 5 novembre 2020 — Hansol Paper/Commissione . . . 71

2021/C 19/78 Causa T-110/18: Ordinanza del Tribunale del 28 ottobre 2020 — Grange Backup Power / Commissione . . . 71

2021/C 19/79 Causa T-741/18: Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2020 — ZZ / BCE . . . 72

2021/C 19/80 Causa T-222/20: Ordinanza del Tribunale del 27 ottobre 2020 — CH e CN / Parlamento . . . 72

2021/C 19/81 Causa T-490/20: Ordinanza del Tribunale del 27 ottobre 2020 — CH e CN / Parlamento . . . 72

(8)
(9)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELĽUNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 19/01)

Ultima pubblicazione GU C 9 dell’11.1.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti GU C 443 del 21.12.2020

GU C 433 del 14.12.2020 GU C 423 del 7.12.2020 GU C 414 del 30.11.2020 GU C 399 del 23.11.2020 GU C 390 del 16.11.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

(10)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 novembre 2020 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale / John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

(Causa C-809/18 P) (1)

[Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Opposizione – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Identità o somiglianza del marchio richiesto con il marchio anteriore – Marchio denominativo dell’Unione Europea MINERAL MAGIC – Domanda di registrazione da parte dell’agente o del rappresentante del titolare del

marchio anteriore – Marchio denominativo nazionale anteriore MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER]

(2021/C 19/02) Lingua processuale: l’inglese Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)

Altre parti nel procedimento: John Mills Ltd (rappresentante: S. Malynicz QC), Jerome Alexander Consulting Corp.

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 ottobre 2018, John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679), è annullata.

2) Il ricorso nella causa T-7/17, proposto dalla John Mills Ltd contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 ottobre 2016 (procedimento R 2087/2015-1), è respinto.

3) La John Mills Ltd sopporta, oltre alle proprie spese, quelle dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relative alla presente impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale nonché quelle della Jerome Alexander Consulting Corp. relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

(1) GU C 148 del 29.4.2019.

(11)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Sonaecom SGPS SA / Autoridade

Tributária e Aduaneira (Causa C-42/19) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4 – Nozione di «soggetto passivo» – Società holding mista – Articolo 17 – Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte – IVA assolta a monte da una società holding mista per servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato al fine dell’eventuale acquisizione di partecipazioni in altre società – Rinuncia ai progetti di acquisizione – IVA assolta a monte su una commissione bancaria relativa all’organizzazione e alla predisposizione di un prestito obbligazionario destinato a dotare le controllate dei mezzi necessari ad

effettuare investimenti – Investimenti non realizzati]

(2021/C 19/03) Lingua processuale: il portoghese Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Sonaecom SGPS SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

1) L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull’acquisto di servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato realizzato ai fini dell’acquisizione di quote sociali in un’altra società, anche qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo.

2) L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente non è autorizzata a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sulla commissione pagata a un ente creditizio per l’organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.

(1) GU C 139 del 15.4.2019.

(12)

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Orange România SA / Autoritatea Naţională de

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (Causa C-61/19) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4, punto 11, e articolo 6, paragrafo 1, lettera a) – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Raccolta e conservazione delle copie di documenti d’identità da parte di un

fornitore di servizi di telecomunicazione mobile – Nozione di «consenso» della persona interessata – Manifestazione di volontà libera, specifica e informata – Dichiarazione di consenso mediante una casella

da selezionare – Sottoscrizione del contratto da parte della persona interessata – Onere della prova]

(2021/C 19/04) Lingua processuale: il rumeno Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: Orange România SA

Convenuta: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Dispositivo

L’articolo 2, lettera h), e l’articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché l’articolo 4, punto 11, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un’informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena cognizione di causa. Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che contiene una clausola secondo cui l’interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell’accezione di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora

— la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, o qualora

— le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora

— la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che attesti tale rifiuto.

(1) GU C 164 del 13.5.2019.

(13)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — DenizBank AG / Verein für

Konsumenteninformation (Causa C-287/19) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento nel mercato interno – Articolo 4, punto 14 – Nozione di strumento di pagamento – Carte bancarie personalizzate multifunzionali – Funzione di comunicazione in prossimità (NFC) – Articolo 52, punto 6, lettera a), e articolo 54, paragrafo 1 – Informazioni da fornire all’utente – Modifica delle condizioni di un contratto quadro – Accettazione tacita – Articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b) – Diritti e obblighi in relazione ai servizi di pagamento – Deroga per gli strumenti di pagamento relativi a importi ridotti –

Condizioni di applicazione – Strumento di pagamento senza possibilità di blocco – Strumento di pagamento utilizzato in maniera anonima – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo]

(2021/C 19/05) Lingua processuale: il tedesco Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale Ricorrente: DenizBank AG

Convenuto: Verein für Konsumenteninformation

Dispositivo

1) L’articolo 52, punto 6, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina le informazioni e le condizioni che devono essere fornite da un prestatore di servizi di pagamento che intenda convenire, con l’utente dei suoi servizi, che la modifica del contratto quadro da essi concluso si presume accettata, conformemente alle modalità previste da tali disposizioni, ma non stabilisce limitazioni quanto alla qualità dell’utente o al tipo di clausola contrattuale che può essere oggetto di un simile accordo, fatto salvo, tuttavia, qualora l’utente sia un consumatore, un possibile controllo dell’abusività di tali clausole ai sensi delle disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

2) L’articolo 4, punto 14, della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che la funzione di comunicazione in prossimità (Near Field Communication) di cui è dotata una carta bancaria personalizzata multifunzionale e mediante la quale è possibile effettuare pagamenti di importo ridotto addebitati sul conto bancario collegato a tale carta costituisce uno «strumento di pagamento», come definito da tale diposizione.

3) L’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che il pagamento senza contatto di importi ridotti mediante la funzione di comunicazione in prossimità (Near Field Communication) di una carta personalizzata multifunzionale costituisce un utilizzo «anonimo» dello strumento di pagamento considerato, ai sensi di tale disposizione derogatoria.

4) L’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di pagamento che intenda avvalersi della deroga prevista da tale disposizione non può limitarsi ad affermare che è impossibile bloccare lo strumento di pagamento interessato o impedire l’ulteriore utilizzo di quest’ultimo, allorché, alla luce dello stato oggettivo delle conoscenze tecniche disponibili, una siffatta impossibilità non può essere dimostrata.

(1) GU C 246 del 22.7.2019.

(14)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Spagna) — UQ / Marclean Technologies,

S.L.U.

(Causa C-300/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) – Nozione di «licenziamento collettivo» – Modalità di calcolo del

numero di licenziamenti – Periodo di riferimento da prendere in considerazione) (2021/C 19/06)

Lingua processuale: lo spagnolo Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Parti nel procedimento principale Ricorrente: UQ

Convenuta: Marclean Technologies, S.L.U.

Con l’intervento di: Ministerio Fiscal, Fondo de Garantía Salarial,

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un licenziamento individuale contestato faccia parte di un licenziamento collettivo, il periodo di riferimento previsto da tale disposizione per determinare l’esistenza di un licenziamento collettivo deve essere calcolato prendendo in considerazione tutti i periodi di 30 o di 90 giorni consecutivi nel corso dei quali tale licenziamento individuale è intervenuto, e durante i quali si è verificato il maggior numero di licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, ai sensi della stessa disposizione.

(1) GU C 295 del 2.9.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 — Ralph Pethke / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-382/19 P) (1)

[Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Riorganizzazione interna dei servizi dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – Riassegnazione – Articolo 7 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Sanzione dissimulata – Interesse del servizio – Equivalenza dei posti – Obbligo di motivazione – Snaturamento dei fatti – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto dei

funzionari dell’Unione europea]

(2021/C 19/07) Lingua processuale: il tedesco Parti

Ricorrente: Ralph Pethke (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e B. Wägenbaur, Rechtsanwälte)

(15)

Dispositivo

1) L’impugnazione è respinta.

2) Il sig. Ralph Pethke è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

(1) GU C 337 del 7.10.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — «Bulstrad Vienna Insurance Group» АD / Olympic

Insurance Company Ltd (Causa C-427/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Articolo 274 – Legge applicabile alla procedura di liquidazione delle imprese di assicurazione – Revoca dell’autorizzazione di una compagnia di assicurazioni – Designazione di un liquidatore provvisorio – Nozione di «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione» – Assenza di decisione giurisdizionale di aprire la

procedura di liquidazione nello Stato membro di origine – Sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti dell’impresa di assicurazione interessata negli Stati membri diversi dallo Stato

membro di origine di quest’ultima) (2021/C 19/08)

Lingua processuale: il bulgaro Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: Bulstrad Vienna Insurance Group АD Convenuta: Olympic Insurance Company Ltd

Dispositivo

1) L’articolo 274 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, deve essere interpretato nel senso che la decisione dell’autorità competente di revocare l’autorizzazione dell’impresa di assicurazione interessata e di nominare un liquidatore provvisorio può costituire una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi di tale articolo, soltanto se il diritto dello Stato membro di origine di tale impresa di assicurazione prevede che tale liquidatore provvisorio sia autorizzato a realizzare l’attivo di detta impresa di assicurazione e a ripartirne il ricavato tra i creditori di quest’ultima o che la revoca dell’autorizzazione di detta impresa di assicurazione abbia l’effetto di aprire automaticamente la procedura di liquidazione, senza che, a tal fine, debba essere adottata una decisione formale da parte di un’autorità distinta.

2) L’articolo 274 della direttiva 2009/138, come modificata dalla direttiva 2013/58, deve essere interpretato nel senso che, se non sono soddisfatte le condizioni richieste affinché una decisione di revoca dell’autorizzazione di un’impresa di assicurazione e di nomina di un liquidatore provvisorio per quest’ultima costituisca una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi di tale articolo, il suddetto articolo non contiene alcun obbligo per i giudici degli altri Stati membri di applicare il diritto dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione interessata, che preveda la sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti di un’impresa siffatta.

(1) GU C 288 del 26.8.2019.

(16)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Ellmes Property Services Limited / SP

(Causa C-433/19) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 24, punto 1 – Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Azione giudiziaria di un condomino volta a ottenere la cessazione dell’uso a fini turistici di un’unità immobiliare condominiale da parte di un altro

condomino]

(2021/C 19/09) Lingua processuale: il tedesco Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Ellmes Property Services Limited

Convenuto: SP

Dispositivo

1) L’articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente la destinazione d’uso dell’unità immobiliare condominiale di sua proprietà, come prevista dal contratto condominiale, senza il consenso degli altri condomini, dev’essere considerata un’azione «in materia di diritti reali immobiliari», ai sensi di tale disposizione, purché tale destinazione sia opponibile non soltanto agli altri condomini, bensì anche erga omnes, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la destinazione d’uso di un’unità immobiliare condominiale prevista da un contratto condominiale non sia opponibile erga omnes, un’azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente tale destinazione, senza il consenso degli altri condomini, dev’essere considerata un’azione «in materia contrattuale», ai sensi della suddetta disposizione. Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è quello in cui detto bene è situato.

(1) GU C 357 del 21.10.2019.

(17)

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 — Stephan Fleig / Servizio europeo per l'azione esterna

(Causa C-446/19 P) (1)

(Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) – Articolo 47, lettera c), i), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Malattia professionale – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritto a un processo equo – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Dovere di sollecitudine – Articoli 30 e 41 della Carta dei diritti fondamentali – Travisamento dei fatti –

Portata del controllo giurisdizionale) (2021/C 19/10)

Lingua processuale: il tedesco Parti

Ricorrente: Stephan Fleig (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R.C. Weiss, agenti)

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Stephan Fleig è condannato alle spese.

(1) GU C 337 del 7.10.2019.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 novembre 2020 — Bruno Gollnisch / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-676/19 P) (1)

(Impugnazione – Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero di

somme indebitamente versate – Effetti di una sentenza della Corte) (2021/C 19/11)

Lingua processuale: il francese Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e M. Ecker, agenti), Consiglio dell’Unione europea

Dispositivo

1) L’impugnazione è respinta.

2) Il sig. Bruno Gollnisch è condannato alle spese.

(1) GU C 363 del 28.10.2019.

(18)

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — ITH Comercial Timişoara SRL / Agenţia Naţională

de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti —

Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice (Causa C-734/19) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Abbandono dell’attività inizialmente prevista – Rettifica delle

detrazioni dell’IVA assolta a monte – Attività immobiliare]

(2021/C 19/12) Lingua processuale: il rumeno Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: ITH Comercial Timişoara SRL

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Dispositivo

1) Gli articoli 167, 168, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile.

2) La direttiva 2006/112, in particolare il suo articolo 28, deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di un contratto di mandato senza rappresentanza, il meccanismo della figura di commissionario non è applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle esigenze e alle richieste di un’altra persona che si suppone prenda tale edificio in locazione.

(1) GU C 54 del 17.2.2020.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica d’Austria

(Causa C-796/19) (1)

[Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2007/59/CE – Certificazione dei macchinisti – Articolo 3, lettera a) – Autorità nazionale competente – Direttiva 2004/49/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorità

preposta alla sicurezza – Designazione di più autorità]

(2021/C 19/13) Lingua processuale: il tedesco Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e C. Vrignon, agenti) Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: J. Schmoll e A. Posch, agenti)

(19)

Dispositivo

1) La Repubblica d’Austria, avendo designato come «autorità competente», ai fini della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, un’autorità diversa dall’autorità preposta alla sicurezza di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2007/59.

2) La Repubblica d’Austria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea.

(1) GU C 432 del 23.12.2019.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 novembre 2020 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-842/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Incompatibilità delle disposizioni fiscali belghe relative ai redditi inerenti ai beni immobili ubicati all’estero – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE –

Domanda d’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria) (2021/C 19/14)

Lingua processuale: il francese Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e A. Armenia, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: P. Cottin, J.-C. Halleux e C. Pochet, agenti)

Dispositivo

1) Non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 12 aprile 2018, Commissione/Belgio (C-110/17, EU:C:2018:250), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2) Il Regno del Belgio è condannato a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria pari a EUR 2 000 000.

3) Il Regno del Belgio è condannato a pagare alla Commissione europea una penalità di importo pari a EUR 7 500 per ogni giorno a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino alla data di esecuzione della sentenza del 12 aprile 2018, Commissione/Belgio (C-110/17, EU:C:2018:250).

4) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(1) GU C 45 del 10.2.2020.

(20)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — DQ / Wallonische Region

(Causa C-41/20) (2021/C 19/15) Lingua processuale: il tedesco Giudice del rinvio

Gericht Erster Instanz Eupen

Parti

Ricorrente: DQ

Resistente: Wallonische Region

Questioni pregiudiziali

1) Se una normativa nazionale che preveda, così come applicata dalle autorità pubbliche, che l'utilizzo, non soggetto ad un nuovo obbligo di immatricolazione, di un veicolo straniero messo a disposizione di un cittadino residente in Belgio, sporadicamente e per un breve periodo di tempo, da un cittadino residente in altro Stato membro, sia subordinato alla circostanza che il cittadino residente in Belgio tenga a bordo dell’autoveicolo un attestato di autorizzazione all’utilizzo privato, ossia un attestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto 6, del RD del 20 luglio 2001 sull’immatricolazione dei veicoli, sia contraria alle norme europee applicabili in materia e, in particolare agli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativi alle libertà delle persone e alla circolazione dei capitali, e/o agli articoli 63 e 64 TFUE relativi alla libera circolazione dei capitali quali due delle quattro libertà fondamentali dell’Unione europea.

2) Se una normativa nazionale, come descritta supra e attuata dalla Wallonische Region, sia giustificata da esigenze di pubblica sicurezza o da altre misure di tutela e se, al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito, sia necessario il rispetto della normativa nazionale, che viene interpretata nel senso che impone di detenere obbligatoriamente a bordo un documento rilasciato dal titolare straniero del veicolo recante l'autorizzazione delimitata nel tempo all'utilizzo del veicolo, con indicazione del periodo di validità, senza alcuna possibilità di presentare successivamente tali documenti, o se l'obiettivo avrebbe potuto essere conseguito con altre modalità, meno rigorose e formalistiche.

Con ordinanza del 10 settembre 2020, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha statuito come segue:

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un residente in detto Stato membro, per un veicolo messogli a disposizione a titolo gratuito, per un breve periodo di tempo, da parte del titolare di detto veicolo, residente in un altro Stato membro, in cui il veicolo è immatricolato, può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione dei veicoli, vigente in detto Stato membro, solo quando i documenti attestanti che l’interessato soddisfa le condizioni di applicazione di tale deroga si trovano in permanenza a bordo di tale veicolo, senza possibilità di presentare successivamente detti documenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — FS / Wallonische Region

(Causa C-42/20) (2021/C 19/16) Lingua processuale: il tedesco Giudice del rinvio

Gericht Erster Instanz Eupen

(21)

Parti Ricorrente: FS

Resistente: Wallonische Region

Questioni pregiudiziali

1) Se una normativa nazionale che preveda, così come applicata dalle autorità pubbliche, che l'utilizzo, non soggetto ad un nuovo obbligo di immatricolazione, di un veicolo straniero messo a disposizione di un cittadino residente in Belgio, sporadicamente e per un breve periodo di tempo, da un cittadino residente in altro Stato membro, sia subordinato alla circostanza che il cittadino residente in Belgio tenga a bordo dell’autoveicolo un certificato di autorizzazione all’utilizzo privato, ossia un certificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto 6, del RD del 20 luglio 2001 sull’immatricolazione dei veicoli, sia contraria alle norme europee applicabili in materia e, in particolare agli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativi alle libertà delle persone, all’articolo 45 TFUE (libertà di circolazione dei lavoratori), all’articolo 49 (libertà di stabilimento) e all’articolo 56 TFUE (libertà di prestazione dei servizi).

2) Se una normativa nazionale come descritta supra e attuata dalla Wallonische Region, sia giustificata da esigenze di pubblica sicurezza o da altre misure di tutela e se, al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito, sia necessario il rispetto della normativa nazionale, che viene interpretata nel senso che impone di detenere obbligatoriamente a bordo un documento rilasciato dal titolare straniero del veicolo recante l'autorizzazione delimitata nel tempo all'utilizzo del veicolo, con indicazione del periodo di validità, o se l'obiettivo avrebbe potuto essere conseguito con altre modalità, meno rigorose e formalistiche.

Con ordinanza del 10 settembre 2020, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha statuito come segue:

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un residente in detto Stato membro, per un veicolo messogli a disposizione a titolo gratuito, per un breve periodo di tempo, da parte del titolare di detto veicolo, residente in un altro Stato membro, in cui il veicolo è immatricolato, può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione dei veicoli, vigente in detto Stato membro, solo quando i documenti attestanti che l’interessato soddisfa le condizioni di applicazione di tale deroga si trovano in permanenza a bordo di tale veicolo, senza possibilità di presentare successivamente detti documenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — HU / Wallonische Region

(Causa C-43/20) (2021/C 19/17) Lingua processuale: il tedesco Giudice del rinvio

Gericht Erster Instanz Eupen

Parti

Richiedente: HU

Resistente: Wallonische Region

Questioni pregiudiziali

1) Se una normativa nazionale che preveda, così come applicata dalle autorità pubbliche, che l'utilizzo, non soggetto ad un nuovo obbligo di immatricolazione, di un veicolo straniero messo a disposizione di un cittadino residente in Belgio, sporadicamente e per un breve periodo di tempo, da un cittadino residente in altro Stato membro, sia subordinato alla circostanza che il cittadino residente in Belgio tenga a bordo dell’autoveicolo un certificato di autorizzazione all’utilizzo privato, ossia un certificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto 6, del RD del 20 luglio 2001 sull’immatricolazione dei veicoli, sia contraria alle norme europee applicabili in materia e, in particolare agli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativi alle libertà delle persone, all’articolo 45 TFUE (libertà di circolazione dei lavoratori), all’articolo 49 (libertà di stabilimento) e all’articolo 56 TFUE (libertà di prestazione dei servizi).

(22)

2) Se una normativa nazionale come descritta supra e attuata dalla Wallonische Region, sia giustificata da esigenze di pubblica sicurezza o da altre misure di tutela e se, al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito, sia necessario il rispetto della normativa nazionale, che viene interpretata nel senso che impone di detenere obbligatoriamente a bordo un documento rilasciato dal titolare straniero del veicolo recante l'autorizzazione delimitata nel tempo all'utilizzo del veicolo, con indicazione del periodo di validità, o se l'obiettivo avrebbe potuto essere conseguito con altre modalità, meno rigorose e formalistiche.

Con ordinanza del 10 settembre 2020, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha statuito come segue:

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un residente in detto Stato membro, per un veicolo messogli a disposizione a titolo gratuito, per un breve periodo di tempo, da parte del titolare di detto veicolo, residente in un altro Stato membro, in cui il veicolo è immatricolato, può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione dei veicoli, vigente in detto Stato membro, solo quando i documenti attestanti che l’interessato soddisfa le condizioni di applicazione di tale deroga si trovano in permanenza a bordo di tale veicolo, senza possibilità di presentare successivamente detti documenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2020 — AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia (Causa C-173/20)

(2021/C 19/18) Lingua processuale: l'italiano Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia

Questioni pregiudiziali

1) Se la clausola 5) dell’accordo quadro di cui alla direttiva n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, d’ora in avanti «direttiva») (1), intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», letta in combinazione coi considerando 6) e 7) e con la clausola 4) di tal Accordo («Principio di non discriminazione»), nonché alla luce dei principi di equivalenza, d’effettività e dell’effetto utile del diritto dell’Union europea, osta a una normativa nazionale, nella specie l’art. 24, co. 3, lett. a) e l’art. 22, co. 9, della 1. 240/2010, che consenta alle Università l’utilizzo, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore a tempo determinato con durata triennale e prorogabili per due anni, senza subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell’Ateneo che li dispone e che prevede, qual unico limite al ricorso di molteplici rapporti a tempo determinato con la stessa persona, solo la durata non superiore a dodici anni, anche non continuativi.

2) Se la citata clausola 5) dell’Accordo quadro, letta in combinazione con i considerando 6) e 7) della direttiva e con la citata clausola 4) di detto Accordo, nonché alla luce dell’effetto utile del diritto dell’Unione europea, osta ad una normativa nazionale (nella specie, gli artt. 24 e 29, co. 1, della 1. 240/2010), laddove concede alle Università di reclutare esclusivamente ricercatori a tempo determinato, senza subordinare la relativa decisione alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali senza porvi alcun limite, mercé la successione potenzialmente indefinita di contratti a tempo determinato, le ordinarie esigenze di didattica e di ricerca di tali Atenei.

(23)

3) Se la clausola 4) del medesimo Accordo quadro osta ad una normativa nazionale, quale l’art. 20, co. 1, del D.lgs. 75/2017 (come interpretato dalla citata circolare ministeriale n. 3/2017), che, nel mentre riconosce la possibilità di stabilizzare i ricercatori a tempo determinato degli Enti pubblici di ricerca — ma solo se abbiano maturato almeno tre anni di servizio entro il 31 dicembre 2017—, non la consente a favore dei ricercatori universitari a tempo determinato sol perché l’art. 22, co. 16 del D.lgs. 75/2017 ne ha ricondotto il rapporto di lavoro, pur fondato per legge su un contratto di lavoro subordinato, al «regime di diritto pubblico». nonostante l’art. 22, co. 9 della 1. 240/2010 sottoponga i ricercatori degli Enti di ricerca e delle Università alla stessa regola di durata massima che possono avere i rapporti a tempo determinato intrattenuti, sotto forma di contratti di cui al successivo art. 24 o di assegni di ricerca di cui allo stesso art. 22, con le Università e con gli Enti di ricerca;

4) Se i principi di equivalenza e di effettività e quello dell’effetto utile del diritto UE, con riguardo al citato Accordo quadro, nonché il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4) di esso ostano ad una normativa nazionale (l’art. 24, co. 3, lett. a della 1. 240/2010 e l’art. 29, commi 2, lett. d e 4 del D.lgs. 81/2015) che, pur in presenza d’una disciplina applicabile a tutti i lavoratori pubblici e privati da ultimo racchiusa nel medesimo decreto n. 81 e che fissa (a partire dal 2018) il limite massimo di durata d’un rapporto a tempo determinato in 24 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi) e subordina l’utilizzo di rapporti a tempo determinato alle dipendenze della Pubblica amministrazione all’esistenza di «esigenze temporanee ed eccezionali», consente alle Università di reclutare ricercatori grazie ad un contratto a tempo determinato triennale, prorogabile per due anni in caso di positiva valutazione delle attività di ricerca e di didattica svolte nel triennio stessa, senza subordinare né la stipulazione del primo contratto né la proroga alla sussistenza di tali esigenze temporanee o eccezionali dell’Ateneo, permettendogli pure, alla fine del quinquennio, di stipulare con la stessa o con altre persone ancora un altro contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca connesse al precedente contratto;

5) Se la clausola 5) del citato Accordo Quadro osta, anche alla luce dei principi di effettività e di equivalenza e della predetta clausola 4), a che una normativa nazionale (l’art. 29, commi 2, lett. d e 4 del D.lgs. 81/2015 e l’art. 36, commi 2 e 5 del D.lgs. 165/2001) precluda ai ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale e prorogabile per altri due (ai sensi del citato art. 24, co. 3, lett. a della 1. 240/2010, la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, non sussistendo altre misure all’interno dell’ordinamento italiano idonee a prevenire ed a sanzionare gli abusi nell’uso d’una successione di rapporti a termine da parte delle Università.

(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia) il 22 luglio 2020 — Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty / D.P.

(Causa C-338/20) (2021/C 19/19) Lingua processuale: il polacco Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Parti

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty

Convenuto: D.P.

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