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Alla chiusura dell’udienza, il giudice provvede sulla richiesta «con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell’art. 292 del codice di procedura penale»

(art.45 comma 2).

Il provvedimento che accoglie la richiesta interdittiva del pubblico ministero dovrà contenere a pena di nullità150 rilevabile anche d’ufficio

tutti gli elementi (con gli opportuni adattamenti) indicati dalla norma codicistica: le generalità dell’ente imputato o quanto altro valga ad identificarlo; la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate; l’esposizione e l’autonoma

valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli

elementi in fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione dell’illecito; l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali

150 Si è statuito che l’omessa indicazione nell’ordinanza cautelare del nominativo del legale rappresentante della società non comporta la nullità del provvedimento, in quanto una tale patologia non è prevista esplicitamente da alcuna norma ,né, dall’altra parte, l’omessa indicazione del rappresentante impedisce di individuare l’ente attraverso la sua denominazione. Cass., sez. VI, 23 giugno 2006, La Fiorita s.c.a.r.l. http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/.

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essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione dell’illecito; l’esposizione e l’autonoma valutazione dei

motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa ,nonché, in caso di misura di massimo rigore (interdizione dall’esercizio dell’attività),l’esposizione e l’autonoma valutazione delle

concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure; la data e la sottoscrizione del giudice151. Nell’ordinanza cautelare deve essere indicato, altresì, il tempo di durata dell’interdittiva applicata all’ente nel caso concreto, determinato dal giudice nel rispetto dell’art.51 comma 1 e quindi in misura comunque

non superiore a un anno.152

Come già menzionato, occorre che il giudice espliciti i motivi per i quali ha ritenuto non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, adempimento prescritto espressamente a pena di nullità e particolarmente confacente alla prevista partecipazione attiva dell’interessato alla procedura cautelare,

mediante il contraddittorio preventivo. Proprio tale caratteristica della procedura camerale giustifica l’orientamento della giurisprudenza che

esige un onere motivazionale rigoroso; infatti viene esclusa la possibilità

151 La giurisprudenza si è occupata in alcune occasioni della legittimità dell’ordinanza cautelare a carico dell’ente, sotto il profilo del rispetto dell’art.292c.p.p., richiamato dall’art.45 comma 2. Ha, ad esempio, chiarito che, in caso di azione cautelare congiunta nei confronti dell’indagato e della società, «è necessario che il rinvio al provvedimento adottato nei confronti della persona fisica sia integrato dall’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa nell’udienza in contraddittorio fissato ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n.231 del 2001 prima dell’emissione dell’ordinanza cautelare. In mancanza, l’ordinanza deve ritenersi nulla» Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/03/2013, n. 10903 (rv. 254719) Rosi Leopoldo s.p.a.; CED Cassazione, 2013 Fisco on line, 2013; già Cass., sez. VI, 23 giugno 2006, La Fiorita s.c.a.r.l.

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di una motivazione per relationem ai contenuti dell’ordinanza cautelare disposta nei confronti della persona fisica presunta autore del reato presupposto. I requisiti giustificativi della misura devono essere frutto di un’autonoma valutazione del giudice secondo il modello di motivazione rafforzata al fine di rendere effettivo il diritto di difesa dell’ente.

Una volta emessa, l’ordinanza cautelare è depositata nella cancelleria del giudice, comunicata al pubblico ministero e notificata all’ente o al suo

difensore allo scopo di rendere possibile l’esecuzione della misura interdittiva applicata. Ai sensi dell’art. 84 il provvedimento cautelare che

applica misure interdittive deve essere comunicato (a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso) alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull’ente153.

La notificazione dell’ordinanza all’ente è di competenza del pubblico

ministero ex art. 48. La disciplina della sua comunicazione al pubblico ministero e notifica al difensore dipende, invece, dal particolare contesto

153 Nel caso deciso da Cass., sez. II, 21 marzo 2017, Vescovi Renzo s.p.a., in sede cautelare erano state individuate nell’Autorità nazionale anticorruzione e nella Camera di commercio le autorità che esercitano poteri di vigilanza e controllo sull’ente destinatario della misura e, in conseguenza, era stato indicato il termine di durata della misura dal momento della iscrizione del provvedimento nei registri dell’ANAC. La Corte ha accolto il ricorso dell’ente e annullato l’ordinanza, ritenendo «il provvedimento impugnato non… coerente con il dispositivo di cui agli artt. 48 e 51 comma 3 d.lgs.231 del 2001 che prevede la decorrenza della misura cautelare dalla data di notifica dell’ordinanza cautelare all’ ente, analogamente a quanto previsto per l’esecuzione delle sanzioni interdittive»; è un errore assumere « a criterio di valutazione dell’efficacia del provvedimento, la sua comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, che non ha, peraltro, effetto costitutivo ma di mera pubblicità-notizia, funzionale all’esercizio di poteri di controllo e vigilanza che all’Autorità competono, poiché è necessario e sufficiente, ai fini di efficacia dell’ordinanza interdittiva cautelare, che questa sia stata notificata all’ente, efficacia che rinviene adeguata sanzione-in caso di violazione- nel disposto di cui al richiamato art.23 che stende la sanzione penale ivi prevista anche alla trasgressione degli obblighi o ai divieti inerenti alla misura» M. Ceresa, Gastaldi, op.cit., pag. 131.

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processuale nel quale sia stata pronunciata l’ordinanza154. L’effetto principale della notifica è quello di sottoporre l’ente alle interdizioni che

integrano il contenuto della misura applicata nonché agli obblighi e ai divieti ad essa inerenti; la loro violazione dà vita alla fattispecie di reato sancita e punita dall’art. 23 comma 1 e, se il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, comporta anche l’applicazione di

sanzioni amministrative (pecuniaria cui si aggiunge, nel caso in cui l’ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante, quella

interdittiva) stabilite dalla norma ( art. 23 commi 2 e 3).

Dalla notifica155 dell’ordinanza cautelare derivano ulteriori effetti: essa

individua il dies a quo sia per la decorrenza del termine di durata della misura, come fissato dal giudice, sia per l’impugnazione del provvedimento mediante la proposizione dell’appello.

Bisogna adesso chiedersi quali effetti esplichi l’ordinanza a carico dell’ente sull’eventuale azione cautelare nei confronti della persona fisica. A questo proposito, si è osservato che l’avvenuta adozione di cautele

interdittive a carico della societas preclude la possibilità di incidere sulla libertà personale dell’imputato, qualora si voglia perseguire la stessa

154 Se la decisione del giudice è stata adottata in udienza preliminare o in dibattimento già in corso di svolgimento, operano rispettivamente, le disposizioni degli artt.424 e 548 c.p.p. Ove, invece, sia stata fissata apposita udienza(art. 47 comma 2) l’adempimento è regolato dall’art. 127 comma 7 c.p.p., norma dettata per i provvedimenti emessi in camera di consiglio: la sua applicazione va preferita a quella dell’art.293 comma 3 c.p.p. che è invece suggerita da una parte della dottrina a proposito della notifica dell’ordinanza al difensore dell’ente.

155 La notifica dell’ordinanza alle autorità di controllo e vigilanza prescritta ai sensi dell’art. 84 d.lgs. ha la diversa finalità di attivare i poteri di controllo.

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finalità di prevenzione speciale ex art. 274 c.p.p. lett. c156. Questo perché l’azione cautelare volta ad inibire la potenziale attività illecita del soggetto

collettivo viene considerata sufficiente ad evitare anche le possibili condotte delittuose di chi si ritiene abbia agito e potrebbe agire nuovamente per conto dell’ente. Dunque, l’adozione di una misura interdittiva nei confronti dell’ente presuppone aver escluso, in chiave prognostica, che l’autore del reato base abbia agito nel proprio esclusivo

interesse. Secondo la tesi riportata, a fronte dell’azione cautelare sulla

societas, residuerebbe la possibilità di agire sulla libertà della persona

fisica solo ove risultino perseguibili le esigenze cautelari del pericolo di fuga o di inquinamento probatorio; e qualora il provvedimento emesso nei confronti del soggetto collettivo fosse successivo a quello adottato per la persona fisica ex art. 274 c.p.p. lett. c, si imporrebbe un contestuale provvedimento di revoca di quest’ultimo157. Si fa tuttavia notare che

l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’imputato per

finalità di prevenzione potrebbe giustificarsi in relazione a reati sempre inerenti all’ambito di interesse dell’ente e tuttavia riconducibili a settori

aziendali non presi in considerazione dalla misura interdittiva158. In tal caso, vi sarebbe spazio per agire in via cautelare nei confronti dell’imputato, nonostante siano già state applicate misure interdittive in

156 M. Ceresa -Gastaldo, Il processo alle società nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Torino, 2002.cit., p. 43.

157 M. Ceresa -Gastaldo, Il processo alle società, cit., p. 44.

158 Così G. Fidelbo, Le misure cautelari, in AA. VV. (a cura di G. Lattanzi), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, II ed., Giuffrè, 2010, p. 529.

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capo all’ente. Non sembra ipotizzabile sul punto una soluzione

precostituita: essa va arguita di volta in volta in base alle circostanze del caso concreto, ferma restando l’inopportunità di incidere sulla libertà

personale degli indagati, qualora le esigenze cautelari perseguite siano realizzabili attraverso l’esclusivo ricorso allo strumento interdittivo nei confronti dell’ente.159

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