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Gli obblighi informativi di cui al reg (UE) n 1169/2011 quali «informazioni rilevanti» alla stregua dell'art 7, par 5 della dir.

ALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA DIR 2005/29/CE

6. Gli obblighi informativi di cui al reg (UE) n 1169/2011 quali «informazioni rilevanti» alla stregua dell'art 7, par 5 della dir.

2005/29/CE.

A prescindere dall'inquadramento delle condotte delineate dall'art. 7, reg. (UE) n. 1169/2011 nell'ambito delle categorie di slealtà considerate dalla dir. 2005/29/CE, occorre infine precisare che l'art. 7 del regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori non sembra, a ben guardare, l'unica disposizione suscettibile di disciplinare aspetti specifici destinati ad integrare quanto previsto in via generale dalla direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali fra imprese e consumatori.

Il reg. (UE) n. 1169/2011 delinea, invero, una serie di obblighi di contenuto e di modalità – in parte nuovi e in altra parte sovrapponibili a quelli precedentemente previsti dalla dir. 2000/13/CE – riconducibili al concetto di «informazioni rilevanti» di cui all'art. 7, par. 5 della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali, con l'effetto per il quale il mancato adempimento di tali doveri informativi può far sorgere una responsabilità dell'operatore per aver posto in essere un'omissione ingannevole, naturalmente a condizione che tale condotta sia al contempo in grado di falsare il comportamento economico del consumatore.

Come si è accennato, la dir. 2005/29/CE àncora la valutazione di ingannevolezza ai sensi dell'art. 7, rubricato «omissioni ingannevoli», alla sussistenza cumulativa di due requisiti: la condotta imprenditoriale deve concretarsi nell'omissione di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione di natura commerciale consapevole ed indurre (o essere idonea ad indurre) il consumatore a prendere una scelta di

carattere economico differente da quella che avrebbe preso in assenza della pratica omissiva considerata.

Pertanto, può ricadere nel divieto di porre in essere pratiche commerciali sleali non già l'omissione di qualsiasi informazione diretta al consumatore, bensì l'inadempimento all'obbligo di fornire informazioni «rilevanti».

In proposito giova ricordare come la direttiva non contempli un elenco di informazioni suscettibili di essere considerate «rilevanti», ma si limiti a stabilire che sono tali quelle essenziali ai fini dell'adozione di una decisione d'acquisto consapevole; all'art. 7, par. 4, inoltre, classifica espressamente come rilevanti alcune informazioni da trasmettere al consumatore nel caso lo si inviti all'acquisto del prodotto302.

Per quanto più specificamente attiene al presente lavoro, viene, altresì, in rilievo l'art. 7, par. 5, dir. 2005/29/CE, che, sulla base di quanto auspicato nel 15° considerando, riconduce nella categoria delle informazioni rilevanti tutti gli obblighi informativi connessi alle comunicazioni commerciali previsti dalle normative europee vigenti, normative che vengono in seguito richiamate nell'allegato II alla dir. 2005/29/CE.

Il fatto che il predetto allegato non contempli espressamente fra le fonti di tali obblighi d'informazione la dir. 2000/13/CE, già vigente all'epoca dell'emanazione della dir. 2005/29/CE, non può indurci a ritenere che i doveri informativi previsti dalle normative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari non siano da annoverare tra le informazioni rilevanti, ciò in quanto l'elenco di cui all'allegato II alla dir. 2005/29/CE è per espressa definizione normativa non esaustivo303. Ne consegue che, poiché l'art. 7, par. 5, dir.

302 All'art. 7, par. 1, la dir. 2005/29/CE non specifica quali siano le informazioni da considerare rilevanti ai fini dell'assunzione di una decisione di natura commerciale consapevole, sicché la concretizzazione dell'elenco delle informazioni da ritenersi essenziali ai fini dell'adozione di una scelta economica informata spetterà alle autorità nazionali ed europee, nonché alla prassi applicativa. Così BASTIANON, La tutela del

consumatore alla luce delle nuove norme legislative e regolamentari in materia di pratiche commerciali sleali, cit., p. 1460 ss.; GUERINONI, La direttiva sulle pratiche commerciali

sleali. Prime note, cit. p. 176.

2005/29/CE ha inteso riferirsi a qualsiasi normativa europea volta a riequilibrare l'asimmetria informativa in cui si trovano i consumatori che si apprestano ad acquistare beni o servizi, i nuovi obblighi d'informazione previsti dal reg. (UE) n. 1169/2011 rientrano senza dubbio fra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 7, par 5 della direttiva, con la conseguenza che l'operatore che ometta di rendere le informazioni obbligatorie previste dal reg. (UE) n. 1169/2011 pone in essere una pratica commerciale sleale, pur sempre a condizione che tale violazione incida (o sia potenzialmente idonea ad incidere) sulle scelte di carattere economico che il consumatore potrebbe assumere e a prescindere dal fatto che in concreto le abbia o meno assunte.

Pare, inoltre, che si possa giungere a tale conclusione anche con riguardo all'inadempimento agli obblighi di modalità previsti dal reg. (UE) n. 1169/2011 quanto meno per un duplice ordine di ragioni: anzitutto, l'art. 7, par. 5, dir. 2005/29/CE annovera fra le informazioni rilevanti tutti gli obblighi informativi diretti a ridurre le asimmetrie informative fra stronger e weaker parties, dando per presupposto che anche la fornitura di informazioni poco chiare, ambigue e incomprensibili perpetui lo squilibrio tra le (potenziali) parti del rapporto contrattuale304.

La medesima valutazione è del resto condivisa anche dall'art. 7, par. 2, dir. 2005/29, che equipara la condotta del soggetto che ometta di fornire le informazioni rilevanti al comportamento di colui che trasmetta le medesime informazioni in modo oscuro, ambiguo o intempestivo, ritenendo, così, che in entrambi i casi il consumatore sia sostanzialmente sprovvisto delle informazioni essenziali di cui ha bisogno per assumere una decisione d'acquisto consapevole.

Ne consegue che l'operatore che ometta di fornire le informazioni previste dal reg. (UE) n. 1169/2011 o le renda in modo impreciso, ambiguo e

304 Descrive le fattispecie di pratiche ingannevoli previste dalla dir. 2005/29/CE come un sistema congegnato per combattere le asimmetrie informative CALVO, Le pratiche

incomprensibile potrà essere sanzionato sulla base di quanto previsto dalle norme nazionali di recepimento della dir. 2005/29/CE.

In ogni caso affinché il predetto comportamento possa essere considerato sleale dovrà accertarsi che la violazione degli obblighi informativi previsti dal reg. (UE) n. 1169/2011 ha inciso o era idonea ad incidere sul comportamento economico del consumatore e, in particolare, lo ha indotto ad assumere una decisione di natura commerciale differente da quella che avrebbe preso in assenza di tale pratica.

Infatti, poiché, come si è considerato nel capitolo II, i doveri d'informazione di cui al regolamento sono imposti a protezione di una molteplicità di interessi, sovente diversi da quelli economici, non è affatto scontato che la mancata fornitura delle informazioni rilevanti ivi previste sia qualificabile come pratica sleale ai sensi della dir. 2005/29/CE.

Conseguentemente sino all'emanazione dei provvedimenti nazionali volti a prevedere le sanzioni irrogabili all'operatore che non si conformi agli obblighi imposti dal reg. (UE) n. 1169/2011, l'art. 7, par. 5, potrà avere un rilievo determinante nella censura dei comportamenti concretatesi nell'omessa fornitura delle informazioni alimentari previste dal recente regolamento o nello scorretto adempimento agli obblighi di modalità ivi imposti, ma tale rilievo sarà limitato alle condotte lesive di interessi economici dei consumatori305.

Occorrerà, viceversa, predisporre un apparato rimediale e sanzionatorio – quanto più possibile coordinato con quello previsto dal legislatore in sede di recepimento della dir. 2005/29/CE – diretto a proibire e sanzionare i comportamenti lesivi degli interessi non economici dei consumatori.

305 Sottolinea tale rilievo dell'art. 7, par. 5, dir. 2005/29/CE con riguardo agli obblighi informativi previsti dal legislatore europeo senza definire le sanzioni conseguenti all'eventuale violazione degli stessi GARDE HARAVON, Unfair Commercial Practices:

Towards a Comprehensive European Consumer Policy?, in Revue européenne de droit de la consommation, 2006, p. 137 ss.

7. Il coordinamento delle discipline sotto il profilo soggettivo:

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