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LA DIMENSIONE TRANSNAZIONALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI IN EUROPA:

1.1   P REMESSA : IL DIALOGO SOCIALE EUROPEO E LA CONTRATTA-

ZIONE COLLETTIVA.

Nel considerare il dialogo sociale europeo ed, in particolare, il fenomeno della con- trattazione collettiva aziendale transnazionale, è necessario svolgere preliminarmente un chiarimento di natura metodologico. Il concetto di dialogo sociale europeo, infatti, richiama attualmente un metodo di regolazione sociale dotato di una propria giuridicità con, in aggiunta, tutta una serie di caratteristiche estremamente peculiari e difficili da classificare 294.

Al riguardo, peraltro, come è stato opportunamente osservato, dietro la difficoltà di inquadrare correttamente l’espressione “dialogo sociale” si ritroverebbe “la tenden- ziale vocazione del dialogo sociale e delle sue declinazioni a integrare o a compensare i

294 Si v. in particolare A.LO FARO, Funzioni e finzioni della contrattazione collettiva comunitaria. La con- trattazione collettiva come risorsa dell’ordinamento giuridico comunitario, Giuffrè, Milano, 1999, passim; A.ALAIMO,

B.CARUSO, Dialogo sociale e negoziazione collettiva nell’ordinamento europeo (Parte I), Argomenti di Diritto del Lavoro, 2012, 6, pp. 1136-1143.

vuoti o i limiti di natura istituzionale e/o di identità socio-politica del processo di inte- grazione europea, sino a proporsi quale surrogato funzionale dei principi di democrazia sociale, economica e politica” 295.

Nell’ordinamento giuridico europeo le relazioni negoziali tra le parti sociali ten- dono infatti a presentarsi ed a porsi in modo estremamente variegato e sicuramente più ampio di quelle che invece caratterizzano i sistemi di relazioni industriali nazionali. Più in particolare, il concetto di dialogo sociale europeo viene spesso utilizzato per fare riferimento a diverse realtà quali il processo di consultazione delle parti sociali da parte dalla Commissione europea, la concertazione tripartita tra le parti sociali e le istituzioni europee ed, ancora, le azioni di negoziazione autonoma tra le parti sociali 296.

In aggiunta, è importante ricordare che il dialogo sociale costituisce un capitolo molto importante del processo di integrazione dell’Unione europea, anche se, fin dalle origini, fortemente calato all’interno di un quadro in gran parte istituzionalizzato e de- bolmente ancorato alle tradizioni fondamentali dei sistemi nazionali di negoziazione collettiva 297. A questo riguardo, infatti, lo stesso riconoscimento del ruolo delle parti sociali e della possibilità che queste ultime intarprendano delle relazioni convenzionali, avvenuto fin dalla prima riforma del Trattato di Roma con l’Atto Unico europeo del 1986, presenta delle caratteristiche del tutto peculiari e difficilmente riconducibili alle dinamiche di azione e di negoziazione collettiva di molti sistemi di relazioni industriali nazionali 298.

295 A.VIMERCATI, Teorie e prassi del dialogo sociale europeo, Studi sull’integrazione europea, 2014, 9, p.

486.

296 Se si considera anche solo il lessico utilizzato dal diritto europeo, si nota infatti come quest’ul-

timo, ad esclusione dell’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che riconosce esplicitamente un “diritto di negoziazione collettiva”, tenda a preferire espressioni diverse come quelle di “relazioni negoziali” o “dialogo sociale”, tutto ciò in modo particolare nelle disposizioni di cui agli artt. 152, 154 e 155 TFUE.

297 È stato osservato a tale riguardo che “la storia del dialogo sociale segna una svolta non solo

nella riforma del meccanismo decisionale europeo, ma anche nei rapporti tra il diritto e la autonomia collettiva”. Cfr. B.VENEZIANI, Il ruolo delle parti sociali nella Costituzione europea, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2006, 3, p. 475.

298 Particolarmente significativo in proposito è quanto rilevato in A.LO FARO, Funzioni e finzioni della contrattazione collettiva comunitaria. La contrattazione collettiva come risorsa dell’ordinamento giuridico comunita- rio, Giuffrè, Milano, 1999, p. 8; A.LO FARO, Europei, comunitari e comunitarizzati: i contratti collettivi nell’era

Da tutto ciò deriva, pertanto, la difficoltà di un’applicazione rigida ed a priori al variegato modo di atteggiarsi delle relazioni negoziali europee delle categorie ermeneu- tiche basate sul pluralismo sociale e giuridico 299, elaborate, in particolare, in riferimento ai fenomeni di contrattazione collettiva nazionali 300.

Infatti, diversamente dall’ambito proprio dei sistemi di relazioni industriali nazio- nali in cui l’autonomia collettiva si è sempre costituita attraverso regole, organi e pro- cedure che hanno in ogni caso sempre preceduto ogni tentativo di regolamentazione del fenomeno da parte del legislatore, nell’ordinamento giuridico europeo l’intervento di regolazione eteronoma ha sempre anticipato, limitandolo fortemente, l’autonomo dischiudersi della contrattazione collettiva 301. Particolarmente insidioso risulterebbe

della sovranazionalità, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2000, 4, p. 871, in cui l’Autore

evidenzia il rischio di un possibile “equivoco metodologico” derivante dall’utilizzo, per descrivere il dialogo sociale europeo, delle stesse categorie ermeneutiche normalmente impiegate con riferimento ai sistemi di relazioni industriali nazionali. Si v. al riguardo anche M.PERUZZI, La contrattazione collettiva

europea c.d. autonoma. Funzioni attuali e possibili inquadramenti teorici, Diritti Lavori Mercati, 2008, 3, p. 578. 299 Con specifico riguardo all’ordinamento giuridico italiano, il riferimento è essenzialmente rivolto

alla teoria dell’ordinamento intersindacale elaborato da Gino Giugni ed a quanto riletto e ridefinito dalla dottrina successiva. Si v. pertanto G.GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Giuffrè, Mi- lano, 1960; G.VARDARO, Contrattazione collettiva e sistema giuridico. Il diritto sindacale tra contratto e istituzione,

Jovene, Napoli, 1984. Sul concetto di autonomia collettiva cfr. F.SANTORO-PASSARELLI, Autonomia collettiva, in Enciclopedia del diritto, IV, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 369-374.

300 Si v. in particolare A.LO FARO, Funzioni e finzioni della contrattazione collettiva comunitaria. La con- trattazione collettiva come risorsa dell’ordinamento giuridico comunitario, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 108-162; M.

PERUZZI, L’autonomia nel dialogo sociale europeo, Lavoro e Diritto, 2010, 4, p. 504 e 513; A.ALAIMO,B. CARUSO, Dopo la politica i diritti: l’Europa “sociale” nel Trattato di Lisbona, C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”,

Working Paper n. 82/2010, pp. 18-20.

301 Si rinvia al riguardo ad A.LO FARO, Funzioni e finzioni della contrattazione collettiva comunitaria. La contrattazione collettiva come risorsa dell’ordinamento giuridico comunitario, Giuffrè, Milano, 1999, p. 98, in cui si

afferma che “le legislazioni nazionali di sostegno hanno cioè generalmente costituito risposte successive alla avvenuta tipizzazione di un fenomeno sociale del quale potevano – proprio in quanto successive - solo parzialmente influenzare le autonome dinamiche. La formulazione dell’APS, invece, coincide o addirittura anticipa il momento genetico della contrattazione collettiva comunitaria: questa “nasce” sotto gli auspici e la tutela dell’APS e, in una sorta di imprinting istituzionale, viene da questo inevitabilmente condizionata, se non proprio plasmata”. Cfr. anche M.PERUZZI, La contrattazione collettiva europea c.d.

quindi, inevitabilmente, anche l’impiego ai prodotti del dialogo sociale europeo degli schemi propri del diritto comune dei contratti, ai quali, soprattutto per il profilo dell’ef- ficacia giuridica, si è sempre fatto ricorso a livello nazionale 302.

I due sintagmi “dialogo sociale” e “negoziazione collettiva”, infatti, seppur riferibili a fenomeni fortemente interrelati e connessi, non si caratterizzano, come è stato rile- vato, per un rapporto di totale identificazione, quanto piuttosto di “di sussunzione” 303. La nozione di dialogo sociale risulta infatti dotata di una portata più generale, tale da ricomprendere il concetto stesso di negoziazione collettiva.

In definitiva, se si vuole ora fornire una definizione sintetica ed esaustiva di dialogo sociale europeo, con tale espressione si intende riferirsi a tutta una serie di prassi rela- zionali estremamente diverse e plurime, alcune tipiche dell’ordinamento europeo, altre, invece, riconducibili a modalità negoziali più vicine a quelle dei sistemi di relazioni in- dustriali nazionali 304.

Di conseguenza, l’espressione “contrattazione collettiva” che verrà utilizzata nel proseguio del presente lavoro con riferimento al fenomeno degli European framework

agreements, in quanto ricompresa nella locuzione di dialogo sociale europeo, va necessa-

riamente adattata alle peculiarità del sistema di relazioni negoziali definito dal contesto istituzionale e normativo dell’Unione europea.

rilevato che “il sistema normativo prodotto prodotto dalle organizzazioni sindacali a livello europeo non si presenta, infatti, come un sistema pre-statuale”.

302 A.LO FARO, Funzioni e finzioni della contrattazione collettiva comunitaria. La contrattazione collettiva come risorsa dell’ordinamento giuridico comunitario, Giuffrè, Milano, 1999, p. 114, il quale considera come l’approc-

cio giusprivatistico “trascura di considerare che l’ordinamento giuridico di riferimento è costituito per l’appunto, in primo luogo, dall’ordinamento comunitario, all’interno del quale la praticabilità di un ri- corso al diritto comune dei contratti in funzione di strumento di razionalizzazione giuridica [...] risulte- rebbe quanto meno arduo”.

303 A.ALAIMO,B.CARUSO, Dialogo sociale e negoziazione collettiva nell’ordinamento europeo (Parte I), Argo-

menti di Diritto del Lavoro, 2012, 6, p. 1126.

304 A.ALAIMO,B.CARUSO, Dialogo sociale e negoziazione collettiva nell’ordinamento europeo (Parte I), Argo-