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Con riferimento alle leggi regionali approvate a partire dal 2013, occorre segnalare che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nell'ambito del rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, ha assegnato alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di predisporre relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. L'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto stabilisce, infatti, che “annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”3. Il comma 8 dello stesso articolo dispone che la relazione redatta dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti venga trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza4.

Al fine di agevolare e consentire una verifica contabile congrua ed appropriata delle leggi regionali di spesa, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, con deliberazione 8 settembre 2014, n. 497, ha adottato, in via sperimentale ed in attesa di una più organica disciplina da introdurre nel Regolamento interno dell'Assemblea, la “Scheda degli elementi finanziari”, la cui compilazione costituisce condizione di procedibilità delle proposte di legge di iniziativa assembleare e delle proposte di emendamenti presentate nella fase di esame incardinata nelle Commissioni consiliari.

L'introduzione della suddetta scheda degli elementi finanziari consente anche di

3 L'articolo 1, comma 2, del d.l. 174/2012, nella sua formulazione originaria, prevedeva che la relazione venisse trasmessa “ogni sei mesi”. Successivamente, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto che la relazione in oggetto venga trasmessa “annualmente”.

4 La sezione regionale di controllo per l'Umbria della Corte dei conti, con delibere n. 30 del 15 maggio 2014 e n. 28 del 26 febbraio 2015, ha trasmesso la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dalla Regione Umbria rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2013.

adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di leggi di spesa, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione: obbligo di copertura finanziaria e obbligo di predisporre, a corredo delle proposte di legge, una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e delle relative coperture5.

La normativa nazionale di riferimento è costituita dagli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 17 prevede, in particolare, al comma 6, che i disegni di legge di iniziativa regionale “devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3”. Il comma 3 dello stesso articolo disciplina il contenuto della relazione tecnica per le leggi statali, stabilendo che i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica “sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture”. La stessa norma dispone, inoltre, che alla relazione tecnica sia allegato “un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione”

e che nella relazione siano indicati “i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica”.

L'articolo 19 della sopra citata l. 196/2009 stabilisce, al comma 2, l'obbligo per le regioni di indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovo o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando, a tal fine, le metodologie di copertura indicate dall'articolo 17.

Per la Regione Umbria la materia è regolata principalmente dagli articolo 30 e 31 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), che, sebbene anteriore alla normativa statale appena richiamata,

5 La Corte costituzionale si è pronunciata in più occasioni in merito al principio della copertura finanziaria delle leggi, in base al quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte (articolo 81 della Costituzione). In particolare, la Corte, con la sentenza n. 26 del 2013, ha precisato che il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte e che gli articoli 17 e 19 della l.

196/2009 costituiscono una mera specificazione del principio in questione, non comportando un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica ispirata alla crescente complessità della finanza pubblica. La Corte costituzionale ha, infatti, costantemente affermato che le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una “esplicita indicazione” del relativo mezzo di copertura e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (sentenze n. 26 del 2013 e n. 213 del 2008).

risulta, in linea di principio, conforme a quest'ultima in tema di copertura finanziaria delle leggi di spesa.

L'articolo 30 dispone, in particolare, al comma 1, che “le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare l'ammontare degli oneri, distinto per annualità e la relativa copertura con riferimento al bilancio pluriennale”.

L'articolo 31 stabilisce, al comma 2, che “i disegni di legge regionale che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture” e che la relazione deve indicare “i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede consiliare secondo le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale”.

La disciplina regionale in materia di copertura finanziaria si completa poi con le norme contenute nei regolamenti interni della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, entrambi peraltro anteriori alla più volte richiamata l. 196/20096.

6 Il Regolamento della Giunta regionale, approvato con DGR 27 luglio 2007, n. 1285, prevede, al comma 2 dell'articolo 23, che “ai fini dell'articolo 31, comma 2, della L.R. n. 13/2000, i disegni di legge che comportano nuovi e maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere corredati della scheda degli elementi finanziari, conforme al modulo SEF allegato”.

L'articolo 26 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa (approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141), disciplina il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente e prevede l'acquisizione e valutazione di una relazione contenente una serie di elementi di conoscenza dei quali l'atto deve essere corredato, fra i quali “la relazione economico-finanziaria”.