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Il Committente si riserva la facoltà di modificare l’entità delle superfici, qualora, per sopravvenute e imprevedibili esigenze, si verifichi la necessità di:

• estendere il servizio di pulizia anche in locali e/o edifici non contemplati nelle tabelle di cui all’art. 8;

• aumentare o diminuire le superfici comprese nelle tabelle di cui all’art. 8;

• variare la destinazione d’uso dei locali o degli edifici;

• revocare temporaneamente o definitivamente i servizi di pulizia dei locali e/o edifici e/o spazi scoperti indicati nelle tabelle di cui all’art. 8.

L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (20%) da parte del Committente, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

Per effetto delle variazioni di cui sopra, il canone contrattuale sarà adeguato sulla base dei seguenti prezzi unitari a metro quadrato per le superfici coperte e scoperte, ai quali andrà applicato il ribasso d’asta:

Superfici coperte 15.37 € al metro quadro/anno Superfici scoperte 1.09 € al metro quadro/anno

Tutte le variazioni delle superfici contrattuali, sia con carattere definitivo sia temporaneo per durate superiori a 45 giorni, formano oggetto di atto aggiuntivo al contratto d’appalto se comportano un incremento o decremento di spesa.

Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in aumento, sia in diminuzione, dei servizi previsti dal presente Capitolato dovrà essere autorizzata in forma scritta dal Committente, esclusivamente nella persona del Direttore Generale.

Si precisa sin d’ora che il Committente, in caso di avvio di nuove sedi o di ampliamento di quelle esistenti, non ha alcun obbligo di estendere l’appalto all’Appaltatore, pur riservandosene la facoltà.

Nel caso in cui, per motivi connessi all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria edili o impiantistici non sia possibile accedere agli ambienti per effettuare il servizio di pulizia per un periodo non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, non si provvederà alla revoca temporanea e alla conseguente decurtazione delle superfici

Scheda Tipologia area esterna Superficie

complessiva

E CORTILI, TERRAZZI 36549

E PARCHEGGI E VIABILITÀ 30234

F AREE A VERDE 30065

TOTALE SUPERFICI ESTERNE 96847

Università degli Studi della Basilicata Pagina 8 di 36 dal corrispettivo. Al termine dei lavori l’Appaltatore provvederà a un’accurata pulizia degli ambienti senza ulteriori oneri per il Committente.

Per periodi superiori a 15 giorni naturali e continuativi si provvederà alla revoca temporanea e alla conseguente decurtazione delle superfici dal corrispettivo. La revoca temporanea, fino ad un massimo di 45 giorni, è disposta con Ordine di servizio del RUP.

Nel caso in cui l’Università degli Studi della Basilicata decida la chiusura di edifici o parte di essi, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’impresa; in tal caso in contraddittorio tra le parti, verrà rettificato l’importo contrattuale.

10. CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto l’Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva, pari al 5%, già ridotta del 50% visto l’obbligo di possesso della certificazione di qualità, oppure in maggior percentuale secondo le disposizioni dell’art.103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento della penalità eventualmente comminate, costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa oppure mediante deposito presso la tesoriera. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell’Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e resterà vincolata fino ai successivi 60 giorni dalla cessazione del contratto ed avrà, quindi, efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

In caso di decadenza dell’Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza dello stesso anche nel corso dell’esecuzione del contratto la Stazione Appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni.

L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

La garanzia dovrà prevedere una clausola di automatica estensione temporale per le ipotesi di rinnovo (36 mesi) o proroga contrattuale (6 mesi).

11. ASSICURAZIONI

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. A tal fine l'Appaltatore, prima di iniziare il servizio, deve stipulare polizza RCT/RCO, nella quale venga esplicitamente indicato che l’Università degli Studi della Basilicata debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.

La polizza deve prevedere la copertura per danni a terze persone e a cose di cui in possesso o detenzione e la copertura per danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.

La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

L’Appaltatore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall'Appaltatore a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, unitamente alla dichiarazione con cui l'Appaltatore esoneri l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, entro il termine di inizio dell'appalto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

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12. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solo qualora l’offerente abbia espressamente indicato nell’offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30% e secondo le modalità e le condizioni previste dall’art.105. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L’Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 e, al momento della richiesta dell’autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto nonché contestuale la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L’autorizzazione concessa non esonera l’Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l’Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante.

L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell’art.110 del D.Lgs. 50/2016.

13. CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le imprese che cambieranno denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione.

14. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER SCIOPERO

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, in via preventiva e tempestiva.

In tal caso l’Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti.

I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell’Appaltatore verranno detratti dal corrispettivo contrattuale ovvero trasformati in prestazioni previo accordo tra le Parti.

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Restano a carico della Stazione appaltante tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Appaltatore, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

16. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il Fornitore, durante lo svolgimento del servizio deve utilizzare preferibilmente prodotti classificati come

“superconcentrati”. Questi prodotti devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio,

Università degli Studi della Basilicata Pagina 10 di 36 bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dal personale operativo.

Tutti i prodotti utilizzati, ivi comprese le sostanze biocide, devono essere conformi alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi per “Servizio di pulizia” adottati con DM 24 maggio 2012, pubblicato nella G.U.

n. 142 del 20 giugno 2012 (disponibile sul sito web del Ministero dell’Ambiente).

In particolare:

1. I prodotti per l’igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari devono essere conformi ai requisiti minimi individuati al paragrafo 6.1 del CAM

“Servizio di pulizia”, adottato con il DM 24 maggio 2012.

Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere comprovato secondo le seguenti modalità:

• Nell’offerta tecnica il concorrente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, presunti conformi, il legale rappresentante dell’impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato A del suddetto CAM, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8 del CAM.

• L’aggiudicatario prima della stipula del contratto, per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

2. I prodotti disinfettanti devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

• come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998 e s.m.i.; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero della salute n …;

• come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000 e s.m.i.; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n …;

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi al paragrafo 6.2 del CAM “Servizio di pulizia”, adottato con DM 24 maggio 2012, “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori etc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre”.

Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere comprovato secondo le seguenti modalità:

• Nell’offerta tecnica il concorrente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B del suddetto CAM.

• L’aggiudicatario prima della stipula del contratto, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2(dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8), dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. La Stazione Appaltante potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

I prodotti diversi da quelli descritti dei punti precedenti, utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati superconcentrati, devono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai requisiti minimi individuati al paragrafo 6.2 del ”CAM Servizio di pulizia”,

“Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori etc.) e

Università degli Studi della Basilicata Pagina 11 di 36 detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre”.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Per prodotti superconcentrati si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15%

per quelli pronti all’uso.

Il rispetto del suddetto requisito deve essere comprovato secondo le seguenti modalità:

• Nell’offerta tecnica il concorrente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B del suddetto CAM. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8, in luogo della dichiarazione di cui all'Allegato B è sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell’offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

• L’aggiudicatario prima della stipula del contratto, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2(nei punti da 6.2.1 a 6.2.8), dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. La Staziona Appaltante potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del suddetto CAM.

Relativamente alla fornitura di prodotti di carta tessuto (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) deve essere assicurato il rispetto dei criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che fissa i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo al tessuto carta. Nell’offerta tecnica il concorrente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell’Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

L’Appaltatore non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante. È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale.

L’Appaltatore, deve produrre un Rapporto Annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell’Amministrazione Contraente.

Il Rapporto Annuale deve essere consegnato al D.E.C. entro 30 giorni dall’inizio dell’anno successivo alla stipula del Contratto, pena l’applicazione della penale di cui al punto t) dell’”Appendice 2 allo Schema di Contratto - Penali”.

TITOLO III - SERVIZI

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