Municipio Via Monticelli, 49 – Piano Primo Tel. n. 0833 / 763603
Orario di ricevimento:
. dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.00
. il Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 (solo nel periodo invernale) Responsabile del Servizio:
Rag. Adriana LECCI
Responsabile del Procedimento Sig. Filadelfio FERRARO
e-mail: [email protected]; / Telefono. 0833/763604
Le principali attività:
Gestione cassa economale
Riscossione proventi lampade votive
Riscossione proventi relativi alla mensa ed al trasporto scolastico
I servizi erogati:
Pagamento piccole spese d’ufficio attinenti alla gestione del patrimonio Riscossione concessioni loculi cimiteriali
Riscossione tributi relativi alle pubbliche affissioni L'Ufficio Tributi gestisce direttamente i seguenti Tributi Locali:
- Imposta Comunale sugli Immobili pregressa (ICI) sostituita dall'IMU con decorrenza 01/01/2012
- Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) sostituita dalla Tares con decorrenza 01/01/2013 - Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) con decorrenza 01/01/2013
- Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza 01/01/2012.
Per quanto riguarda la Tassa di Occupazione Suolo Pubblico e Aree Pubbliche (TOSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed Affissioni è gestita direttamente dal Comune di Montesano mentre la gestione della Tassa Rifiuti è affidata alle Poste Italiane concessionario per la riscossione.
CARTA DEI SERVIZI – COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Pag. 48
IMU
L‟IMU (Imposta Municipale Propria), nell‟ordinamento tracciato dal federalismo fiscale, ha sostituito l‟ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) con decorrenza 01/01/2012 .
Il Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n.214 del 22 dicembre 2011,ha introdotto in via sperimentale il nuovo tributo ed importanti modificazioni sono state introdotte dal Decreto Legge n.16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.44 del 26 aprile 2012.
Successivamente, con decorrenza 01/01/2013 l'art. 1 comma 380 della legge n. 228 del 24 Dicembre 2012 (Legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto le seguenti modificazioni:
- l'abrogazione del comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 con conseguente eliminazione della quota di imposta riservata allo Stato;
- la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
Di recente approvazione, il D.L. n. 54 del 21 Maggio 2013 ha disposto la sospensione per l'acconto IMU 2013 del pagamento dell'imposta per le seguenti fattispecie:
- abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R del 24 Luglio 1977 n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13 commi 4, 5 e 8 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201.
Si ricorda che per tali immobili l'acconto IMU è solo sospeso nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina della TARES, volta a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale prevista in attuazione entro la data del 31/08/2013, la cui mancata attuazione farà slittare il versamento dell'acconto Imu per le fattispecie sospese al 16 Settembre 2013.
Il Comune di Montesano Salentino con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/10/2012 ha fissato le seguenti aliquote IMU e le detrazioni per l'anno di imposta 2012 che hanno efficacia anche per l'acconto 2014
Aliquota di base 0,96%;
Aliquota ridotta allo 0,4%;
Aliquota dello 0,20% (per i fabbricati rurali ad uso strumentale).
Cos'è la TARSUG?
Al momento, la TARSUG non è stata applicata dal regolamento Comunale.
Comunque, è una tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti degli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio (Tassa di Smaltimento a Tariffa Giornaliera).E' considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni in un anno solare, anche se ricorrente.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata ai giorni di occupazioni, della TARSU attribuita alla categoria corrispondente all'uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
CARTA DEI SERVIZI – COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Pag. 49
TARES
Il D.L. 201/2011 all‟art. 14 ha disposto l‟istituzione con decorrenza 01/01/2013 del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi con contestuale abrogazione, con medesima decorrenza, di tutti i regimi di prelievo tributario a copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti quali la Tarsu disciplinata dal D.Lgs. 507/93 e s.m.i., la Tia1 disciplinata dal D.Lgs. 22/1997 e la Tia2 introdotta dal D.Lgs. 152/2006.
Il prelievo Tares è volto alla integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento e di tutti i costi di investimento e di esercizio della gestione del ciclo dei rifiuti.
Di seguito si riporta il testo integrale aggiornato dell‟art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.
- Normativa TARES
Si precisa che il D.L. 35 del 08/04/2013, convertito con modificazioni nella Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha introdotto importanti novità in merito alla determinazione delle scadenze di pagamento Tares ed in merito al calcolo delle rate di acconto Tares per il solo anno 2013.
Si riporta di seguito il testo integrale dell‟art. 10 comma 2 del D.L. 35 del 08/04/2013:
a) “la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione del nuovo tributo, e pubblicata sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”;
b) “ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell‟ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento Tarsu o della Tia1 o Tia 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell‟ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l‟anno 2013”;
c) “la maggiorazione standard pari a 0,30 euro a metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all‟ultima rata del tributo secondo le disposizioni di cui all‟art. 17 del D.Lgs. 241/97 nonché utilizzando apposito bollettino di c/c postale di cui al comma 35 dell‟art. 14 del D.L. 201/2011”;Inoltre al comma 3 lo stesso articolo prevede che: "Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.
Pertanto, limitatamente all‟anno 2013, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 24/04/2013, con all‟oggetto “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" - Determinazione delle rate di versamento anno 2013”, ha provveduto a determinare le scadenze di pagamento Tares per l‟anno 2013 nelle more della regolamentazione del nuovo tributo ed ha deliberato quanto segue:
…..OMISSIS……“solo per l’anno 2013, il versamento della TARES dovrà essere effettuato in 3 rate e che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadro, riservata allo Stato, dovrà essere versata in unica soluzione, unitamente all‟eventuale conguaglio del tributo, con la rata di Dicembre”.
CARTA DEI SERVIZI – COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Pag. 50 Con lo stesso atto di Consiglio Comunale si è deliberato di rimandare all‟emanazione del Regolamento TARES la definizione delle rate per l‟anno 2014.
Si precisa che unitamente alla terza rata di conguaglio Tares dovrà essere assolta la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato; tale maggiorazione è versata in unica soluzione ed è riservata esclusivamente allo Stato limitatamente all'anno 2013.
Il Comune di Montesano Salentino non ha ancora deliberato il Regolamento Tares e le relative tariffe nonché la modulistica afferente al nuovo tributo poiché il termine per la deliberazione delle tariffe, ai sensi del comma 169 dell‟art. 1 della Legge 296/2006 è fissato entro il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2013, stabilito dal comma 381 dell‟art. 1 della Legge 228/2012 alla data del 30/06/2013, differita dalla legge 6 giugno 2013 nr. 64 al 30 settembre 2013; anche i Regolamenti Tributari devono essere approvati entro il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione ai sensi dell‟art. 53 comma 16 della Legge 388/2000.
Si rammenta che l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 54 del 21/05/2013 prevede entro il 31/08/2013 l'adozione di una riforma tributaria complessiva dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; pertanto è probabile che la normativa vigente subisca delle notevoli modificazioni.