- Dichiarazione di nascita
Descrizione:
la dichiarazione di nascita viene resa dai genitori, in casi particolari da un procuratore speciale, dal medico/ostetrica, dalla persona che ha assistito al parto.
Per i genitori uniti in matrimonio viene resa da uno dei due genitori, per i genitori non uniti in matrimonio da padre e madre congiuntamente, se intendono riconoscere
entrambi il figlio, dal padre se la madre non intende riconoscere il figlio, dalla madre se il padre non intende riconoscere il figlio.
La dichiarazione di nascita può essere resa:
presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dalla data del parto avanti al Direttore Sanitario;
oppure presso il Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori risiedano in Comuni diversi, ci si può rivolgere indifferentemente al Comune di residenza del padre o della madre), entro 10 giorni dalla data del parto;
o ancora presso il Comune in cui é situato il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 10 giorni dalla data del parto.
Quando la denuncia di nascita viene fatta presso il centro di nascita, i genitori che siano residenti in Comuni diversi devono specificare a quale comune (di residenza del padre o della madre) intendano che sia trasmessa per la trascrizione in quei registri di stato civile. In assenza di indicazioni, la Direzione Sanitaria provvede ad inviarla al Comune di residenza della madre. In caso di genitori residenti in comuni diversi, il neonato viene iscritto d’ufficio all’Anagrafe del Comune di residenza della madre.
Se il termine utile per dichiarare la nascita cade in un giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Occorre rivolgersi all' Ufficio Stato Civile, portando con sé un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di nascita
CARTA DEI SERVIZI – COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Pag. 25 rilasciata dalla struttura sanitaria. Per i figli legittimi (nati da persone unite in matrimonio valido agli effetti civili), la denuncia di nascita deve essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o da altra persona che ha assistito al parto. Per i figli naturali (nati da persone non unite fra loro da vincolo matrimoniale) occorre la presenza di entrambi i genitori muniti di documento di identità valido e Dichiarazione Sostitutiva redatta dai genitori.
Qualora la dichiarazione non è resa entro 10 giorni dalla data del parto, occorre motivarne il ritardo e l'Ufficiale dello Stato Civile ne da comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
Per quanto riguarda la scelta del nome è bene ricordare che:
è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi;
i nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell‟alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K,X,Y,W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell‟alfabeto della lingua di origine del nome;
se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione di queste prescrizioni, l‟ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e, qualora il dichiarante persista nella sua determinazione, l‟ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, forma l‟atto di nascita e, informandone il dichiarante, dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica si fini dell‟azione di rettifica;
il nome del bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In tal caso sarà riportato negli estratti e nei certificati rilasciati dall‟ufficiale dello Stato Civile e dall‟Ufficiale di Anagrafe solo il primo dei nomi
CARTA DEI SERVIZI – COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Pag. 26 CARTA DI IDENTITÀ
E' il documento attestante l'identità di un soggetto. Serve per l'identificazione personale.
Per i cittadini italiani è un documento valido per l'espatrio in alcuni Paesi.
Sul sito www.viaggiaresicuri.it è possibile fare la ricerca per singolo Paese e verificare il documento di viaggio richiesto.
Ai cittadini italiani non è più richiesta l'esibizione della carta di identità al momento dell'ingresso negli Stati che hanno aderito all'accordo di Schengen. E' necessario esserne comunque in possesso per dimostrare la propria identità in caso di controllo.
Chi la può richiedere
I cittadini italiani e stranieri.
Per i minorenni può essere rilasciata valida per l'espatrio solo se vi è l'assenso di entrambi i genitori o del tutore che, accompagnando il minore agli sportelli anagrafici, provvederanno a firmare l'assenso. Nel caso solo uno dei due genitori accompagni il minore agli sportelli, dovrà essere munito di assenso scritto, dell'altro genitore, al quale andrà allegata fotocopia della carta d'identità dello stesso; in caso di mancato assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura il documento denominato “accompagno”
della Carta di Identità.
I cittadini iscritti all'AIRE con passaporto o con autodichiarazione
Coloro che hanno la dimora a Montesano Salentino previa richiesta di nulla osta al Comune di residenza.
Documentazione
2 fotografie formato tessera recenti e identiche – foto, su sfondo bianco, con posa frontale, a capo scoperto - ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile; carta d'identità scaduta o altro documento di riconoscimento valido, titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri.
Situazioni particolari:
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA CARTA: è necessario produrre la denuncia e presentarsi con un documento di riconoscimento valido.
Se la carta d'identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di Montesano Salentino, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido, in quanto la persona potrà essere riconosciuta sulla base del cartellino in possesso degli uffici centrali
dell'anagrafe (tale opzione è quindi esclusa per gli sportelli delle circoscrizioni).
FURTO O SMARRIMENTO ALL'ESTERO: è accettata la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana; se la denuncia è fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia) la denuncia dovrà essere rifatta anche in Italia e occorre portare quella all'Anagrafe;
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO: il richiedente dovrà sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento. I cittadini extracomunitari non possono rendere tale dichiarazione, dovranno produrre la denuncia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dpr 445/2000.
PERSONE CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE: possono richiedere il rilascio o il rinnovo
CARTA DEI SERVIZI – COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Pag. 27 della carta d'identità che avverrà presso il proprio domicilio. Una persona maggiorenne dovrà recarsi all'Ufficio Anagrafe con un documento di riconoscimento, nr. tre fotografie della persona che richiede il rilascio ed euro 5,42; un incaricato si recherà poi al domicilio della persona richiedente per la consegna della carta d'identità e l'apposizione della firma.
ISCRITTI A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti dell'estero): dal 01/06/2007 gli iscritti Aire possono richiedere la carta di identità o la proroga anche all'Autorità Consolare Italiana competente per territorio, previa richiesta di nullaosta al Comune di iscrizione.
Attenzione:
Le variazioni di residenza non comportano il rinnovo del documento di identità;
lo stato civile viene indicato sul documento solo se richiesto dall'interessato;
i genitori con figli minori, anche se in condizione di separazione legale o divorzio, per poter ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere l'assenso dell'altro genitore;
la professione non viene più indicata sulla Carta d'Identità;
i cittadini stranieri, se provengono da altro comune italiano, devono portare la carta rilasciata da quel comune.
Paesi in cui è possibile espatriare con la carta di identità
Sul sito della Polizia di Stato (sezione documenti) è disponibile l'elenco dei Paesi e il tipo di documento richiesto per l'ingresso.
Costo euro 5,42
Tempi di rilascio
In tempo reale. Per i domiciliati non residenti a Montesano Salentino occorrono generalmente 10 giorni circa.
Validità
- 3 anni per i minori di anni 3 - 5 anni nella fascia di età 3/18 anni
- 10 anni per la fascia di età superiore ai 18 anni.
Se il documento è in scadenza si può richiederne il rinnovo sei mesi prima della data di scadenza stessa.
La validità della carta di identità rilasciata o rinnovata a partire dal 10 febbraio 2012 (dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5), si estende, rispetto alla scadenza prevista per il documento, fino al giorno e mese di nascita del titolare. Tale disposizione non si applica in caso di proroga.
Proroga
Le carte di identità rilasciate dal 26.6.2003 al 25.6.2008 potranno essere prorogate nella validità per ulteriori 5 anni presentandosi con la carta presso lo sportello anagrafe. Non è necessaria la presenza dell'interessato.
ATTENZIONE! Alcuni Paesi non riconoscono la validità delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate. Il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento. In effetti, è buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia o il proprio agente di viaggio sui documenti richiesti per l’ingresso oppure consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
Informazioni utili
CARTA DEI SERVIZI – COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Pag. 28 La carta d'identità non è valida per l'espatrio per:
gli stranieri;
coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà o soddisfare una multa o
ammenda, salvo per questi ultimi il nullaosta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano state convertite in pene restrittive della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e ss. della Legge 1423/56.
Normativa di riferimento
Regio decreto 773 del 1931; Regio decreto 635 del 1940; DPR 649/74; Legge 1332/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Data dell'ultimo aggiornamento:
14/06/2013