Capitolo III I presupposti ed i criteri di liquidazione del danno a titolo di Risarcimento
C ONSIGLIO DI S TATO
Per concludere la mia analisi sul risarcimento dei danni all'interno del processo amministrativo, porterò come esempio pratico, che ci fornirà un valido esercizio di comprensione attraverso l'iter processuale di una determinata fattispecie a livello pratico, per capire fino in fondo l'istituto risarcitorio posto alla base di una tutela così tanto ambita e ricercata dalle parti private che risultano essere soccombenti da atti o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni che incidono sulle rispettive sfere giuridiche in termini di interesse legittimo.
Il caso portato alla Vostra attenzione, è collegato alla fattispecie amministrativa concreta in cui una casa di cura di Roma, la Ars medica, con ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato vuole
42 ALDO TRAVI, Lezioni di Giustizia amministrativa, Unidcesima Edizione,
impugnare e riformare una precedente sentenza del Tar Lazio – sede di Roma, riguardante condanna al risarcimento dei danni per ritardo nel rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una data attività diagnostica. Di seguito riporterò i punti salienti di fatto e di diritto, nonché la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, evidenziandone la massima.
“Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio la s.p.a. ARS
Medica formulava, nei confronti della Regione Lazio e dell’ Azienda U.S.L. RM E domanda per la condanna - ai sensi dell'art.35 del d.lgs. n.80 del 1998 e in forza di quanto statuito nella Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 500 del 1999, in solido tra loro o per la quota che all'esito del giudizio risulterà imputabile a ciascuna di esse - al risarcimento di tutti i danni sofferti, comunque connessi e derivanti dall'illegittimità dei provvedimenti annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n.403/2007, e/o dall'inerzia colpevole della pubblica amministrazione, causati in particolare: dai reiterati ed illegittimi dinieghi disposti con le determinazioni del Direttore del Dipartimento sociale di tutela della salute e del sistema sanitario regionale della Regione Lazio del 21 aprile 2006 prot. n. D 1174 e n.2410 del 4 agosto 2006; al ritardo nel provvedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività diagnostica TAC PET da svolgere presso la casa di cura privata 'Ars Medica' (…)
(…), in accoglimento della domanda risarcitoria, ordinava alla Regione Lazio di formulare alla società ricorrente una proposta di risarcitoria per equivalente, tenendo conto di quanto prospettato nella perizia tecnica depositata nell’interesse della soc. ARS medica e dei criteri specificati in motivazione.
Avverso la sentenza del T.A.R. ha proposto appello la Regione Lazio (…).
Il primo giudice ha ricondotto la fattispecie risarcitoria nel danno da ritardo a provvedere, che trova specifica disciplina nell’art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 a mente del quale “le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 ter (della legge medesima), sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”. La decisione del T.A.R., in accoglimento di appello proposto dalla soc. Ars Medica, è stata riformata con sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. V, n. 4031 pubblicata il 16 luglio 2007 (…)
Osserva la Sezione che, a fronte del carattere esecutivo della sentenza del T.A.R. n. 14813 del 2006, il comportamento dell’amministrazione che ha mantenuto ferma, fino all’esito del giudizio di appello, la pronunzia negativa del 21 aprile 2006 – non essendo intervenuta misura cautelare in sede di appello - non può qualificarsi colposo ed anzi trova giustificazione nell’obbligo di prestare ossequio al dictum del primo giudice.
Solo con la pronunzia di riforma del Consiglio di Stato si è
determinata la riemersione dell’interesse pretensivo di ARS Medica al rilascio dell’autorizzazione e del connesso obbligo della Regione di provvedere in conformità al decisum del giudice di appello che, in attenuazione del principio tempus regit actum, aveva sancito l’inapplicabilità alla domanda della ricorrente delle sopravvenute delibere di nn. 127 e 631 del 2005, di pianificazione e
programmazione in ambito regionale dell’installazione di macchinari tac/pec.
A fronte di un quadro regolamentare composito - caratterizzato dal succedersi nel tempo di diverse normative generali sul piano programmatorio e pianificatorio in ordine al rilascio
dell’autorizzazione de qua - nonché dell’esito del giudizio di primo grado conforme alla scelta provvedimentale dell’ Amministrazione di segno negativo, come tale impeditivo di ogni determinazione
favorevole sulla domanda della ricorrente fino alla definizione del giudizio di appello, non emergono gli estremi di una condotta colpevole dell’ Amministrazione, secondo in noti parametri della correttezza, imparzialità, buon andamento cui deve conformarsi l’agire egli organi pubblici. (…)
Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e, per l’effetto, va respinto il ricorso di primo grado.”43
43 CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 31.01.2014 numero 468 - In ipotesi in cui l'amministrazione abbia rigettato l'istanza del privato entro il termine di
Come si vede da questo stralcio di sentenza del Consiglio di Stato, ivi riportata, l'applicazione al caso concreto di tutti i principi analizzati in questo elaborato, può apparire gravosamente meccanica a seconda della fattispecie concreta posta all'attenzione di giudici di gradi diversi. Quel che è rilevante, ai fini dello studio dell'istituto del risarcimento dei danni, è la conferma della tutela degli interessi legittimi, della quantificazione dei danni e della possibilità di rivalsa data alla parte privata, rispetto a un embrionale, storico, diritto amministrativo che tutelava in via esclusiva soltanto i diritti soggettivi perché collegati al cosiddetto “bene della vita”.
Ma di questo, mi appresterò a parlare nelle ormai prossime conclusioni di questo elaborato.
conclusione del procedimento e il giudice di primo grado abbia respinto il ricorso del privato, in forza del carattere esecutivo della sentenza, il comportamento dell’amministrazione che ha mantenuto fermo fino all’esito del giudizio di appello il proprio diniego, non può qualificarsi colposo (...) - www.altalex.com
CONCLUSIONI
In questo elaborato, intitolato “L'antropologia del risarcimento del
danno da lesione di interessi legittimi nel processo amministrativo”,
nonostante la grande quantità di argomenti che possono ricollegarsi all'etimologia del sostantivo “antropologia”, ho voluto affrontare l'iter giudiziario che un privato, considerando un proprio interesse leso da un atto o un provvedimento emanato da una determinata pubblica amministrazione, voglia avanzare richiesta dei danni che vi sono conseguentemente derivati.
L'antropologia è una scienza che studia l'essere umano nella sua interezza, partendo dalle tematiche sociali, proseguendo nelle filosofiche e religiose, per arrivare allo studio del comportamento all'interno della società.
La giurisprudenza, a mio parere, e in particolare il diritto amministrativo, ben si legano a tale disciplina: in quanto, quest'ultimo, ramo del diritto pubblico e la fisiologica tendenza a perseguirne gli interessi, e nel regolare i rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini.
Entrando nel merito di questa tesi, punto focale è il c.d. Interesse
legittimo. Ma cos'è, concretamente, un interesse legittimo?
Potrei definirlo come situazione giuridica soggettiva che è riconosciuta dal diritto nazionale, ma dovrei anche ricordare, in questa sede, che la
nostra Carta Costituzionale ne ha riconosciuto sì, consapevolmente, la tutelabilità, in una situazione di parità con la categoria concorrente per eccellenza, data dai diritti soggettivi.
Tuttavia, dovrei anche ricordare, che la risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi è stata ammessa soltanto cinquantuno anni dopo la Costituzione Italiana, e ciò grazie a una sentenza, storica, fondamentale, da cui è partita una disciplina di tutela nei confronti della parte lesa: sto alludendo alla già menzionata sentenza numero 500 del 22 luglio 1999, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Da questa sentenza, che ho definito “magistrale”, inizia il mio elaborato.
Quel che ho voluto mettere in risalto, nel mio lavoro, è stato appunto, coerentemente con il titolo scelto, un iter di tutela dell'interesse legittimo stesso, avvalendomi dell'ausilio di complesse, talvolta contraddittorie, e quasi sempre contrastanti, dei Tribunali Regionali, del Consiglio di Stato, e soprattutto, della Corte di Cassazione stessa. Il percorso affrontato è stato oggetto di numerosi interventi del legislatore, e altrettante pronunce di giudici dei vari gradi di giudizio: se non altro, attraverso le sentenze citate, e gli scontri dialettici tra Dottrina e Giurisprudenza, possiamo comprendere meglio la così dibattuta natura dell'istituto dell'interesse legittimo, ora definito come
un'ombra, da Cordero, e quindi, a mio parere, la difficoltosa
affermazione di una tutela del risarcimento del danno in lesione dell'interesse legittimo stesso, è conseguenza fisiologica dell'originalità e della natura controversa dell'istituto stesso.
In questa tesi ho preso in esame la domanda di risarcibilità del danno proposta dal ricorrente sia nel primo grado di giudizio sia in appello, cercando di focalizzarmi sugli istituti a mio avviso, più importanti. Grande spazio è stato dato al divieto dei nova in appello, restrizione sintomatica della criticità storica dell'affermazione dell'istituto stesso dell'interesse legittimo.
Quel che ho voluto dimostrare è che, nonostante il percorso critico e difforme delle istituzioni, l'ordinamento giuridico nazionale ha comunque fornito ai soggetti titolari degli interessi legittimi, gli strumenti giuridici per ottenerne la tutela: e il risarcimento dei danni è la prova concreta di questo.
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CONSIGLIODI STATO, ADUNANZA PLENARIA, DECISIONE 22 OTTOBRE
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Sitografia:
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MARIANNA CAPIZZI, cit. Osservatorio sulla Giurisprudenza
amministrativa, 15 Maggio 2011. www.ildirittoamministrativo.it
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DOTT. LUIGI RUBERTO, CIT. SULLA RISARCIBILITÀ DEGLI INTERESSI LEGITTIMI, in www.luigiruberto.it
CIT. HTTP://WWW.ALTALEX.COM/INDEX.PHP?IDNOT=364 sulla Risarcibilità
RINGRAZIAMENTI
Una citazione di Aristotele ci ricorda che “La legge è la ragione libera
dalla passione”, e con questo principio ben fissato in testa, ancora
diciannovenne e neo diplomata al Liceo Classico, mi apprestavo a iniziare il mio cammino universitario.
Con molte paure e molte responsabilità, visto che sono la prima, tra i componenti della mia famiglia di origine arrivata a questo grado di istruzione, scelgo il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza: una scelta “facile”, compatibile con la mia natura critica e dialettica, che mi avrebbe permesso di realizzare i miei obiettivi.
Il percorso per arrivare al traguardo, tuttavia, è stato arduo ed in salita, ma mai ho pensato di abbandonare ciò che avevo iniziato: lo avrei rimpianto per tutto il resto della mia vita.
Ed eccomi oggi, Lucia Spinelli, Dottoressa in Giurisprudenza: ho scelto di credere nei miei sogni piuttosto che nelle mie paure.
Questo è il primo insegnamento che darò a mio figlio Alessandro che nascerà a breve, non tanto come “giurista”, ma semplicemente come mamma.
Ringrazio il mio relatore, il Prof. Avv. Carmelo D'Antone, che mi ha seguita egregiamente in questo “sprint finale” e mi ha dato la possibilità di essere qui oggi. La mia stima e il mio caloroso grazie vanno dunque a Lei, Professore: grazie per la Sua professionalità, la
Sua cortesia, e soprattutto, la Sua umanità.
Ringrazio, inoltre, tutta la commissione di Laurea, in particolare la mia Correlatrice, la Prof.ssa Valentina Giomi.
Un ringraziamento speciale all'uomo che, ha scelto di condividere con me il resto della sua vita il 4 agosto 2013: mio marito Maurizio. Grazie perchè ci sei sempre, anche quando sei lontano per il tuo lavoro... Grazie per avermi accompagnato in questo cammino, di avermi reso una donna, e a breve, mamma di un bellissimo bambino.
Ti amo, e anche se la Marina Militare ti porta spesso via con sé, ho sempre saputo, da quando stiamo insieme, di essere destinata a dividerti con “lei”.
Un ultimo ringraziamento, ma non per ordine di importanza, va a coloro che più di tutti, hanno sacrificato la loro stessa vita e mi hanno permesso di arrivare ad essere quella che sono: i miei genitori, Mario e Monica. A Voi dedico questo traguardo, la mia Laurea, e vi ringrazio con l'augurio di poter fare per mio figlio quello che Voi avete fatto per me: non mi avrete dato l'intelligenza o la costanza, ma mi avete sempre fornito i mezzi per raggiungere i miei obiettivi, senza mai chiedere niente. Grazie Babbo, Grazie Mamma, a Voi va la mia gratitudine e il mio titolo di Dottoressa in Giurisprudenza.