OPEN GOVERNMENT E OPEN DATA
2. Le politiche di open government
2.4 Open data
Il cambiamento di paradigma nel rapporto tra amministrazione e cittadini si muove sul terreno dell’informazione, che riconosce la rilevanza dei dati e delle informazioni come presupposto delle decisioni pubbliche. Senza la disponibilità di dati, documenti e informazioni non sarebbe possibile rendere effettivo il modello dell’open government.
Se la trasparenza amministrativa, intesa come il diritto a conoscere ma anche a comprendere ciò che si è conosciuto (ARENA) acquista un ruolo fondamentale per lo sviluppo della democrazia, i cittadini
devono poter utilizzare le informazioni detenute dalle P.A. per formarsi un’opinione, sulla base della quale poi operare delle scelte. Per dare attuazione ai principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione occorre fornire al cittadino gli elementi conoscitivi necessari per poter fare scelte e valutare le decisioni prese dalle istituzioni pubbliche. Il modello dell’amministrazione condivisa si lega, dunque, all’utilizzo da parte di cittadini delle potenzialità conoscitive dei dati di provenienza pubblica, diffusi in formato aperto, completi, aggiornati e suscettibili di riutilizzo, cioè senza restrizioni di copyright o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.
In questa prospettiva, l’insieme dei dati in possesso delle P.A. costituisce un giacimento conoscitivo, che si distingue dalle altre fonti per la qualità e quantità dei dati che lo compongono.
L’open data può essere letto in rapporto di complementarità rispetto ai principi dell’open government (PONTI), in quanto la disponibilità di informazioni consente forme di collaborazione e di rielaborazione della conoscenza. Di conseguenza aprire i dati alla disponibilità dei cittadini è un fattore di sviluppo, sia democratico che economico, delle società contemporanee.
Un dato può definirsi il mezzo su cui viaggia u ’ elementare. Il valore dei dati grezzi aumenta sensibilmente quando questi vengono incrociati, dal momento che la loro combinazione è in grado di restituire un’informazione sempre più complessa. I dati possono essere intesi come singoli pezzi di informazioni di qualsiasi natura (immagini, numeri, definizioni testuali, mappe, audio etc.) che sono descrizioni dirette di fatti o sono strettamente legate ai fatti e, come tali, non sono protetti da copyright, ma sono riproducibili senza ambiguità quando il metodo utilizzato per generarli è noto in tutti i suoi dettagli (FIORETTI). Secondo la definizione fornita dalla Open Knowledge Foundation (OKF), gli open data “possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, con la sola limitazione della richiesta di attribuzione dell’autore e della redistribuzione allo stesso modo”. Si passa quindi dalla libera accessibilità dei dati della P.A. alla libera condivisione e riutilizzazione degli stessi da parte di soggetti terzi.
Secondo il paradigma tracciato dal Presidente Obama, infatti, il dato diventa “aperto” se, una volta pubblicato, è “easily available to entrepreneurs, researchers, and others who can use those files to generate new products and services, build businesses, and create jobs”. Ossia, quando diventa utilizzabile, anche per scopi commerciali. L'open data è funzionale al settore privato, in quanto costituisce una risorsa per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. I dati, infatti, avendo un valore intrinseco, possono essere rielaborati e combinati in modo creativo da privati, istituti di ricerca ed imprese. Le amministrazioni quindi devono pubblicare le informazioni online, utilizzando un formato aperto che possa essere leggibile dagli elaboratori e reso disponibile al pubblico in modo che sia permesso il riuso dell’informazione veicolata. In altri termini, l’open data punta a stimolare l’utilizzo delle informazioni rese disponibili senza costi, con licenze aperte,
consentendone la massima utilizzazione per creare applicazioni utili ai cittadini nella loro vita quotidiana (to create applications useful to citizens in their everyday lives).
Nello svolgimento delle loro attività istituzionali le pubbliche amministrazioni producono, raccolgono, organizzano numerose informazioni che possono essere il risultato di specifiche attività di rilevazione condotte dalle stesse, come il catasto, oppure prodotte nell'adempimento di specifici obiettivi. Spesso tali informazioni interessano il cittadino, in quanto sono riutilizzabili per finalità conoscitive diverse, al punto che si può parlare di interesse pubblico; per questo motivo l'accesso a tali informazioni dovrebbe essere riconosciuto come un diritto, secondo il principio per cui i cittadini sono i proprietari ultimi dei dati, oltre ad essere la fonte primaria delle indagini e delle raccolte. Alla base della dottrina open data, in altri termini, sta la considerazione per cui i dati prodotti dalle P.A. in quanto finanziati da denaro pubblico devono ritornare ai contribuenti – e alla comunità in generale – sotto forma di dati aperti e universalmente disponibili.
Parte dagli stessi presupposti anche la Carta dei Dati Aperti del G8 (Open Data Charter, del giugno 2013), in base alla quale “l’accesso ai dati consente agli individui e alle organizzazioni di sviluppare nuove idee e innovazioni che possono migliorare le vite degli altri e aiutare a ridurre il flusso delle informazioni all’interno e tra gli Stati”. Nell’ottica della Carta i principi che guidano l’apertura dei dati sono la trasparenza e la creazione di valore attraverso i dati aperti, il cui utilizzo può portare allo sviluppo di nuove applicazioni, anche mischiando dati provenienti da fonti diverse (mash-up).
Il Codice ll’A Digitale, nella versione seguita all’ultima modifica (avvenuta con il d.lgs. n. 217/2017) definisce all’articolo 1 comma 1 lett. l-bis) il formato aperto come un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; la successiva lettera l-ter) definisce le caratteristiche dei dati di tipo aperto, i quali devono essere resi disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato. I dati devono essere accessibili attraverso le tecnologie ICT, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori. I dati, infine, devono essere resi disponibili gratuitamente.
Il legislatore ha affrontato il tema sia nel quadro della disciplina dell’amministrazione digitale, sia in quella dell’open data government, in particolare nel Codice della Trasparenza, che è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione relativa all’obbligo di pubblicare gli atti, i documenti e le informazioni soggetti a regime di pubblicità obbligatoria in formato elettronico, elaborabile e in formati di dati aperti (art. 35 comma 1 lett. f) legge n.
190/2012). Il Codice, all’articolo 1 comma 1, prevede che la trasparenza debba essere intesa
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. L’articolo 6 prevede che le amministrazioni garantiscano la qualità delle informazioni assicurandone l'integrità, l’aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, l’accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Il successivo articolo 7 dispone che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati in formato di tipo aperto, secondo la disciplina del CAD e siano riutilizzabili. L’articolo 7 bis (introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 97/2016) chiarisce, poi, che gli obblighi di pubblicazione dei dati comportano la possibilità della loro diffusione attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo, fermo restando il rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
Al Capo II sono elencati, infine, i dati e le informazioni che le P.A. devono rendere disponibili obbligatoriamente tra i quali quelli relativi all’organizzazione, quelli concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, o i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.