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2.2 Il Trattato di Maastricht e l'evoluzione della politica monetaria

2.2.1 La normativa

L'impianto normativo che disciplina il divieto di nanziamento monetario del disa- vanzo è contenuto tutto all'interno del Trattato sull'Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché nel Protocollo numero 4 ad essi allegato, che racchiude lo Statuto del SEBC .13

Per completezza vanno segnalati anche altri riferimenti normativi: difatti, oltre a quelle sul divieto di nanziamento delle amministrazioni pubbliche, vi sono anche norme molto importanti volte a contenere il fenomeno della crescita del debito pubblico, che risalgono al cosiddetto Patto di stabilità e crescita.14

Con tale impianto normativo il legislatore comunitario ha voluto creare due strumenti che dessero maggiore supporto a BCE e SEBC nel perseguimento dei propri obiettivi fondamentali: uno  il divieto di nanziamento monetario  volto a impedire il sorgere di situazioni di instabilità nell'economia dell'unione, grazie soprattutto al contenimento del fenomeno inativo e all'eliminazione di quello de- ativo; l'altro  il contenimento del decit  che, anche in combinazione col primo, avrebbe dovuto garantire un adeguato e omogeneo livello di crescita dei Paesi del-

12Si vedrà in modo più approfondito nel capitolo3come questo principio funzionerà in Italia

solo per qualche anno, soprattutto grazie all'operato di due governi tecnici, presenti sulla scena politica nella prima metà dei Novanta, che avranno come obiettivo quello di stabilizzare la situa- zione economico-nanziaria italiana, privata e pubblica, così da consentire l'entrata nell'unione monetaria. Difatti, già verso la ne del decennio, il sentiero virtuoso inizialmente percorso sarà a poco a poco abbandonato, con la conseguenza che, essendo venuti meno lo strumento della mone- tizzazione e quello della svalutazione competitiva, non vi sarà altra soluzione che far incrementare lo stock di debito sino ai livelli che porteranno alla crisi attuale.

13Testo integrale del Trattato è disponibile sulla pagina web dellaGazzetta Uciale dell'Unione

Europea.

14Costituito da una risoluzione e da due regolamenti, approvati dal Consiglio Europeo di Du-

blino del Dicembre 1996 e da quello di Amsterdam del Giugno 1997, le sue disposizioni sono ora conuite all'interno del Trattato sul funzionamento dell'UE, agli articoli 123 e seguenti, nonché nel Protocollo numero 12 denominato Sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

l'Unione, soprattutto per eetto dei principi di stabilità e concorrenza sanciti dai primi articoli del Trattato.15

Il divieto di nanziamento monetario

Innanzitutto è necessario segnalare che l'articolo 123 del Trattato sul funziona- mento dell'Unione Europea recita:

Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri, a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.

Di conseguenza in esso sono sanciti fermamente due principi:

ˆ quello del divieto di nanziamento dei soggetti pubblici, sia da parte di banche centrali nazionali sia da parte della stessa BCE, con conseguente impossibilità di ricorrere allo strumento della monetizzazione per nanziare il fabbisogno pubblico;

ˆ il raorzamento di quello, già citato dall'articolo 7 dello Statuto, della separa- tezza e indipendenza delle banche centrali dall'autorità governativa, soprat- tutto per quanto concerne la gestione della politica monetaria dell'Unione Europea.

Dal 1994 venne quindi interdetta anche la possibilità per Banca d'Italia di con- tinuare a nanziare il Ministero del Tesoro (ora divenuto Ministero dell'Economia e delle Finanze), sia con la forma dell'anticipazione sul Conto corrente di Tesoreria sia con la forma dell'acquisto diretto di titoli di Stato dall'autorità governativa.16

La Procedura per disavanzi eccessivi

Per quanto concerne, invece, le misure volte al contenimento dei disavanzi di bilan- cio pubblico e dello stock di debito, due sono i riferimenti fondamentali: l'articolo

15I due obiettivi del Patto di stabilità e crescita, combinati con un terzo, rappresentato dal-

l'obiettivo di un incremento costante dell'aggregato monetario M3, assegnato alla BCE, costitui- scono i fondamentali a garanzia di una crescita stabile, seppur contenuta, per la futura Unione. Difatti l'obiettivo monetario avrebbe dovuto rispecchiare l'andamento dell'economia  se il PIL cresce di una certa quantità, allora anche la moneta lo deve assecondare; quindi un dato tasso di crescita di M3 era considerato come aspettativa della banca centrale in merito alla crescita dell'economia  mentre quello scale un vincolo alla possibilità dello Stato di adottare politiche espansive della domanda.

16Ha assunto gli attuali denominazione e assetto organizzativo dopo il d. lgs. 300/1999, la cui

attuazione, avvenuta nel 2001, ha portato all'unione dei tre vecchi ministeri economici: quello delle Finanze, quello del Tesoro e quello del Bilancio e della programmazione economica

126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e i quattro articoli del Protocollo sulla procedura per disavanzi eccessivi.

L'articolo 126 stabilisce, innanzitutto, che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi e che spetta alla Commissione la sorveglianza sull'e- voluzione delle situazioni di bilancio e dell'entità dei debiti sovrani degli stessi.

Nello svolgere tale attività, due sono i fondamentali che deve vigilare: l'am- montare del disavanzo di bilancio e lo stock di debito pubblico; e questi, una volta rapportati ad un terzo aggregato, cioè il PIL, restituiscono degli indicatori essenziali per comprendere l'evoluzione dei conti pubblici dell'Unione.

In particolare, gli stessi devono rientrare all'interno di parametri di riferimento sanciti dall'articolo 1 del Protocollo sulla procedura per disavanzi eccessivi, il quale prevede che:

1. il rapporto tra disavanzo pubblico, previsto o eettivo, e il PIL a prezzi di mercato deve rimanere entro il 3 per cento;

2. il rapporto tra debito pubblico e PIL a prezzi di mercato deve rimanere entro il 60 per cento.

I successivi articoli del Protocollo dettagliano, poi, le componenti degli indica- tori appena enumerati, stabilendo inoltre che i Governi degli Stati membri sono responsabili per i debiti assunti dalla Pubblica Amministrazione e che devono rife- rire tempestivamente alla Commissione l'ammontare del loro disavanzo e del loro debito. Quindi, salvo il caso in cui si verichino situazioni eccezionali o quando uno dei rapporti (o entrambi) stiano continuativamente rientrando entro i limiti ssati, nel momento in cui uno Stato membro dovesse violare tali disposizioni, verrebbe assoggettato alla Procedura per disavanzi eccessivi.

Senza analizzarne con estrema precisione i vari punti disciplinati dall'articolo 126 è suciente qui ricordare che l'assoggettamento a tale procedura comporta innanzitutto la redazione di una relazione da parte della Commissione Europea, che avviene ogniqualvolta vi sia o esista anche solo il rischio che i due requisiti non siano rispettati; successivamente tale relazione è sottoposta al parere del Comitato economico e nanziario e ne è data comunicazione allo Stato membro interessa- to, nonché dev'esserne informato il Consiglio Europeo. Perciò sarà competenza di quest'ultimo la decisione in merito all'esistenza della situazione (o del rischio) di disavanzo o di debito eccessivi, ma ad esso spetterà anche l'adozione delle racco- mandazioni necessarie anché il Paese in questione rientri, in un arco temporale limitato, entro una situazione di normalità.17

Nel caso in cui ciò si vericasse, le raccomandazioni non sono rese pubbliche, ma nel caso in cui lo Stato dovesse non ottemperare è data facoltà al Consiglio di renderle pubbliche e, se il medesimo dovesse continuare sulla stessa via, è concessa

17Tali raccomandazioni sono legate agli argomenti trattati nel capitolo5, poiché precedono que-

gli accordi necessari per ottenere l'accesso agli aiuti dei fondi EFSF e ESM, nonché l'attivazione delle Outright Monetary Transactions.

all'organismo europeo anche la possibilità di intimare l'adempimento entro una certa scadenza, con l'aggiunta del gravame, per quello Stato, di dover consegnare periodicamente delle relazioni volte a consentire alle autorità comunitarie un esame più approfondito degli sforzi eettuati per rientrare in situazione di normalità.

Se poi la situazione dovesse arrivare ad un livello di gravità tale da minare le possibilità di rientro in tempi ragionevoli, nonché la stabilità dell'intera area dell'Unione, al Consiglio è accordato il potere di decidere di applicare delle mi- sure straordinare, che vanno dall'obbligo, per lo Stato in questione, di pubblicare informazioni supplementari ad ogni emissione di titoli del debito pubblico e che possono arrivare sino all'applicazione di sanzioni.