Capitolo 2: Il principio “un’azione un voto” e le sue deviazioni nell’evoluzione
2 Le deviazioni dal principio di proporzionalità nel panorama europeo
2.2 L’ordinamento tedesco
Il quadro normativo tedesco si discosta notevolmente dagli ordinamenti di Italia e Francia, in relazione al diritto di voto nelle società di capitali.
Il testo normativo di riferimento, l’Aktien Gesetz (datato 6 settembre 1965) e sue successive modifiche, prescriveva il rispetto del principio di proporzionalità, quale norma dispositiva per la scelta di un metodo di correlazione dei diritti di voto e consentiva tuttavia l’emissione di diverse categorie di azioni con differenti diritti, in particolare riguardo l’attribuzione di diritti patrimoniali190 191 (ad esempio era data facoltà di emettere azioni privilegiate senza diritto di voto a condizione che l’importo di detti strumenti non fosse superiore al 50% del capitale sociale192).
Nell’ordinamento tedesco, fino all’entrata in vigore del Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich del 1998, era consentita l’emissione di azioni a voto plurimo esclusivamente previa autorizzazione ministeriale, al fine di garantire sia un maggior livello di trasparenza nella struttura proprietaria sia il rispetto del principio di proporzionalità tra la quota di capitale detenuta in una società e i diritti di voto connessi a tale quota. Dopo tale data, alle società che avevano emesso azioni a voto plurimo veniva concesso un periodo di cinque anni (ossia sino al 1° giugno 2003) entro il quale dovevano effettuare un riacquisto di azioni proprie. Altrimenti, tali società, nel caso desiderassero mantenere in uso tale categoria di azioni, dovevano ottenere una delibera favorevole da parte dell’assemblea dei soci da adottarsi a maggioranza di almeno dei tre quarti del capitale sociale (ad esclusione dei possessori di azioni a voto multiplo)193.
190 Sez.11 (Classes of Shares), l’Aktien Gesetz: “Shares may confer different rights, in particular with regard to the distribution of profits and assets. Shares conferring identical rights shall constitute one class”.
191 v. CAHN A., DONALD D., Comparative Company Law, Cambridge, 2010; RADO, Comparative Company Law, Saarbrücken, 2011.
192 Sez. 139 (Nature), l’Aktien Gesetz: “(1) Shares that carry the benefit of a cumulative preference right with respect to the distribution of profits may be issued without voting rights (nonvoting preferred shares). (2) Non-voting preferred shares may be issued only up to an amount corresponding to half of the share capital”.
Per quanto riguarda le società di capitali chiuse, l’ordinamento tedesco permette a queste di stabilire tetti massimi all’esercizio del diritto di voto in assemblea194. Invece, in caso di società aperte è previsto che ad ogni azione venga riconosciuto il diritto a un voto, ad eccezione delle azioni privilegiate che privano il titolare del diritto di voto195.
In riferimento a quest’ultime, esse godono di una tutela particolare da parte del legislatore: qualora la società non provveda al pagamento dei dividendi per determinati periodi di tempo (opportunamente prestabiliti al momento dell’emissione) o nel caso non vengano pagati gli importi arretrati insieme all’intero dividendo per il medesimo periodo, il titolare delle azioni privilegiate acquisisce il diritto di voto e che i voti acquisiti dallo stesso vengano computati al fine del calcolo delle maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto196. Tale diritto permane in capo al titolare fino a quando l’importo complessivo non sia stato pagato197.
L’ordinamento tedesco prevede poi che in caso siano prese decisioni da parte degli azionisti ordinari della società, volte a eliminare o limitare le condizione di favore sul piano patrimoniale di cui godono gli azionisti privilegiati, a quest’ultimi venga richiesto di esprimere il proprio consenso. Consenso che potrà essere manifestato attraverso una delibera speciale da parte dell’assemblea degli azionisti titolari di azioni privilegiate, con una maggioranza del 75% dei voti espressi198.
194 v. FERRARINI G., 2006. 195 v. CAHN A., DONALD D., 2010. 196 v. CAHN A., DONALD D., 2010.
197 118 Sez. 140 (Rights of Preferred Shareholders), Aktien Gesetz: “(2) If the preferred dividend is not paid or not paid in full in any given year and if the amounts in arrear are not paid in the next following year, together with the full preferred dividend for such year, the holders of preferred shares shall have voting rights until the amounts in arrear have been paid. In such case, the preferred shares shall also be taken into account in computing any capital majority required by law or the articles”.
198 119 Sez. 141 (Cancellation or Restriction of Preference Rights), Aktien Gesetz: “(1) Any resolution cancelling or restricting a preference right shall require the consent of the holders of preferred shares in order to be effective. (2) Any resolution to issue preferred shares that are to enjoy priority over or the same rights as non-voting preferred shares in respect of the distribution of profits or assets, shall also require the consent of the holders of preferred shares. Such consent shall not be required if such issue was expressly reserved when the preference right was granted or, if the voting rights were later excluded, when such exclusion was made, provided, in any such case, that the subscription rights of the holders of preferred shares are not excluded. (3) The holders of preferred shares shall, at a separate meeting, resolve on whether or not to grant such consent by separate resolution. Such resolution shall require a majority of not less than three-fourths of the votes cast. The articles may neither provide for any other majority nor prescribe any additional requirements. If the resolution
La stessa procedura dovrà essere rispettata in caso di emissione di nuove azioni privilegiate, la cui titolarità conferisce il diritto al godimento degli stessi benefici patrimoniali di quelle in vigore in precedenza199.
Dall’analisi svolta per conto della Commissione Europea nel 2007, risulta come la Germania sia caratterizzata da un’elevata avversione nei confronti sia della minaccia di takeover ostili effettuati da operatori esteri volti ad acquisire il controllo di imprese nazionali, sia verso il rischio di concentrazione del controllo in mano a pochi soggetti, per evitare di compromettere l’efficienza dei meccanismi del mercato finanziario200.