2. Parte seconda – Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e dei
2.4. La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari
2.4.1. Revisione dello Statuto regionale
Nell'anno 2013 la Commissione ha tenuto n. 4 sedute.
E' da premettere che, mentre precedentemente la Commissione aveva convenuto di trasmettere all'Aula un'unica proposta di legge statutaria che ricomprendesse tutte le proposte di modifica approvate (cfr. atti precedente Rapporto), nelle ultime sedute del 2012 ha deciso di trasmettere le singole proposte di legge approvate.
La Commissione, nella seduta del 4 febbraio 2013, ha licenziato per l'Aula n. 6 proposte di legge di modifica statutaria, di iniziativa consiliare:
• Atto n. 1137 di iniziativa della Commissione Speciale (approvato seduta Commissione 18/07/2011);
• Atto n. 222/BIS di iniziativa dei Consiglieri Stufara e Goracci, abbinato Atto n.
296/BIS di iniziativa del Consigliere Cirignoni (approvato in sede congiunta seduta Commissione 11/10/2011);
• Atto n. 296/BIS di iniziativa del Consigliere Cirignoni - emendato (approvato seduta Commissione 21/06/2012);
• Atto n. 493/BIS di iniziativa del Consigliere Smacchi (approvato seduta Commissione 31/07/2012);
• Atto n. 1036/BIS di iniziativa dei Consiglieri Brega e Galanello - emendato (approvato seduta Commissione 4/02/2013);
• Atto n. 1038/BIS di iniziativa del Consigliere Smacchi (approvato seduta Commissione 4/02/2013).
Il Consiglio regionale ha approvato le relative deliberazioni, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 84 dello Statuto, nelle seguenti sessioni:
• Sessione statutaria del 12 febbraio 2013 - Deliberazioni legislative del Consiglio regionale di Revisione dello Statuto della Regione Umbria, approvate in prima
lettura, (s.o. n.1 al B.U. N.11 del 27/02/2013);
Sessione statutaria del 4 giugno 2013- Deliberazioni legislative del Consiglio regionale di Revisione dello Statuto della Regione Umbria, approvate in seconda lettura: Deliberazioni del Consiglio regionale del 4 giugno 2013: n. 248, n. 249, n.
250, n. 251, n. 252, n. 253. - (S.o. n. 1 al B.U. n. 28 del 19 giugno 2013).
Le relative leggi statutarie, promulgate il 27 settembre 2013, sono pubblicate nel B.U. n. 45/S del 2 ottobre 2013. Di seguito se ne riporta elencazione e sintesi contenutistica:
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 21.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
(Modifiche agli articoli 18, 32, 70 - adeguamenti rilevati in sede tecnica, fatti propri dalla Commissione).
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 22.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
(aggiunto dopo l'art.11: “11 bis. (Risorse naturali)
1. La Regione tutela le risorse naturali, anche a garanzia delle generazioni future.
Considera l’acqua un bene comune e primario e l’accesso ad essa un diritto universale.
Riconosce il carattere esclusivamente pubblico dell’acqua e pone in essere politiche di gestione delle risorse idriche coerenti con tali principi.”.
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 23.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 21/2005)
All’elencazione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), che individua quelli che sono i valori fondamentali che contraddistinguono l'identità della Regione è stato inserito, quale ulteriore valore: “la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie”.
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 24.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
“Art. 1
(Sostituzione dell’art. 42, comma 1)
1. Il comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio regionale è composto da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.”.
Art. 2
(Sostituzione dell’art. 67, comma 2)
1. Il comma 2 dell’articolo 67 della l.r.. n. 21/2005 è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.”.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dall’inizio della X Legislatura della Regione Umbria.”.”
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 25.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
(Modificazioni al fine di specificare che il Consiglio regionale è l’Assemblea legislativa dell’Umbria)
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013, n. 26.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)
“Art. 1
(Modificazione dell’articolo 78, comma 2)
1. Il comma 2 dell’articolo 78, della legge regionale 21/2005 è sostituito dal seguente:
“2. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione è esercitata da un Collegio dei revisori dei conti nominato nel rispetto
dei principi contenuti in leggi dello Stato. La composizione e il funzionamento del Collegio sono disciplinati dalla legge regionale di contabilità.”.
Nell'anno 2014, risultano assegnate, nella seduta del 10 settembre 2014, all'esame della Commissione, in sede referente, le seguenti Proposte di modifica statutaria:
- ATTO N. 1600 - PLS di iniziativa del Consigliere Gianluca Cirignoni concernente
“Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”;
- ATTO N. 1630 - PLS di iniziativa dei Consiglieri componenti dell'Ufficio di Presidenza: Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, concernente
“Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”.
Gli elementi salienti dell'ATTO 1630 sono connessi con la precedente modifica statutaria di riduzione, dalla prossima legislatura, del numero dei consiglieri regionali da trenta a venti più uno, per cui si è ritenuto opportuno ridurre la consistenza numerica dei componenti dell'Ufficio di Presidenza da cinque a tre, nonché sopprimere il Comitato per la legislazione, trasferendo le relative competenze alle Commissioni consiliari permanenti, rinviando la disciplina di queste ultime al Regolamento interno.
La Commissione approva a maggioranza il testo emendato concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”(ATTO 1630/BIS), decidendo di trasmetterlo all'esame dell'Aula.
Il testo di legge di modifica statutaria è stata deliberato - ai sensi dell'articolo 123, comma 2 della Costituzione - dall'Assemblea legislativa nelle seguenti sessioni statutarie:
• in prima lettura, in data 16 settembre 2014:
Deliberazione N. 352 del 16 settembre 2014 (pubblicazione BU- N.46 del 1 ottobre 2014);
• in seconda lettura, in data 2 dicembre 2014:
Deliberazione n. 377 del 2 dicembre 2014 (pubblicazione BU - ed. straordinaria – N. 58 del 12 dicembre 2014).
Trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo di legge (12 dicembre 2014) senza che il Governo abbia promosso ricorso di legittimità costituzionale, ovvero sia stata avanzata richiesta di referendum - ai sensi dell'articolo 123, comma 3 della Costituzione - è stata
promulgata la legge di modifica dello Statuto: legge regionale 19 marzo 2015, n. 5
“Ulteriori modificazioni della L.R. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).”(pubblicazione BU- N.16 del 25 marzo 2015).