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ASPETTI DI INTERESSE MEDICO LEGALE

Articolo 15 Nomina dei CTU e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

Luci: il disposto dell’art. 15 interessa tutti i procedimenti, civili e penali,

“aventi ad oggetto la responsabilità sanita ria” e riguarda quindi la scelta sia

del perito, sia del consulente tecnico del pubblico ministero, sia del consulente tecnico del giudice civile.

La consulenza tecnica d’ufficio o la perizia in caso di responsabilità sanitaria dovrà essere sempre collegiale, essendo affidata ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.

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I componenti non medici legali del collegio dovranno quindi non solo essere specialisti della disciplina, ma essere, per così dire, superspecialisti proprio nella materia su cui è richiesto il parere: in sostanza è richiesta non solo la competenza specialistica, ma addirittura la specificità della competenza.

Spetta al giudice, tenuto conto delle allegazioni delle parti e delle eventuali perizie di parte depositate in atti, individuare i settori specialistici su cui verte la controversia e, conseguentemente, nominare, accanto al medico legale, il clinico o i clinici secondo le rispettive competenze.

La previsione della necessità che i periti possiedano “specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” induce ad escludere la possibilità di nominare soggetti specialisti in branche diverse da quelle coinvolte nel procedimento pendente.

Nuova è la previsione del “conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi” che impedisce la partecipazione al collegio dei periti o dei consulenti tecnici. È specificato che il conflitto di interessi concerne lo specifico procedimento od altri connessi ed è indeterminata la natura di tale conflitto, che può dunque essere variabile: economica, morale, parentale, istituzionale.

altra novità assoluta rispetto alle indicazioni dei codici di procedura è che tutti gli specialisti del collegio devono essere scelti tra gli iscritti negli albi: è di fatto esclusa la possibilità di ricorrere a professionisti diversi dagli iscritti; la

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mancanza di un albo dei consulenti tecnici del pubblico ministero potrà essere facilmente superata ricorrendo agli iscritti nell’albo dei periti.

Il comma 2 prescrive che negli albi debbano essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina e che in sede di revisione degli albi stessi sia indicata, relativamente a ciascuno degli esperti, “l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.”

Il comma 3 contempla che gli albi debbano essere “aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medicolegale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento”.

La puntualizzazione di “un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti” va intesa come riferita alla necessità di disporre negli albi non solo di tutti i tipi di specialisti ma anche di competenze diversificate all’interno delle singole specializzazioni.

Il comma 4 reca una precisazione superflua ma opportuna: l’indicazione che si tratta di un collegio va intesa come monito ad abbandonare la prassi, non appropriata ma ormai diffusa, di autorizzare il perito o il consulente tecnico ad avvalersi di propri ausiliari, anche quando essi sono richiesti di fornire prestazioni intellettuali di carattere specialistico.

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Ombre: nessuna fonte normativa definisce i concetti di “esperto”, di

“speciale competenza” e di “specifica disciplina”. Tra l’altro, l'estrema frammentarietà del sapere medico odierno rende quantomeno difficoltoso per il giudice effettuare siffatte valutazioni ex ante, non disponendo peraltro, di norma, il giudicante, di conoscenze sufficienti per valutare con tale precisione il grado di esperienza e di affidabilità del singolo perito.

Appare di non semplice attuazione anche l’indicazione per cui i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva devono essere in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi. Non sono numerosi gli specialisti non medici legali in possesso dei dettagliati requisiti tassativamente previsti. È ragionevole immaginare dunque una prima fase di applicazione della norma in cui verranno composti collegi di consulenti tecnici in cui il solo componente medico legale sarà in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

Infine, per verosimili necessità di contenimento dei costi, la legge ha dichiarato non applicabile, per gli incarichi collegiali di cui si discute, l’aumento del 40% dell’onorario per ogni componente del collegio successivo al primo previsto dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative e

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regolamentari in materia di spese di giustizia. Ne consegue che, nonostante

alle attività peritali abbiano collaborato più soggetti, il compenso globale, da ripartirsi fra i medesimi, sarà comunque pari a quello previsto in caso di consulenza “monocratica”.

Così riducendo l’importo dei compensi a periti e consulenti tecnici d’ufficio, è prevedibile che saranno scarse le richieste dei professionisti sanitari esperti volte ad essere inseriti negli albi da cui i giudici ed i pubblici ministeri dovranno attingere obbligatoriamente.

È evidente la non equità di trattamento rispetto ad altri periti e consulenti tecnici d’ufficio che operino in collegi chiamati a valutare materie diverse dalla responsabilità sanitaria.

Resta però sempre applicabile anche ai collegi formati per valutare casi di responsabilità sanitaria l’ipotesi eccezionale contemplata dall’art. 53 dalla quale discende l’onorario pieno per ogni componente del collegio quando “il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli.”