TABELLE SINOTTICHE E COMMENTI
NOTE Colpiscono i seguenti dati fra quelli forniti:
r Spagna: 30% di recupero dell’evasione da riscossione
r Francia: le espropriazioni immobiliari sono irrisorie (200/300 nei con-fronti delle persone fisiche; circa 100 nei concon-fronti delle società) ri-spetto a quelle mobiliari (quasi 5 milioni nei confronti delle persone fisiche; 500/600 mila nei confronti delle società). Il forte incremento di lettere di richiamo/avviso formale tra il 2011 ed il 2012, cui non ha fatto seguito un contestuale incremento della procedura di pignora-mento presso terzi, indica un aupignora-mento dell’ “adempipignora-mento spontaneo” dei debitori. In altre parole, la differenza tra le due grandezze indica il numero di contribuenti che hanno adempiuto alla richiesta di paga-mento da parte dell’Amministrazione finanziaria. La riforma entrata in vigore il 1° ottobre 2011 ha causato il forte incremento delle lettere di richiamo\avviso formale.
VI. Casi di criticità delle procedure di riscossione 6.1 Casi di criticità: profili generali
IT
r Particolare incisività delle procedure di riscossione nei confronti dei contribuenti;
r Mancanza di un non sempre adeguato corredo di strumenti a tutela dei diritti dei contribuenti.
DE
r Mancanza di un’adeguata protezione legale nei casi di doppia imposizione internazionale;
r Limitato utilizzo delle procedure di arbitrato nell’ambito del
transfer pricing;
r Complessità crescente delle norme contenute nel diritto processuale tributario.
ES r Non applicabile.
FR
r Necessità di impugnare un atto della riscossione sia per vizi propri che per vizi del presupposto dell'atto innanzi due differenti giudici.
UK
r Possibilità di rendere pubblici i nomi di chi non ha ottemperato in maniera autonoma al pagamento delle imposte per importi superiori a £ 25.000.
NOTE
Molto interessanti alcune delle risposte avute. Appare sicuramente da sot-tolineare i profili, sottolineati soprattutto da Germania e Francia, di comples-sità del sistema e di difficoltà per il contribuente di adempiere correttamente ai propri obblighi tributari e di trovare un’efficiente tutela giurisdizionale.
6.2 Ipotesi di contrasto tra le normative nazionali ed i principi costituzionali
IT
r Ammontare dell’aggio (varie Corti di primo grado hanno, infatti, evidenziato la possibile incompatibilità dell’aggio con i principi della Costituzione, ed in particolare gli artt. 3 e 53 Cost.).
DE r Non applicabile.
ES
r Mancanza di proporzionalità nella limitazione della sospensione del procedimento d’espropriazione forzata; r Limitazioni alle possibilità di presentare ricorso in
Cassazione (possibile soltanto se la causa supera € 600.000 con riferimento alle imposte dovute).
FR r Non applicabile.
UK r Non applicabile.
NOTE
Solo in Spagna si pongono alcune questioni sui limiti alla sospensione del procedimento di espropriazione forzata e sui limiti alla ricorribilità in Cassa-zione (non più possibile per contenziosi inferiori a € 600.000).
6.3 Ipotesi di contrasto tra le normative nazionali ed i principi previsti dall’ordinamento dell’Unione Europea
IT Non applicabile. DE Non applicabile. ES Non applicabile. FR Non applicabile. UK Non applicabile. NOTE
Nessuna risposta (com’era facile attendersi non esistendo negli altri Paesi una problematica simile a quella italiana sull’aggio).
6.4 Ipotesi di contrasto tra le normative nazionali ed i principi statuiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
IT
Possibile incompatibilità dell’accertamento esecutivo, nella misura in cui prevede il cd. principio del solve et repete, con l’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, che presuppone l’esistenza di un giusto equilibrio tra gli obiettivi di politica economica e sociale che il legislatore intende raggiungere attraverso la contemporanea compressione di alcuni diritti individuali di proprietà.
DE Non applicabile.
ES
Possibile limitazione non proporzionale dei diritti dell’uomo con riferimento alla decisione giudiziale circoscritta per i tributi statali ad una unica fase, senza possibilità di appello.
FR Non applicabile.
UK Non applicabile.
NOTE
Solo in Spagna ci si domanda se il fatto di limitare – per i tributi statali – la decisione giudiziale ad una unica fase, senza possibilità di appello, possa rappresentare una violazione.
VII. Altri aspetti
7.1 Particolarità concernenti i tributi locali (di competenza di Regioni o Comuni)
IT
Se l’ente locale non dispone di un funzionario della riscossione, la cd. procedura di ingiunzione fiscale risulterà più complessa ed onerosa di quella relativa alla riscossione a mezzo ruolo.
DE
I Municipi hanno diritto soltanto ed esclusivamente ai tributi che riscuotono, ma non hanno alcun obbligo di trasferire l’ammontare riscosso.
ES Non vi sono differenze rilevanti.
FR
I tributi locali sono riscossi dalla Direction générale des
douanes et droits indirects, che è parte dell’Amministrazione
fiscale.
UK
La council tax non rientra nell’ambito dell’HMRC ma viene riscossa dalle Autorità locali. Queste hanno una serie di metodi per riscuotere le imposte. Le best practice solitamente prevedono: i) tre richiami affinché il pagamento venga effettuato; ii) emissione di un mandato di comparizione davanti il giudice. Quest’ultimo autorizzerà l’Autorità locale ad intraprendere azioni esecutive. Deve, inoltre. essere inviata una lettera al debitore informandolo delle intenzioni delle Autorità locali di intraprendere tali azioni in un determinato periodo qualora il debito non venga soddisfatto.
NOTE
Le risposte sono in linea con l’organizzazione costituzionale degli Stati: in Germania, Regno Unito e Spagna la riscossione è demandata alle Autorità fiscali locali; in Francia sono riscossi a livello centrale.
VIII. Soggetto che si occupa della riscossione dei tributi locali
IT
Le Autorità locali sono soggetti generalmente diversi da quelli che si occupano della riscossione dei tributi erariali.
In particolare, le Autorità locali possono adottare i seguenti modelli organizzativi:
r riscossione dei tributi di propria competenza in maniera autonoma;
r affidamento del servizio di riscossione ad una società in house; r affidamento del servizio ad un soggetto terzo qualificato.
DE
Le Autorità locali sono soggetti diversi da quelli che si occupano della riscossione dei tributi erariali.
Esse sono Autorità pubbliche non governative deputate riscuotere il
trade tax, che è un tributo comunale.
ES
Le Autorità fiscali locali sono soggetti diversi da quelli che si occupano della riscossione dei tributi erariali.
In particolare, i Municipi possono adottare tre differenti modelli organizzativi:
r i Municipi più grandi, normalmente, hanno delle proprie strutture per la riscossione;
r gli altri Municipi possono avvalersi dell’Amministrazione provinciale, la quale ha una sua struttura di riscossione;
r alcuni Municipi stipulano dei contratti con soggetti di diritto privato, affidando a questi ultimi la riscossione delle imposte.
FR
Le Autorità locali sono soggetti diversi da quelli che si occupano della riscossione dei tributi erariali.
Esse hanno natura di diritto pubblico.
UK
Le Autorità locali sono soggetti diversi da quelli che si occupano della riscossione dei tributi erariali.
Esse hanno natura di diritto pubblico e sono deputate a riscuotere la council tax, che finanzia in media solo 1/6 della spesa pubblica sostenuta dal Comune che la incassa.
NOTE
In vista della riforma della riscossione dei tributi locali, interessante è no-tare come in tutti i Paesi considerati il sistema di riscossione locale è distinto da quello della riscossione erariale e, di regola, appartiene alla autorganizza-zione dell’ente locale.
8.1 Leggi applicabili per la riscossione e l’effettuazione di misure cautelari nell’ambito dei tributi locali
IT
Le norme applicabili alle procedure per la riscossione dei tributi locali sono simili a quelle previste per i tributi erariali.
Gli enti locali che non si avvalgono di Equitalia non possono effettuare la riscossione a mezzo ruolo. L'ente locale, ovvero il soggetto a cui viene affidato il servizio di riscossione, deve utilizzare la procedura di ingiunzione fiscale (R.d. n. 639/1910) alla quale si applicano, ove compatibili, anche le disposizioni previste dal Titolo II del d.P.R. n. 602/1973.
DE
Le norme applicabili alle procedure per la riscossione per i tributi locali sono identiche rispetto a quelle applicabili alla riscossione dei tributi erariali. Le norme applicabili alle procedure per l’effettuazione di misure cautelari sono diverse da quelle applicabili ai tributi erariali in quanto:
r le Autorità locali non possono disporre misure cautelari;
r le Autorità locali tentano di norma di aiutare i contribuenti insolventi o vicini all'insolvenza, nei limiti consentiti della legge, in misura maggiore rispetto alle Autorità statali (tale maggior “indulgenza” deriva dal fatto che gli oneri sociali, dovuti in favore dei soggetti che perderebbero il lavoro a causa della fallimento del proprio datore di lavoro, sono a carico delle Autorità locali).
ES Le norme applicabili alle procedure per la riscossione e per l’effettuazione di misure cautelari per i tributi locali sono identiche rispetto a quelle applicabili alla riscossione dei tributi erariali.
FR
Le norme applicabili alle procedure per la riscossione e per l’effettuazione di misure cautelari per i tributi locali sono identiche rispetto a quelle applicabili alla riscossione dei tributi erariali.
UK
Le norme applicabili alla riscossione dei tributi locali sono diverse da quelle applicabili alla riscossione dei tributi erariali in quanto:
r le Autorità locali scelgono il metodo che assicuri il miglior equilibrio tra efficacia ed efficienza dell'azione di recupero;
r le Autorità locali possono ricorrere ad un accordo con il contribuente per ottenere il pagamento delle imposte dovute.
r le Autorità locali, prima di intraprendere qualsiasi azione legale contro i contribuenti, cercano di distinguere coloro che non possono, da coloro che non vogliono pagare le imposte. Il persistente rifiuto di pagare le imposte può comportare delle responsabilità di tipo penale.
r le Autorità locali, qualora una persona fisica sia debitore per una cifra superiore a £ 750, possono richiedere l’applicazione della procedura di bancarotta, se non vi è una ragionevole probabilità che il soggetto diventi solvibile. Trattandosi di una procedura concorsuale, i creditori che verranno soddisfatti prioritariamente saranno quelli dotati di una garanzia reale sui beni del debitore. Il credito vantato dalle Autorità locali viene soddisfatto una volta che sono stati pagati i predetti creditori. È prevista anche la possibilità di stipulare un “concordato preventivo” da sottoporre al comitato dei creditori, per evitare la procedura di fallimento.
NOTE
Salvo che per la Gran Bretagna, in tutti i Paesi considerati le norme e regole ap-plicabili per la riscossione locale sono le stesse previste per la riscossione erariale.
8.2 Sanzioni applicabili all’omesso e/o tardivo pagamento dei tributi locali
IT
In parte coincidono con quelle applicabili ai tributi erariali ed in parte possono variare, in quanto le varie Autorità locali possono graduare le sanzioni minime e massime entro i limiti imposti dalla legge nazionale.
DE Sono le stesse applicabili ai tributi erariali.
ES Sono le stesse applicabili ai tributi erariali.
FR Sono le stesse applicabili ai tributi erariali.
UK
Per il ritardato pagamento della council tax non è prevista alcuna sanzione. Qualora il contribuente non ottemperi al pagamento dell'imposta entro sette giorni dal sollecito inviato dall'Autorità competente, egli sarà responsabile del pagamento delle spese legali relative alle ulteriori procedure che l'Autorità riterrà opportuno porre in essere.
NOTE
In linea generale (a parte, però, la Gran Bretagna) sono applicabili norme uniformi a quelle previste per i tributi erariali.
8.3 Remunerazione dell’ente che effettua il servizio di riscossione dei tributi locali
IT
È prevista una remunerazione contrattualmente stabilita tra le parti coinvolte nel rispetto delle regole degli appalti pubblici.
DE
Non è previsto alcun compenso per lo svolgimento dell’attività di riscossione (in quanto l'ente che svolge la riscossione dei tributi locali ha natura di diritto pubblico).
ES
È prevista una remunerazione variabile, che viene coperta dalla fiscalità generale.
Operativamente, il contribuente effettua il pagamento del debito direttamente sul conto corrente dell’ente locale e successivamente l’ente locale trasferisce la remunerazione all’ente privato.
FR
È prevista una remunerazione variabile che dipende dal tributo riscosso, compresa tra l'1% il 2%, a cui si aggiunge un ulteriore onere a carico dello Stato che varia dall'1% al 5,4% dell'ammontare del tributo locale.
UK Non è previsto alcun compenso per l’attività di riscossione, salvo nel caso in cui sia coinvolto un ufficiale giudiziario.
NOTE
Differentemente che per la riscossione erariale, sono di regola previsti com-pensi (con l’eccezione della Germania) per la riscossione locale.