(UE) N 1169/2011: OBBLIGHI INFORMATIVI E RESPONSABILITÀ
3. Obblighi di contenuto e interessi sottesi: le informazioni obbligatorie Competenze e responsabilità.
Ai fini di concretizzare le responsabilità che gravano in capo a ciascun operatore nel quadro del reg. (UE) n. 1169/2011 occorre a questo punto procedere nella disamina dei summenzionati “obblighi di contenuto”, ovvero delle informazioni che il legislatore impone di trasmettere al consumatore
199 A mero titolo esemplificativo in questo modo si sarebbe potuto chiarire quali regole previste da precedenti discipline di settore, siano da ritenersi operanti anche dopo l'intervento del reg. (UE) n. 1169/2011. In argomento con riguardo alle difficoltà di coordinamento tra il reg. (CE) n. 1924/2006 e il reg. (UE) n. 1169/2011 si veda FORTI, La
“presumendo” che la mancata conoscenza di tali elementi pregiudichi l'adozione di una scelta consapevole di acquisto dei prodotti alimentari. Giova precisare come in realtà gli obblighi informativi siano previsti solo in relazione agli alimenti preimballati ai quali si applica un regime nettamente differenziato da quello previsto per gli alimenti non preconfezionati o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore oppure preimballati per la vendita diretta. In merito a questi ultimi, infatti, il reg. (UE) n. 1169/2011 pone in capo all'operatore alimentare unicamente il dovere di trasmettere le informazioni relative alla presenza di allergeni e lascia alla discrezionalità del legislatore interno la possibilità di disporre obblighi informativi ulteriori sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo200.
Le informazioni che devono accompagnare il prodotto alimentare sono previste nell'art. 9 del reg. (UE) n. 1169/2011201, il quale, a dispetto della
rubrica, prevede al suo interno una serie di ipotesi in cui l'operatore del settore alimentare è tenuto all'apposizione delle informazioni “obbligatorie” solo in presenza di alcune condizioni. Ciò accade, a titolo esemplificativo, con riguardo all'indicazione quantitativa degli ingredienti, la quale è obbligatoria solo nei casi previsti dall'art. 22, così come per l'informazione circa il paese d'origine o il luogo di provenienza del prodotto, che è richiesta solo laddove l'omissione della stessa possa indurre in errore il consumatore in merito all'origine o provenienza reale dell'alimento.
Nei casi esaminati, pertanto, laddove l'informazione venga apposta in assenza delle condizioni che la rendono obbligatoria, parrebbe opportuno assoggettare la comunicazione fornita al consumatore al regime delle indicazioni volontarie, con ricadute alquanto diverse dal punto di vista della 200 Dispone in tal senso l'art. 44 del reg. (UE) n. 1169/2011. Rileva a tal proposito come il regolamento in esame delinei un doppio binario tra alimenti preimballati e non preimballati JANNARELLI, La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg.
1169/11 tra l’onnicomprensività dell’approccio e l’articolazione delle tecniche performative, cit., p. 43.
201 Giova ricordare a tal riguardo come l'art. 10, reg. (UE) n. 1169/2011 imponga la fornitura di alcune informazioni obbligatorie aggiuntive in relazione a taluni specifici alimenti.
responsabilità dell'operatore alimentare, al quale non potrà essere imputata l'assenza delle informazioni, ma solo eventualmente il mancato rispetto delle modalità previste per la fornitura di indicazioni facoltative oltreché, come precisato dall'art. 36, reg. (UE) n. 1169/2011, delle disposizioni particolareggiate sulle indicazioni obbligatorie di cui alla sezione 2, capo IV del regolamento e delle specifiche disposizioni relative all'etichettatura nutrizionale. Da un'altra prospettiva, inoltre, va segnalato come, dal punto di vista della responsabilità dell'operatore, non è di poco conto differenziare le ipotesi in cui le informazioni obbligatorie sono “condizionate” o “incondizionate”. Se finora si è sostenuto che su ciascun soggetto intermedio grava quanto meno l'obbligo di verificare la presenza delle informazioni obbligatorie, occorre precisare come tale dovere di controllo vada modulato in maniera differente nelle ipotesi poc'anzi considerate.
Invero, nel caso in cui il prodotto non sia accompagnato da un'informazione obbligatoria “condizionata” all'operatore «che non incide» sulla comunicazione fornita al consumatore potrà essere addebitata una responsabilità per omesso controllo solo laddove si accerti anche la conoscenza o la conoscibilità circa il verificarsi della condizione in presenza della quale l'informazione deve essere apposta202.
Prima di passare alla disamina degli obblighi informativi previsti dall'art. 9, reg. (UE) n. 1169/2011, pare opportuno svolgere una breve riflessione in ordine agli interessi sottesi all'adempimento di tali doveri: come si è già accennato, infatti, nell'ottica di chiarire le responsabilità che gravano su ciascun operatore della filiera è di primaria importanza stabilire quale bene intenda salvaguardare il legislatore imponendo determinati obblighi di contenuto e di
202 Se in taluni casi, come ad esempio, con riguardo all'indicazione dell'elenco degli ingredienti è abbastanza semplice verificare se ricorre o meno la condizione in quanto il legislatore indica specificamente le ipotesi che rendono doverosa la fornitura dell'informazione, in altri tale dovere di controllo è più gravoso. In queste ultime ipotesi infatti si dovrebbe imporre al distributore di verificare ad esempio se, alla luce delle altre indicazioni presenti in etichetta, la mancanza delle informazioni relative all'origine del prodotto possa indurre in errore il consumatore.
modalità. Si è già evidenziato, in particolare, come una lettura del reg. (UE) n. 1169/2011 alla luce del reg. (CE) n. 178/02 potrebbe imporre una delimitazione alquanto diversa dell'area dei comportamenti esigibili dall'operatore, a seconda che l'informazione sia volta a prevenire che l'ingestione dell'alimento determini effetti nocivi per la salute del consumatore oppure sia diretta a rendere edotto il soggetto debole del mercato circa le caratteristiche qualitative dell'alimento.
A tal riguardo occorre, tuttavia, precisare che non tutte le informazioni cui è sottesa la protezione della salute del consumatore richiedono l'imposizione di obblighi più penetranti di verifica in capo all'impresa alimentare.
Il concetto di salute si presta, infatti, ad essere letto quanto meno in una duplice accezione: ad esso si riconducono le informazioni volte a prevenire che l'ingestione dell'alimento possa determinare l'insorgenza di effetti nocivi per la salute della generalità dei consumatori o del singolo consumatore che manifesti una particolare sensibilità rispetto a determinati componenti del prodotto.
In tal senso l'informazione sarebbe diretta ad attestare che non vi è il rischio che l'alimento metta in pericolo la salute pubblica oppure possa produrre effetti pregiudizievoli per il singolo consumatore.
Una seconda accezione del termine salute permette di ricondurre ad esso gli obblighi informativi intesi a proteggere in senso lato il benessere psico- fisico del consumatore.
Va segnalato come la funzione della comunicazione, così come gli adempimenti richiesti agli operatori, siano notevolmente diversi in ragione della accezione di salute di volta in volta considerata dal legislatore: se la tutela della sicurezza del prodotto per la generalità dei consumatori impone il ritiro dei prodotti dal mercato e una cooperazione tra Autorità e operatori alimentari al fine di far si che l'alimento insicuro divenga al più presto res extra
commercium, ciò non accade per la fornitura di informazioni dirette a tutelare
la sicurezza del singolo consumatore o la salute intesa come benessere. In questa seconda eventualità, invero, l'operatore alimentare ha l'obbligo di fornire
le informazioni a tutela di tale interesse e il consumatore ha, in un certo senso, il dovere di “collaborare” ai fini di salvaguardare la propria salute, la cui tutela non può pregiudicare la circolazione dei prodotti alimentari203.
La funzione demandata all'informazione alimentare, inoltre, può essere ricondotta alla tutela della libertà di autodeterminazione del consumatore, il quale, confidando nella conformità delle caratteristiche del prodotto alle informazioni fornite, può scegliere in maniera consapevole di prediligere l'alimento maggiormente rispondente alle qualità ricercate; la comunicazione può, inoltre, essere diretta a proteggere gli interessi economici del consumatore e può essere posta finanche a presidio dello stesso “diritto all'informazione”.
Premesso che è molto difficile distinguere in modo netto le informazioni di cui all'art. 9 in ragione dell'interesse sotteso alla fornitura delle stesse, poiché sono frequenti le ipotesi in cui esse assolvono nel contempo a più funzioni, si cercherà di distinguere le informazioni obbligatorie previste dal reg. (UE) n. 1169/2011 al fine di individuare le differenti ricadute in termini di responsabilità quanto meno con riguardo alle informazioni attinenti ad aspetti sanitari e quelle viceversa riconducibili alla tutela di interessi diversi dalla salute intesa in senso stretto.
Alla categoria delle informazioni dirette alla tutela della sicurezza della generalità dei consumatori parrebbero ricondursi le informazioni di cui alle lettere f), g) e j) dell'art. 9, par. 1, reg. (UE) n. 1169/2011, ovvero, rispettivamente, l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza, delle condizioni di conservazione e/o di impiego e le istruzioni per 203 In merito alla ripartizione degli obblighi in capo agli operatori alimentari e alle Autorità, che risulterebbe differente in ragione della tipologia di insicurezza del prodotto si veda in particolare BOLOGNINI, Food safety e comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e
di rischio alimentari: il concetto di prodotto alimentare al vaglio della Corte di giustizia, in Riv. dir. agr., 2013, II, p. 105 ss. Con riguardo al dovere di “collaborazione” posto in capo
al consumatore si vedano, inoltre, IRTI, La concorrenza come statuto normativo, cit., p. 944 ss.; GERMANÒ, Il mercato alimentare e la comunicazione dei contratti di cessione dei
prodotti, in Riv. dir. agr., 2009, I, p. 134. Con segnato riguardo alla tendenza del reg. (UE)
n. 1169/2011 ad ampliare tale dovere di autoresponsabilità del consumatore si veda, altresì, DI LAURO, Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi.
l'uso. Le indicazioni menzionate, invero, potrebbero essere fornite al fine di evitare che il consumatore ingerisca un prodotto pericoloso per la salute umana in quanto non correttamente conservato, preparato o assunto dopo la data di scadenza (ignota al consumatore). Non si può negare, tuttavia, come le medesime indicazioni possano essere dirette a preservare le qualità ricercate dal consumatore mediante una corretta conservazione e impiego oppure grazie all'assunzione entro un periodo trascorso il quale di norma il prodotto perde le caratteristiche che lo distinguevano al momento dell'acquisto; in tal senso, pertanto, le informazioni sarebbero dirette a tutelare la scelta consapevole del consumatore e, più precisamente, a far sì che l'affidamento in ordine alle caratteristiche del prodotto sia ben riposto sino al momento dell'ingestione204.
Le informazioni di cui alle lettere b), c), d) e k) dell'art. 9, par. 1, reg. (UE) n. 1169/2011, ovvero l'elenco degli ingredienti, dei componenti che possano provocare allergie o intolleranze, la quantità degli ingredienti e il titolo alcolometrico volumico effettivo parrebbero invece assolvere ad una funzione di tutela della salute, in senso stretto, del singolo consumatore. Egli, invero, informato in ordine all'insicurezza «oggettiva relativa»205 del prodotto sarà
messo nelle condizioni di scegliere consapevolmente di non ingerire l'alimento contenente, ad esempio, una sostanza a cui egli è allergico o intollerante, un ingrediente che provoca determinati disturbi o, ancora, una percentuale di alcool che potrebbe interagire negativamente con dei medicinali assunti.
204 In merito alla distinzione tra “termine minimo di conservazione” e “data di scadenza” si veda in particolare l'art. 24 del reg. (UE) n. 1169/2011. Giova ricordare a tal proposito come la data di scadenza debba accompagnare gli alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, viceversa il termine di conservazione deve essere indicato per rendere edotto il consumatore in merito alla possibilità che trascorso detto periodo l'alimento perda le caratteristiche organolettiche che lo contraddistinguono.
205 L'espressione è tratta da BOLOGNINI, Food safety e comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischi alimentari: il concetto di prodotto alimentare insicuro al vaglio della Corte di Giustizia, cit., p. 105, ad avviso della quale le categorie di parametri di cui
all'art. 14, par. 4, reg. (CE) n. 178/02 alla luce dei quali stabilire se il prodotto sia da considerarsi “dannoso per la salute umana” sono suscettibili di configurare tre tipologie di insicurezza rispettivamente «oggettiva assoluta», «oggettiva relativa» e «soggettiva».
Le indicazioni di cui alle lett. b), d), e k), tuttavia, potrebbero anche essere imposte a tutela della salute intesa come benessere, laddove si consideri che il consumatore potrebbe scegliere di non acquistare un determinato prodotto in ragione degli effetti che l'assunzione di alcool produce nel comportamento dell'uomo o nel lungo periodo e in quantità eccessive sulla salute stessa del consumatore, o, ancora, potrebbe considerare come l'assunzione di un determinato ingrediente in quantità relativamente alte potrebbe, ad esempio, aumentare il colesterolo.
Alla tutela della salute intesa come benessere si riconduce, inoltre, l'obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale, che, negli intenti del legislatore, sarebbe indotta a prevenire il dilagante fenomeno dell'obesità e ad indurre i consumatori a prediligere una dieta sana ed equilibrata206; al
medesimo fine sarebbe resa, inoltre, l'indicazione della quantità netta del prodotto. Quest'ultima informazione, tuttavia, potrebbe essere asservita anche alla tutela degli interessi economici del consumatore nella misura in cui, unitamente ad altre informazioni, gli consenta di considerare il rapporto qualità/quantità/prezzo del prodotto considerato.
Per garantire al consumatore di assumere scelte consapevoli in relazione ai prodotti alimentari, inoltre, il legislatore ha previsto l'indicazione obbligatoria della denominazione dell'alimento e del paese d'origine o luogo di provenienza. La prima informazione menzionata consente al consumatore di individuare immediatamente la categoria dei prodotti in cui si inserisce l'alimento preso in considerazione e di comparare lo stesso con le caratteristiche qualitative che ci si può ragionevolmente attendere dalla media degli alimenti riconducibili a quella categoria207. Nella medesima prospettiva
206 Sul punto si vedano amplius BOLOGNINI, Linee guida della nuova normativa europea relativa alla «fornitura di informazioni alimentari ai consumatori», cit., p. 613 ss.; FORTI,
La nuova disciplina in materia di determinazioni nutrizionali, cit., p. 94 ss.
207 In virtù dell'art. 17, reg. (UE) n. 1169/2011 la denominazione di vendita da utilizzare di regola è quella legale, definita all'art. 2, par. 2, lett. n), in mancanza dovrà essere utilizzata la denominazione usuale e, in ultimo, laddove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, dovrà essere fornita una denominazione descrittiva. In merito alle
l'indicazione d'origine potrebbe richiamare l'attenzione del consumatore in ordine alle peculiari caratteristiche possedute dai prodotti contraddistinti da tale origine o provenienza. A ben guardare, laddove si ritenga di ricondurre alla tutela della libertà di autodeterminazione la protezione delle scelte “esistenziali” del consumatore, potrebbe essere ricondotta a tale interesse anche la fornitura di informazioni relative agli ingredienti, laddove si consideri, ad esempio, che il soggetto vegetariano potrebbe decidere di acquistare un prodotto in ragione dell'assenza di componenti di origine animale al suo interno208.
Residua, da ultimo, da tale “categorizzazione” l'indicazione del nome o della ragione sociale e dell'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8, par. 1 del reg. (UE) n. 1169/2011, la quale, come si è già segnalato, è resa obbligatoria al fine di garantire l'effettiva esperibilità dei rimedi predisposti a garanzia del “diritto” del consumatore all'informazione e, in particolare, di assicurare al soggetto debole di avere un interlocutore diretto cui richiedere ulteriori indicazioni e nei confronti del quale, più verosimilmente, svolgere le proprie rimostranze per la “cattiva informazione” fornita.
È verosimile che le informazioni obbligatorie prese in esame, poiché attengono strettamente alle qualità essenziali dell'alimento, siano apposte sulla base delle indicazioni e dei valori medi forniti dal produttore al confezionatore: ne consegue che la falsità di tali informazioni potrà comportare ricadute su più soggetti della filiera in ragione della rilevabilità o meno nel prodotto di numerose vicende giurisprudenziali che hanno contribuito a definire l'estensione del concetto di “denominazione di vendita” e il bilanciamento accettabile tra le istanze dei consumatori e il principio della libera circolazione delle merci in merito a tale indicazione si vedano GERMANÒ, Il mercato alimentare e la comunicazione dei contratti di cessione dei
prodotti, cit., p. 139 ss.; SGARBANTI, Il principio del mutuo riconoscimento e la
denominazione die prodotti alimentari, in Trattato di diritto agrario, diretto da Costato,
Germanò e Rook Basile, 3, Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, p. 475 ss.; MAGLIO, La
«trasparenza» die prodotti alimentari: la funzione dell'etichettatura nella tutela del consumatore, in Contr. impr. / Europa, 2001, 1, p. 311 ss.
208 In merito all'indicazione dell'elenco degli ingredienti si vedano MAGLIO, La «trasparenza»
die prodotti alimentari: la funzione dell'etichettatura nella tutela del consumatore, cit., p.
caratteristiche diverse da quelle dichiarate. Inoltre, nonostante colui che materialmente abbia apposto tali informazioni possa essere chiamato a rispondere per la loro falsità o ingannevolezza, egli potrà condividere tali responsabilità con l'operatore che, pur conoscendo il suo prodotto, gli ha fornito indicazioni false o decettive in ordine alle proprietà del bene, oppure, altresì, con il trasformatore del bene che abbia omesso di renderlo edotto circa le “modifiche” subite dal prodotto.
In altri termini, se è probabile che il destinatario della sanzione per l'omessa o falsa apposizione di informazioni obbligatorie sarà designato nel titolare del marchio d'impresa, ciò non toglie che saranno numerosi i casi in cui, nella successiva individuazione del responsabile della violazione, si accerti una responsabilità solidale tra più operatori della filiera quali ad esempio il produttore che ha fornito al confezionatore informazioni false o volutamente omissive in ordine all'alimento e colui che ha provveduto all'etichettatura del bene, oppure ancora una responsabilità condivisa tra confezionatore e distributore ricadente sul primo per non aver apposto un'informazione obbligatoria (o aver apposto un'informazione non veritiera) e sul secondo per non aver verificato e rilevato tale irregolarità.