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La normativa microeconomica dei derivati

Nel documento La causa nei contratti derivati (pagine 68-71)

Occorre ora esaminare proprio la disciplina del rapporto che si instaura tra le parti di

un contratto derivato (in particolare, di un derivato otc), muovendo come di consueto

dall’analisi del dato normativo.

Al riguardo, come si è già accennato, i contratti derivati otc possono essere negoziati o

direttamente e liberamente tra le parti – nel qual caso troverà applicazione la generale

disciplina dei contratti prevista nel codice civile – o tramite intermediari: in quest’ultimo

caso, troverà applicazione il sopradescritto sistema basato sulle regole e sui principi

relativi alla prestazione dei servizi di investimento, ispirato ad una ratio di tutela del

cliente, a cui le SIM e le banche si devono attenere

71

.

È quindi necessario soffermarsi ulteriormente su questa seconda modalità di

contrattazione, costituendo la prima un’ipotesi essenzialmente di scuola

72

.

In primo luogo, occorre precisare che l’applicazione dei sopraccitati «criteri generali»

di cui all’art. 21 tuf anche alla negoziazione su derivati non standardizzati sarebbe

giustificata dalla professionalità e dalla pubblicità della medesima (art. 18 tuf), sul

presupposto, appunto, che la negoziazione su derivati otc svolta professionalmente e nei

confronti del pubblico solleverebbe, in concreto, le stesse peculiari criticità poste dallo

specifico fenomeno della standardizzazione

73

.

risultato "attendibile" nell'ottica dell'art. 2427-bis, ult. comma, cioè del fair value».M.COSSU eP.SPADA,

Dalla ricchezza assente alla ricchezza inesistente, cit. 71 A. P

IRAS –E.PIRAS, Il ricorso agli strumenti finanziari derivati, cit., p. 85; R. COSTI, Il mercato

mobiliare, cit., pp. 122, 127 e 138. 72

A. PIRAS –E.PIRAS, Il ricorso agli strumenti finanziari derivati, cit., p. 85. 73 R. C

OSTI, Il mercato mobiliare, cit., p. 138. Secondo V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 43-45, la «disuguaglianza di potere contrattuale delle parti», per il quale «il contraente più forte “detta legge” al

contraente più debole», sarebbe un «dato fisiologico del contratto» e che «prescinde dalla standardizzazione: si manifestava anche in epoche che non erano di economia massificata, e oggi si manifesta anche al di fuori della contrattazione standardizzata, in relazione a contratti personalizzati». Ciò

determinerebbe la «menomazione del ruolo volitivo di una parte», al quale il legislatore cerca di porre rimedio mediante l’individuazione di particolari «categorie socio-economiche» contrattualmente deboli e la conseguente predisposizione di «speciali discipline dei corrispondenti contratti, mirate a proteggere la parte

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Occorre a questo punto esaminare la posizione dell’intermediario finanziario, il quale

gioca un ruolo fondamentale nella fase che precede il contratto

In generale, l’intermediario, in virtù della sua professionalità ed esperienza, partecipa

al miglioramento dell’efficienza e della funzione dei mercati finanziari, attraverso

l’incremento delle possibilità di incontrare una controparte (cosiddetta liquidità)

74

.

Tuttavia, al di là dei benefici di carattere generale appena richiamati, occorre dar conto

dei profili problematici sollevati proprio dalla presenza dell’intermediario finanziario in

siffatte contrattazioni.

È noto, infatti, che il consumatore dei prodotti finanziari

75

, di fatto, non «possiede

l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le

proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che

assume»

76

.

Più esattamente, il rapporto che viene ad instaurarsi tra singolo cliente ed intermediario

è caratterizzato dalla cosiddetta asimmetria informativa, ossia quella situazione di

squilibrio di informazioni in cui le parti versano in relazione al settore finanziario

77

.

Ad esempio, si supponga la seguente situazione: A e B sono entrambi soggetti

bisognosi di denaro e si rivolgono a C per ottenere una somma a mutuo.

A è un prudente imprenditore che chiede un finanziamento solo quando è certo di

poterlo restituire; al contrario, B è uno speculatore il cui unico scopo è quello di far fruttare

al meglio e subito la somma che riesce ad ottenere, ponendo abitualmente in essere

operazioni caratterizzate da un elevato rischio di perdita.

Orbene, in una condizione di informazioni perfette e simmetriche, sicuramente C non

finanzierebbe B, in quanto in tal modo si esporrebbe ad un probabile rischio di insolvenza.

Tuttavia, C non è un esperto di mercati finanziari, né è in grado di conoscere le

situazioni e le intenzioni sia di A che di B (asimmetria informativa): in questo caso, si

verifica la cosiddetta selezione avversa (adverse selection), ossia quel fenomeno per il

quale coloro che hanno maggior probabilità di divenire insolventi sono anche coloro che si

74 «Gli intermediari finanziari di successo realizzano rendimenti più elevati dai loro investimenti perché sono meglio attrezzati dei singoli individui a distinguere tra impieghi più o meno rischiosi, riducendo quindi le perdite […]; inoltre, perché sviluppano esperienza nel monitoraggio delle controparti […]». F. S.

MISHKIN, S. G. EAKINS, Istituzioni e mercati finanziari, ed. italiana a cura di G. Forestieri, Torino, 2007, pp.

31 e 32; L. VALLE, Contratti futures, cit., p. 308, in nota.

75

Così G.DI GASPARE, Teoria e critica, cit., p. 166.

76 Cfr. All. 3 del Reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190. 77 A. S

66

attivano di più per ottenere un finanziamento, aumentando così le probabilità di

ottenerlo

78

.

A ciò si aggiunge anche un altro fenomeno, ossia quello del cosiddetto azzardo morale

(moral hazard), anch’esso originato dalla asimmetria informativa: con tale locuzione ci si

riferisce al rischio che il soggetto finanziato ponga in essere operazioni che incrementino

la sua possibilità di insolvenza.

Per restare nell’esempio di cui sopra, supponiamo che B chieda 100 a C per acquistare

dei macchinari per avviare un’attività imprenditoriale ma, una volta ottenuto il denaro,

decida di impiegare quella somma nelle scommesse ippiche. Anche in questo caso, in virtù

della situazione di asimmetria informativa, sarà difficile per C sapere quali saranno le reali

intenzioni di A

79

.

Selezione avversa e azzardo morale sono quindi situazioni assai pregiudizievoli per

l’economia: entrambe determinano la sfiducia indiscriminata degli investitori e delle

banche nei confronti di coloro che chiedono un finanziamento, e quindi anche nei riguardi

di imprese disposte ad indebitarsi a basso rischio per un buon investimento

80

.

Tutto quanto appena descritto comporta notevoli instabilità nel settore monetario e

creditizio, con evidenti effetti a catena.

L’asimmetria informativa, pertanto, è un fenomeno che l’ordinamento deve sapere

governare

81

.

78 F. S. M

ISHKIN, S. G. EAKINS, Istituzioni e mercati finanziari, cit., p. 30.

79

Sostanzialmente, la differenza che intercorre tra selezione avversa e azzardo morale riguarda il momento si manifesta la pregiudizialità dell’asimmetria informativa: la soluzione avversa riguarda il momento precontrattuale, o delle trattative, mentre l’azzardo morale si riferisce al momento in cui il contratto di finanziamento è stato già concluso. Cfr. F. S. MISHKIN, S. G. EAKINS, Istituzioni e mercati

finanziari, cit., p. 31. 80 F. S. M

ISHKIN, S. G. EAKINS, Istituzioni e mercati finanziari, cit., pp. 30 e 31.

81

In questo senso, si ritiene non condivisibile il pensiero di alcuni autori che, all’indomani della recente crisi finanziaria che ha coinvolto l’economia globale, propongono di introdurre tout court un «divieto di

cartolarizzazione del rischio di credito, sotto qualsiasi forma», e quindi anche dei derivati (in particolare,

degli swaps). F. MERUSI, Per un divieto di cartolarizzazione, cit., p. 257. Infatti, come già affermava Luigi Einaudi, riportato da PADOA SCHIOPPA, già più di un secolo fa «è evidente che di dolorose rovine di

capitalisti, di famiglie intere, non sia colpevole il meccanismo dei contratti a termine e che la speculazione si sarebbe rivolta in altre direzioni ove questa vi fosse rimasta preclusa […]. Alla legislazione in siffatte materie incombe il dovere non già di togliere la fonte occasionale del male con una proibizione assoluta, ma di impedire che gli inavveduti e in genere il pubblico non professionale si lasci attirare a cuor leggero nelle speculazioni a termine». T. PADOA SCHIOPPA, I prodotti derivati, cit., p. 61. Il problema, pertanto, non può essere risolto attraverso l’introduzione di un divieto oggettivo, ma semmai attraverso una regolamentazione più aderente alle problematiche specifiche che sollevano i derivati finanziari. Al riguardo, v. anche F.

BOCHICCHIO, Gli strumenti derivati: i controlli sulle patologie del capitalismo finanziario, in Contr. impr.,

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È proprio in tale prospettiva che deve essere interpretata la disciplina di cui all’art. 21

tuf, avente ad oggetto proprio il comportamento che gli intermediari finanziari sono

obbligati a tenere nei confronti dei clienti.

In particolare, come si è già avuto modo di segnalare supra, l’art. 21 tuf prevede:

obblighi generali di correttezza, diligenza, professionalità, etc.; obblighi informativi;

norme attinenti all’organizzazione interna; regole in materia di conflitto di interessi

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.

A ben vedere, questo costituisce il punto in cui si intersecano le due aree di intervento

sin qui esaminate (ossia, quella macroeconomica e quella microeconomica); in particolare,

detti interventi muovono dal comune presupposto per cui il mercato è il luogo in cui le

scelte e le iniziative delle imprese vengono giudicate dal pubblico – composto, tra gli altri,

da investitori, depositanti, clienti, creditori e controparti –, e ciò non può che avvenire

attraverso lo scambio e la diffusione di informazioni

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.

Si badi, al riguardo, che è proprio l’art. 21 tuf ad esplicitare detta connessione, quando

alla lettera a), comma 1, funzionalizza il comportamento dell’intermediario all’«interesse

dei clienti» e, al contempo, alla «integrità dei mercati».

Nel documento La causa nei contratti derivati (pagine 68-71)