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Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria Luci: con l’introduzione nel codice penale del nuovo articolo 590-sexies, s

ASPETTI DI INTERESSE MEDICO LEGALE

Articolo 6 Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria Luci: con l’introduzione nel codice penale del nuovo articolo 590-sexies, s

prevede che nei casi di morte e di lesioni personali per responsabilità colposa in ambito sanitario verificatisi a causa di imperizia, la punibilità sia esclusa qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, approvate secondo le predette modalità, e sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Quindi la normale punibilità dei fatti di omicidio e lesioni colpose viene meno se si realizzano, cumulativamente, le seguenti condizioni:

1) l’accadimento della morte o delle lesioni deve essere intervenuto nell’esercizio della professione sanitaria da parte dell’imputato;

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2) l’accadimento della morte o delle lesioni deve essere stato determinato da una condotta attiva od omissiva caratterizzata dalla presenza di imperizia; 3) l’esercente la professione sanitaria deve aver rispettato le raccomandazioni contenute nelle linee guida o, in assenza di queste, le buone pratiche clinico- assistenziali;

4) le raccomandazioni o le buone pratiche devono essere adeguate alle specificità del caso concreto.

Si riconosce il principio che le evidenze scientifiche sono l’ineludibile riferimento dell’attività professionale in sanità e che le raccomandazioni delle linee guida sono strumento informativo di lavoro, di utile e raccomandabile riferimento, purché in linea con dette evidenze rapportate al caso concreto. In mancanza di linee guida elaborate secondo le procedure dell’art. 5, tutti gli altri documenti, variamente denominati, sono utilmente utilizzabili sempre a condizione che siano coerenti con dette evidenze (lasciando quindi uno spazio importante all’autonomia del professionista che potrà discostarsi dalle linee guida e buone pratiche laddove non adeguate al caso concreto da trattare). Viene inoltre abrogato l’articolo 3 comma 1 del Decreto Balduzzi (L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente

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conto della condotta di cui al primo periodo) pertanto scompare il riferimento al “grado della colpa” che poneva numerose contraddittorietà. La mancanza di qualsiasi riferimento alla gravità della colpa indica che questo parametro è indifferente per il legislatore, mentre è decisiva la qualificazione dell’elemento psicologico del reato.

Ombre: rimane fermo il fondamentale limite per cui non vi è alcuna

attenuazione della punibilità se il fatto è commesso per negligenza o imprudenza.

In dottrina si svilupperà un’accurata analisi del concetto di “imperizia”, volta a definire chiaramente i confini, da un lato, con l’inosservanza di regolamenti, ordini e discipline e, dall’altro, con la negligenza e l’imprudenza. I confini fra l’imperizia e questi due ultimi parametri non sempre sono ben distinti e

distinguibili. Sarà arduo stabilire se un medico che non avverte degli effetti

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perché lui stesso non conosce gli effetti collaterali, oppure poiché non ne percepisce la gravità per negligenza o, perché pur sapendo, sia degli effetti collaterali sia della gravità, ha deciso di non informare il paziente per imprudenza.

Vi è poi un vizio logico connesso alla formulazione testuale del secondo comma dell’art. 590-sexies e che induce a ritenere che la casistica riconducibile a questo comma sia sostanzialmente inesistente: come può una condotta essere caratterizzata da “imperizia”, quando il professionista sanitario ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ed adeguate alle specificità del caso concreto ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-

assistenziali? È veramente difficile immaginare una condotta caratterizzata da

imperizia, come previsto nell’incipit del secondo comma dell’art. 590-sexies, quando il professionista sanitario rispetta, secondo le previsioni del prosieguo del medesimo art. 590-sexies, le fonti che sono alla base della perizia.

Infine sorgono dubbi circa la costituzionalità della parziale depenalizzazione dell’attività sanitaria. La norma prevede per gli esercenti le professioni sanitarie, e solo per loro, l’esenzione dalla responsabilità penale anche se l’esenzione è circoscritta alla sola imperizia.

Sarà utile attendere le future interpretazioni giurisprudenziali per verificare come questa norma sarà interpretata. In proposito, per esemplificare le potenzialità applicative di una simile formulazione normativa, si riporta una

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sentenza post Decreto Balduzzi del 9/10/2013 (n. 276/13, pubblicata dal tribunale di Matera dal giudice Angelo Onorati) che concludeva con l’assoluzione dall'accusa di lesioni personali colpose per i componenti dell'equipe chirurgica che dopo l'intervento lasciarono una lama del bisturi nell'addome del paziente.

“… devono essere assolti dal reato di lesioni personali colpose sul paziente i componenti dell'equipe chirurgica che risultano avere osservato le linee guida relativa all'operazione, residuando a loro carico un profilo di colpa riguardante la mancata osservanza delle regola di perizia che imponeva di controllare anche l'integrità dei bisturi utilizzati per l'intervento chirurgico, ivi comprese le relative lame, colpa che può essere considerata di grado lieve, laddove la dimenticanza all'interno del sito chirurgico avvenne in una zona non molto pericolosa, dovendosi inoltre ritenere la novella di cui al cd. "decreto Balduzzi" applicabile al fatto oggetto del processo, sebbene commesso in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, in base al principio di favor rei nella successione delle leggi penali nel tempo previsto dall'articolo 2 Cp”.

Articolo 7 – Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la