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Capitolo II: i fattori decisivi per la nascita e crescita dell’imprenditorialità femminile

3. Fattori normat

3.1 Normativa italiana

 D. Lgs. n° 23 del 01/02/194515: riconoscimento del diritto di voto alla

donna;

 D. Lgs. n° 74 del 10/03/194616: riconoscimento del diritto di essere

elette;

 L. 860 del 26/08/195017: tutela fisica ed economica delle lavoratrici

madri;

 L. 741 del 22/05/1956: ratifica ed esecuzione delle Convenzioni n°100, 101 O.I.L. del 1951 sulla parità retributiva;

 L. 7 del 09/01/1963: divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio;

 L. 66 del 09/02/1963: diritto delle donne di accedere a tutte le cariche; professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli; carriere e categorie senza limitazioni concernenti le mansioni o i percorsi di carriera;

 Sent. del 19/12/1968 della Corte Costituzionale: l’adulterio femminile non è più considerato reato18;

 L. 898 del 1/12/197019: disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio, la cd. Legge Fortuna-Baslini sul divorzio;

 L. 120 del 30/12/1971: tutela delle lavoratrici madri;

 L. 151 del 19/05/1975: riforma del diritto di famiglia;

 L. 903 del 9/12/1977: parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul

15 Il decreto statuisce “il diritto di voto è esteso alle donne”.

16 Per quanto concerne l’elettorato attivo, l’art. 4 afferma “sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore

età” (a quell’epoca, 21 anni). Per quanto riguarda l’elettorato passivo, “sono eleggibili all’Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiane che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età”. Tali scelte saranno definitivamente sancite

negli articoli 48 e 51 della Carta Costituzionale.

17 Introduce il divieto di licenziare le donne dall’inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del

bambino; divieto di adibire le donne incinte al trasporto e al sollevamento di pesi ed altri lavori pericolosi, faticosi, insalubri; divieto di adibire al lavoro le donne nei tre mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive salvo possibili estensioni. Viene garantita l’assistenza medica al parto, periodi di riposo per l’allattamento nonché il trattamento economico durante le assenze per maternità.

18 Fino a quell’epoca la donna adultera poteva essere punita fino ad un anno di reclusione, pena ai quali gli uomini non

erano soggetti.

19 Nel 1974, su influenza della Chiesa Cattolica, ebbe luogo un referendum abrogativo. La legge sul divorzio rimarrà però

sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, la retribuzione e la carriera;

 L. 194 del 22/05/197820: norme per la tutela sociale della maternità e

sull’interruzione volontaria della gravidanza;

 L. 442 del 5/08/198121: abrogazione della rilevanza penale della

causa d’onore;

 Sent. C. Cost. del 1983: si dichiara la parità tra genitori per l’ottenimento del congedo dal lavoro per accudire i figli;

 L. 546 del 29/12/1987: indennità di maternità per le lavoratrici autonome;

 L. 164 del 22/05/1990: si costituisce la Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna,

 D. Lgs. 215 del 25/02/199222: azioni positive in tema di imprenditoria

femminile;

 L. 81 del 25/03/ 199323: elezione diretta del sindaco, del presidente

della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

 L. 66 del 15/02/1996: norme contro la violenza sessuale;

20 La prima proposta di legge venne presentata nel 1970 dalla sinistra P.C.I-P.S-I.-P.S.D., più repubblicani e radicali, ma il

mondo cattolico, si oppose con tutte le forze.

Nel 1974 le campagne a favore dell’aborto erano numerosissime e molte erano le iniziative promosse dalle donne: alcuni gruppi praticavano l’aborto utilizzando il metodo Karman, altri organizzavano voli per Londra, dove la legge sull’aborto era più liberale. Altra opzione era l’organizzazione di “viaggi” per raggiungere Firenze, sede di un centro illegale per l’aborto. Grazie alla combinazione di tali tattiche, il movimento femminista italiano, ha aiutato diverse centinaia di donne ogni mese, riuscendo così ad estendere la sua influenza anche all'interno dei collegi elettorali dei principali partiti politici e di acquisire visibilità in quanto attore politico.

In meno di un anno, la questione dell'aborto, in Italia, si percepiva come punto d’incontro e d’ azione comune da parte di tutti i collettivi femminili. (Ergas, 1982:262)

Entro l'inizio del 1975, la questione era fortemente dibattuta a Roma e in città come Bari, Torino e Venezia, per stabilire comitati di coordinamento per le iniziative riguardante l'aborto.

Ed è proprio nel 1975, che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli del codice civile -introdotto sotto il fascismo- che disciplinavano l'aborto.

Dopo un dibattito iniziale, in cui si elaborò un testo unico, la tematica assunse rilevanza nel 1976.

La Democrazia cristiana tuttavia, presentò presto un emendamento per ritornare a render l’aborto un reato punibile, e, grazie a dei voti del movimento neofascista, la legge sull’aborto non venne approvata.

La seguente crisi del governo Moro e le elezioni anticipate congelarono ogni discussione ed iniziativa. La legge sull’aborto verrà approvata solo nel 1978.

21 Fino al 1981, in Italia, era ancora in vigore nel codice civile il delitto d’onore, che permetteva all'uomo, padre, coniuge,

fratello, di uccidere una figlia, moglie, sorella, in difesa della propria dignità

22 Tale decreto, che confluirà nel D.Lgs. n°198 del 11/04/2006, favoriva la creazione e lo sviluppo d’impresa, l’accesso al

credito e la formazione imprenditoriale delle donne e sarà oggetto di discussione nel prossimo capitolo.

23 Vengono introdotte le “quote rosa” per le elezioni dei rappresentanti degli enti locali. La legge imponeva che il 30% dei

candidati nelle liste per le elezioni amministrative fossero donne. La legge venne poi annullata dalla Corte Costituzionale nel 1995.

 D. Lgs. 216 del 9/07/2003: attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

 L. 40 del 19/02/2004: norme in materia di procreazione medicalmente assistita;

 D.Lgs. 198 del 11/04/2006: codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

 L. 120 del 12/07/2011 modifiche del testo unico del D. Lgs. 58 del 24/02/1998 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati.