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LO STATO GIURIDICO DELL’INSEGNANTE

3. Gli obblighi di lavoro dell’insegnante

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento.

Gli impegni dei docenti sono definiti nel piano annuale delle attività predisposto dal dirigente scolastico, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, prima dell’inizio delle lezioni. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a li-vello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’in-fanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento previste per gli insegnanti della scuola pri-maria vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettima-nale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interes-sati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate all’art. 28 comma 2 del CCNL 2007, non-ché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a dispo-sizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

Al di fuori dei casi – previsti dal CCNL – di riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, qualunque diminuzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal col-legio dei docenti. Ad ogni buon conto l’orario di insegnamento può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assi-stenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione, il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività di-dattica.

Per quel che riguarda, invece, le attività funzionali all’insegnamento, va detto anzitutto che, al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Le altre attività funzionali sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Nello specifico si tratta di tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ri-cerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la prepa-razione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

b) alla correzione degli elaborati;

c) ai rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di carattere collegiale sono invece costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di pro-grammazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle at-tività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di in-tersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener

conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

La recente legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto che l’organico del personale do-cente, il cosiddetto organico dell’autonomia, possa essere utilizzato per iniziative di poten-ziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali e per il raggiungimento di al-cuni obiettivi formativi ritenuti prioritari. Dunque il docente, oltre che per il tradizionale insegnamento, può essere utilizzato per realizzare i seguenti obiettivi:

▪ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

▪ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

▪ potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;

▪ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

▪ potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;

▪ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimo-nio e delle attività culturali;

▪ alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

▪ potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;

▪ sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

▪ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

▪ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discrimi-nazione e del bullismo, anche informatico;

▪ potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;

▪ valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

▪ apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;

▪ incremento dell’Alternanza Scuola-Lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

▪ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

▪ individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valoriz-zazione del merito degli alunni e degli studenti;

▪ alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua;

▪ definizione di un sistema di orientamento.

La stessa legge 107/2015 ha previsto, al co. 83 dell’art. 1, che il dirigente scolastico possa individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.

Al co. 85 del medesimo articolo è poi sancito che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale docente dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di ap-partenenza.

4. Le principali assenze previste per il personale docente