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Nell’ambito del Mvu, alla Bce sono attribuiti i seguenti compiti principali: rilascio delle autorizzazioni alle banche e la revoca delle stesse; valutazione delle domande per l’acquisizione e la cessione di partecipazioni

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qualificate in enti creditizi; vigilanza sullo conformità ai requisiti prudenziali degli enti creditizi (con riguardo a riserve patrimoniali, limiti alle grandi esposizioni, liquidità, leva finanziaria, ecc.); vigilanza sui meccanismi di governance, inclusi i requisiti per i manager, i processi di gestione dl rischio, i meccanismi di controllo interno, le politiche di remunerazione, ecc.; esecuzione dei controlli di vigilanza, compresi gli stress test, e altri compiti di vigilanza in materia di piani di risanamento e pronto intervento13.

In queste materie di esclusiva competenza della Bce, si può enucleare una prima regola generale secondo la quale, le Autorità nazionali che, su sue istruzioni, le prestino un’attività di assistenza, non avente contenuto decisorio e priva di margini di discrezionalità, debbano essere sostanzialmente equiparate a suoi uffici serventi o “agenti”, con la conseguenza che la loro attività debba ritenersi giuridicamente imputabile alla stessa Autorità di vigilanza europea.

In altre parole, le Autorità nazionali, quando operano in tale veste, assumerebbero in sostanza la qualità di uffici periferici ausiliari della Bce.

Ciò sembra trovare confronto nel tenore dell’art. 6, paragrafo 3, che, nel prevedere tale tipo di assistenza, ha cura di precisare che la stessa viene svolta “ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilità della Bce in ordine

ai compiti attribuitele dal presente regolamento”, dal che pare potersi desumere con

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una certa sicurezza come lo svolgimento dell’attività da parte delle Autorità nazionali non alteri l’ordine delle competenze facenti capo alla Bce14.

Da questa impostazione sembra allontanarsi la disciplina, nello specifico, per il rilascio dell’autorizzazione all’attività bancaria.

La disciplina prevista15 non sembra privare le Autorità nazionali, nella fase istruttoria, di margini di discrezionalità; i margini di discrezionalità

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Di questo avviso M. Mancini, Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union, in Quaderni di Ricerca Giuridica, settembre 2013 n. 73.

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Art. 14 del Regolamento: “La domanda di autorizzazione all’accesso all’attività dell’ente creditizio che avrà sede in uno Stato membro partecipante è presentata alle autorità nazionali competenti di tale Stato nel rispetto dei requisiti del pertinente diritto nazionale. Se il richiedente soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dal pertinente diritto nazionale di detto Stato membro, l’autorità nazionale competente adotta, entro il termine previsto dal pertinente diritto nazionale, un progetto di decisione con cui propone alla Bce il rilascio dell’autorizzazione. Il progetto di decisione è notificato alla BCE e al richiedente l’autorizzazione. Negli altri casi, l’autorità nazionale competente respinge la domanda di autorizzazione. Il progetto di decisione si ritiene adottato dalla Bce a meno che quest’ultima non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati. La Bce solleva obiezioni al progetto di decisione solo se le condizioni di autorizzazione stabilite nel pertinente diritto dell’Unione non sono soddisfatte. La Bce espone i motivi del rigetto per iscritto. La decisione adottata a norma dei paragrafi 2 e 3 è notificata al richiedente l’autorizzazione dell’autorità nazionale competente.

Fatto salvo il paragrafo 6, la Bce può revocare l’autorizzazione nei casi previsti dal pertinente diritto dell’Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l’ente creditizio è stabilito oppure su proposta di tale autorità nazionale competente. Tale consultazione assicura in particolare che, prima di prendere decisioni relative alla revoca, la Bce conceda un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità nazionali decidano in merito alle necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto.

L’autorità nazionale competente che considera che l’autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù del pertinente diritto nazionale trasmette alla Bce una proposta in tal senso. In tal caso, la Bce prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall’autorità nazionale competente.

Fino a quando le autorità nazionali rimarranno competenti per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi, nei casi in cui ritengano che la revoca dell’autorizzazione pregiudicherebbe l’adeguata attuazione della risoluzione o le azioni necessarie per la stessa ovvero al fine di mantenere la stabilità finanziaria, esse notificano debitamente alla Bce la propria obiezione, illustrando nel dettaglio il danno che la revoca provocherebbe. In questi casi, la Bce si astiene dal procedere alla revoca per un periodo concordato con le autorità nazionali. La Bce può prorogare tale periodo se ritiene che siano stati compiuti sufficienti progressi. Se, tuttavia, la Bce stabilisce in una decisione motivata che le autorità nazionali non hanno attuato le

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parrebbero piuttosto ripartiti fra le medesime Autorità di vigilanza nazionali e la Bce.

Oltre alle materie a carattere “esclusivo” devolute alla Bce, il regolamento enuclea anche le c.d. materie concorrenti in cui la competenza è attribuita alla Bce ovvero alle autorità nazionali sulla base di alcuni criteri, principalmente legati alle dimensioni dell’intermediario interessato.

In particolare, qualora si tratti di un ente “of significant relevance” o di un ente che abbia richiesto l’assistenza finanziaria dello European Stability

Mechanism la competenza sarà della Bce. Nel caso in cui si tratti di un ente

“less significant” l’autorità competente sarà quella nazionale16.

Tra le materie concorrenti rientrano quelle che prevedono compiti di ordinaria supervisione.

Si tratta di poteri che riguardano la verifica del rispetto della disciplina prudenziale delle componenti qualitative (organizzazione, governo societario, remunerazione), quantitative (requisiti patrimoniali,

opportune azioni necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, si procede immediatamente alla revoca delle autorizzazioni”.

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I criteri in base ai quali le banche saranno sottoposte alla dirette supervisione della Bce comprendono la dimensione, l’importanza per l’economia della Ue o di uno Stato membro, e la significatività delle relative transfrontaliere (art. 6 del Regolamento). Per effetto di tali criteri le banche che rappresentano circa l’ 80% degli attivi bancari della zona euro saranno sotto la diretta supervisone della Bce. Una banca sarà vigilata direttamente dalla Bce in presenza di una delle seguenti condizioni: attività della banca superiore a 30 miliardi di euro; rapporto tra totale degli attivi rispetto al Pil dello Stato membro di origine superiore al 20%, a meno che il valore totale della attività sia inferiore a 5 miliardi di euro; l’istituzione viene ritenuta di importanza significativa dalle autorità nazionali competenti. Un ente può essere considerato d’ importanza significativa da parte della Bce se ha significative attività o passività trasfrontaliere, e viene comunque considerato tale se ha richiesto assistenza finanziaria al Mes o tra le 3 più grandi istituzioni nel suo Stato membro di origine. In ongi caso la Bce ha il potere di portare qualsiasi banca sotto la sua diretta vigilanza ove lo ritenga opportuno.

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concentrazione dei rischi, liquidità, leverage) e l’informazione al pubblico; la conduzione del processo di revisione e valutazione prudenziale e degli stress test; la vigilanza su base consolidata e quella supplementare sui conglomerati finanziari; i piani di risanamento e le misure di intervento precoce e alcune misure in materia di vigilanza macroprudenziale.

Per le banche “of significant relevance” questi compiti saranno svolti dalla Bce avvalendosi dei c.d. “Joint Supervisory Teams”, i cui membri sono selezionati prevalentemente dalle autorità nazionali. Questo implica che le stesse conserveranno un ruolo fondamentale, ai fini istruttori, anche con riferimento alle banche “of significant relevance”.

Per le banche “less significant” i medesimi compiti saranno svolti dalle autorità nazionali che continueranno a svolgere un’attività volta a verificare il rispetto di un insieme di regole armonizzate a livello europeo che incidono sull’intera attività e organizzazione degli enti creditizi.

Tuttavia, anche quest’attività dovrà essere svolta seguendo le modalità stabilite in modo chiaro a livello europeo dall’ Autorità Bancaria Europea (EBA).

Infine, esistono materie non ricomprese nel MUV le quali continuano ad essere di esclusiva prerogative delle autorità nazionali.

Ci si riferisce all’attività di supervisione in materia di protezione dei consumatori; contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; servizi di pagamento; vigilanza sui soggetti non bancari; controlli sulle

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banche di paesi terzi che intendono operare nell’Ue attraverso succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

Si tratta, evidentemente, di compiti che non hanno attinenza con la vigilanza prudenziale in senso stretto e che l’art. 127, paragrafo 6, del Trattato sull’ Unione Europea, non avrebbe consentito di attribuire alla Bce.

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