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3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI

3.1 OPERAZIONI DI RECUPERO

La Ditta ARCA intende effettuare le attività di recupero dei rifiuti come di seguito descritte, svolte come da autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06.

Operazione R13 - messa in riserva tal quale (rifiuti in ingresso e/o prodotti) e R13 funzionale al trattamento

Questa operazione consiste nell’accumulo di rifiuti in ingresso aventi il medesimo CER e provenienti dallo stesso produttore; in uscita i rifiuti manterranno il medesimo CER dell’ingresso e possono essere destinati alle seguenti fasi:

Trattamenti presso terzi, lo stoccaggio effettuato sarà una “sola messa in riserva” che permette alla Ditta di ottimizzare i viaggi verso l’impianto di destinazione effettuandoli a pieno carico;

Trattamenti R12 in situ, lo stoccaggio è funzionale al trattamento.

Gli operatori dopo aver verificato la conformità del carico1 procederanno con lo svolgimento di questa operazione avendo cura di garantire la separazione di partite identificabili con codici CER diversi.

Operazione R12 – scambio di rifiuti preliminari al trattamento

La Ditta intende svolgere una serie di operazioni di trattamento che sono identificabili, ai sensi della nota 7 dell’allegato C alla parte IV del D.lgs. n.152/06 e s.m.i., con la sigla R12.

1 Per il caso di R13TQ, lo scarico a terra per la verifica della conformità del carico non viene effettuata nei seguenti casi:

1. il fornitore/produttore è pre-qualificato, ed il processo che ha generato il rifiuto non è caratterizzato da variabilità nel tempo 2. qualora il trasportatore abbia caricato il rifiuto all’interno del mezzo, verificando in opera la conformità del carico.

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Questo documento costituisce proprietà intellettuale di Studio Calore Srl e come tale non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso scritto dell’autore (legge 22/04/1941 n°633, art. 2575 e segg. C.C.)

Sostanzialmente si tratta di operazioni di valorizzazione del rifiuto (ad eccezione dell’accorpamento) che tuttavia non permettono di raggiungere gli standard necessari tali per cui si verifichi la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184ter. Le operazioni R12 vengono svolte nelle apposite aree di trattamento. Di seguito si riportano i dettagli delle attività rientranti in questa definizione:

A: accorpamento di due o più rifiuti identificati dallo stesso CER ma prodotti da soggetti diversi;

EI: eliminazione delle frazioni estranee di rifiuto in ingresso;

SC: selezione e cernita dei rifiuti che sono costituiti da materiali di diverse merceologie al fine di separare flussi valorizzati omogenei per composizione ed avviarli a successive operazioni di recupero;

TRECCIA: triturazione, macinazione, selezione e cernita del rifiuto “traccia da cartiera” che avrà una linea di trattamento dedicata costituita da macchine tecnicamente connesse e consequenziali atte a valorizzare il rifiuto in ingresso;

MIX: miscelazione dei rifiuti non in deroga all’art. 187 per filiera merceologica;

RV: riduzione volumetrica mediante pressatura o triturazione dei rifiuti.

OPERAZIONE R12A: accorpamento

Questa operazione si sostanzia nell’accumulo con commistione di partite di rifiuti, caratterizzate dall’essere identificabili con lo stesso CER ma provenienti da Produttori diversi, finalizzata all’ottimizzazione della logistica. Il rifiuto sottoposto a questa operazione manterrà il codice CER originario.

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OPERAZIONE R12EI: eliminazione delle impurezze

Questa operazione rappresenta la prima fase del ciclo di trattamento per tutte le tipologie di rifiuti oggetto della gestione e prevede la separazione di eventuali frazioni merceologicamente estranee al CER assegnato al rifiuto, presenti come impurezze o manufatti/oggetti rinvenuti al suo interno quali imballaggi o manufatti/oggetti come apparecchiature elettriche di piccole dimensioni, pneumatici, spezzoni di cavi eccetera. Qualora rientrino nelle tipologie gestite verranno destinati all’area più idonea per successivi trattamenti; in caso contrario saranno accumulati nelle aree destinate ai rifiuti esitati dal trattamento presso Impianti Terzi ed identificati con il CER più idoneo.

Il flusso principale di rifiuto ottenuto, che mantiene il codice CER originario, viene messo in riserva, mentre le impurezze immediatamente evidenti, dopo essere state identificate con il CER più idoneo, sono avviate a trattamento in loco, se autorizzato, o presso terzi previo stoccaggio.

Per valutare la coerenza della presenza delle impurezze la Ditta ARCA intende fare riferimento agli standard indicati nelle tipologie del DM 05/02/1998 e s.m.i. nelle quali sono ricompresi i CER gestiti o rifiuti similari per merceologia e provenienza.

Qualora già in sede di conferimento la presenza di queste frazioni sia verificato essere oltre le soglie indicate nelle tipologie del DM 05/02/1998 individuate come sopra, il rifiuto non corrisponde al CER assegnato dal produttore e ciò comporterà l’attivazione della procedura di respingimento del carico totale o parziale.

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OPERAZIONE R12SC: selezione e cernita

Questa operazione viene svolta nei rifiuti che sono costituiti da materiali di diverse merceologie, al fine di separare flussi valorizzati omogenei per composizione ed avviarli a recupero.

Questo trattamento raggiunge un livello di efficienza maggiore:

• per i rifiuti cartacei, dove può arrivare ad individuare flussi omogenei di materiali cartacei qualitativamente differenti, tipicamente in base ai gruppi distintivi di cui alla UNI EN 643 (Gruppo 1: qualità ordinarie; Gruppo 2: qualità medie;

Gruppo 3: qualità superiori; Gruppo 4: qualità Kraft; Gruppo 5: qualità speciali);

• per i rifiuti plastici, dove può arrivare ad individuare flussi omogenei di plastiche con particolari caratteristiche;

tipicamente vengono identificati e separati i tipi di polimero di cui sono costituite e successivamente in base al colore, in caso di quantitativi rilevanti e opportunità economica;

• per i rifiuti legnosi, dove può arrivare ad individuare flussi omogenei di rifiuti di legno definiti di 1°scelta (ad esempio quelli dei bancali, circa l’80%) e quelli di 2°scelta.

I flussi così prodotti saranno identificati dalle frazioni valorizzate identificate con CER 1912XX e quello dei rifiuti non selezionabili, residuali, identificati dal CER 191212. Nell’eventualità in cui dovessero esitare materiali qualificabili con codici EER non trattabili in impianto, gli stessi verranno stoccati nelle aree identificate in planimetria per essere successivamente allontanati ad impianti terzi.

OPERAZIONE R12TRECCIA: selezione e cernita del rifiuto “treccia da cartiera”

La nuova linea di trattamento del rifiuto “treccia di cartiera”, per la quale si chiede modifica dell’autorizzazione attualmente in essere, sarà collocata all’interno del capannone e verrà attivata unicamente in orario notturno (salvo per l’operazione di triturazione primaria propedeutica al trattamento).

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La linea di trattamento si configura come un’operazione di R12TRECCIA che permetterà di ottenere le frazioni valorizzate di rifiuti ferrosi e rifiuti plastici.

La linea sarà composta da:

- n.1 trituratore;

- n. 1 mulino a martelli;

- n. 1 tamburo magnetico;

- n. 1 separatore densimetrico ad aria con sistema a zig-zag;

- n. 6 nastri trasportatori;

Il rifiuto, identificato dal CER 030307 è preliminarmente sottoposto a triturazione, per ridurne la pezzatura, a circa 150 mm (1), al fine di agevolarne le successive fasi di trattamento. L’operazione sarà svolta in orario diurno e il materiale esitato verrà temporaneamente stoccato in cassoni scarrabili in apposite aree esterne dell’impianto in attesa di essere sottoposto alle successive fasi durante le ore serali/notturne.

Il rifiuto triturato verrà quindi caricato tramite l’ausilio di ragno meccanico sul nastro trasportatore che si trova ad inizio della linea e da qui convogliato fino al mulino a martelli (2), dove sarà macinato riducendone ulteriormente le dimensioni a circa 25 mm.

Sequenzialmente al mulino, un tamburo magnetico (3) consentirà una prima divisione della frazione ferrosa da quella plastica. Quest’ultima, cadendo per gravità su di un primo e un secondo nastro, verrà trasporta nel primo cassone scarrabile, posizionato a sud, con il quale sarà poi allontanata e conferita ad impianto di destino (6).

La frazione di materiale ferroso, contenente ancora molte impurità, tramite ulteriore nastro trasportatore, verrà quindi condotta all’interno del separatore densimetrico ad aria. Il materiale viene inserito dall’alto del separatore, in presenza di un flusso d’aria controcorrente alla caduta. In questo modo, la frazione più pesante, quella ferrosa, discendendo attraverso il canale c.d. “zig-zag” e colpendo le pareti dello stesso, cadrà su di un nastro che la trasporterà al cassone scarrabile posizionato a nord-est (5). La frazione più leggera invece, costituita principalmente da frammenti plastici, tramite il flusso d’aria precedentemente citato, verrà convogliata su di un altro nastro trasportatore e da qui depositata in un cassone scarrabile dedicato (6).

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A presidio della nuova linea sarà installato un nuovo impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni generate nella fase di triturazione e macinazione e per l’intercettazione di eventuali dispersioni dal separatore densimetrico (scrubber a umido – A).

Di seguito viene rappresentato lo schema di operativo della nuova linea di selezione e cernita in planimetria:

Per una descrizione puntuale dei nuovi presidi alle emissioni si rimanda al capitolo 7.

OPERAZIONE R12MIX: miscelazione dei rifiuti non in deroga all’art. 187 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.

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Questa operazione consiste nell’accumulare insieme rifiuti costituiti dallo stesso materiale ed aventi le stesse caratteristiche fisiche.

Tale attività, riguardando esclusivamente rifiuti non pericolosi, non in deroga ad alcuna delle norme contenute nell’art. 187 del D.lgs. n.152/06 e s.m.i..2

La miscelazione sarà effettuata esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni (si veda DGRV n. 119/2018 del 07/02/2018) ed in particolare:

p.to 4.1 Principi Generali

1) Ciascun rifiuto da sottoporre a miscelazione deve essere caratterizzato, con riguardo, tra l’altro, al ciclo produttivo di provenienza, alle materie prime in esso impiegate e agli eventuali contaminanti presenti;

2) i rifiuti da sottoporre a miscelazione devono essere compatibili tra loro e reciprocamente inerti al fine di evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

3) è vietata la miscelazione che comporta la riduzione dei contaminanti al di sotto della soglia di concentrazione fissata per l’attribuzione della specifica caratteristica di pericolo; pertanto in presenza di almeno un rifiuto pericoloso, è vietata la miscelazione al solo scopo di declassare i rifiuti mediante diluizione della loro concentrazione di inquinanti tale da rendere la miscela non pericolosa o perdere una caratteristica di pericolo; ne consegue che la miscela deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso e, per contro, alla luce del punto (2) e dei principi di corretta gestione ambientale, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

4) la miscelazione deve essere effettuata in funzione del successivo trattamento/destino, tra rifiuti idonei e

2 Si riporta ad esempio il caso del legno: nella stessa area di stoccaggio post trattamento, con CER 191207, possono essere miscelati i seguenti rifiuti provenienti da queste tre filiere:

1. CER 150103 in R13TQ e/o a seguito del trattamento di R12EI, per poi essere conferito a terzi;

2. CER 191207 proveniente dal trattamento di R12SC del CER 150106;

3. CER 191207 proveniente da terzi.

Quindi la creazione di una partita omogenea dello stesso rifiuto con origine diversa.

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compatibili con il medesimo, e specificatamente:

a) l’impianto di destino deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela, salvo che il gestore non rappresenti, nell’ambito istruttorio, gli elementi

tecnici che consentano valutazioni diverse;

b) la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento cui il singolo rifiuto dovrebbe essere sottoposto né causare l'applicazione di operazioni ambientalmente non corrette; non è pertanto ammissibile la miscelazione che comporta la riduzione dei contaminanti, che non sono oggetto di trattamento presso il successivo impianto, al di sotto della soglia di concentrazione prevista per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dai trattamenti effettuati presso il medesimo impianto; ne consegue che, fermo restando quanto previsto al punto (3), è ammessa la miscelazione che consente, attraverso la diluizione, di ricondurre i contaminanti che saranno oggetto di trattamento presso il successivo impianto alle concentrazioni idonee ai processi in esso previsti;

c) ai sensi dell’art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, è vietata la diluizione di rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità della discarica;

d) per il recupero di materia, in aderenza ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, è ammessa esclusivamente la miscelazione tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che possono essere recuperate congiuntamente, salvo che il gestore non rappresenti, nell’ambito istruttorio, gli elementi tecnici che consentano valutazioni diverse;

5) la miscelazione deve garantire la medesima efficacia del recupero o dello smaltimento successivi rispetto all’invio dei rifiuti separatamente;

6) la miscelazione deve tenere in considerazione le specifiche indicazioni relative a particolari categorie di rifiuti, che necessitano, per il loro recupero/smaltimento, di specifiche modalità gestionali (imballaggi, RAEE, batterie, etc);

non sono ammesse miscelazioni tra rifiuti contaminati da amianto, da sostanze che eccedono i limiti di cui al Reg.

850/2004 e rifiuti sanitari a rischio infettivo con altri rifiuti non appartenenti a dette tipologie; la miscelazione di rifiuti all’interno della medesima tipologia è soggetta a specifica valutazione istruttoria in ordine alle dotazioni impiantistiche;

7) prima dell’invio all’impianto di destino, ogni singolo lotto di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzato; la caratterizzazione è a carico del gestore dell’impianto che ha eseguito la miscelazione, configurandosi come nuovo produttore, tenuto conto che le miscele non sono rifiuti regolarmente generati (non essendo l’attività di miscelazione un ciclo produttivo costante), salvo che nell’ambito istruttorio non siano rappresentati gli elementi tecnici che consentano valutazioni diverse;

8) la miscelazione tra rifiuti e sostanze/materiali deve essere specificatamente autorizzata, tenuto conto delle valutazioni circa la finalità e le implicazioni sul successivo trattamento/destino (in particolare per quanto concerne il recupero di materia).

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In tutti i casi in cui tale operazione è svolta, la finalità è quella di ottenere una miscela di rifiuti costituiti dallo stesso materiale: nella miscela saranno compresi rifiuti provenienti dalle altre operazioni di R12 caratterizzati da omogeneità di caratteristiche o rifiuti identificati con CER diversi provenienti da altri produttori ma che sono costituiti da un materiale omogeneo o con le stesse specifiche.

I gruppi per i quali viene effettuata la miscelazione sono:

 CARTA: miscele di rifiuti di carta 191201;

 PLASTICA: miscele di rifiuti di plastica 191204;

 LEGNO: miscele di rifiuti di legno 191207.

Operativamente la miscelazione sarà effettuata meccanicamente utilizzando i caricatori in uso alla Ditta per la movimentazione dei rifiuti; i flussi esitati saranno accumulati in modo separato in cassoni scarrabili o cumulo in attesa di essere avviati a successivi trattamenti in situ o presso terzi.

OPERAZIONE R12RV: riduzione volumetrica mediante triturazione - 2 linee

Questa operazione è effettuata mediante due impianti di triturazione distinti per:

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 rifiuto in ingresso “treccia di cartiera” identificato dal CER 030307, al fine di ottimizzare i successivi trattamenti descritti nel paragrafo R12TRECCIA;

 i rifiuti esitati dal trattamento identificati con il CER 191212 al fine di ottimizzare il trasporto verso i destini a valle.

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