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PARTE QUINTA

Nel documento Opere Pie d Onigo - Pederobba (Treviso) (pagine 81-85)

Relazione del patrimonio

PARTE QUINTA

La realizzazione delle linee strategiche di sviluppo dell’IPAB per i Servizi socio sanitari.

24) 1° lotto dei lavori di riqualificazione del Centro Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione”

Il Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 54 del 16 giugno 2011 ha approvato il progetto dei lavori di riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, che prevede l’aumento dei posti da 87 a 113. La delibera n. 55 del 29 maggio 2013 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” di Pederobba con quadro di spesa do € 7.630.000,00. La delibera n. 56 del 29 maggio 2013 ha autorizzato la progettazione al livello esecutivo dei lavori di riqualificazione del Centro

“Cav. Giuseppe Sabbione”, con l’inserimento dell’impianto fotovoltaico, che comporta la spesa aggiuntiva di € 400.000,00 al netto delle somme a disposizione. La spesa totale del 1°

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Pag. 25 a 30 lotto dei lavori è pari ad € 8,6 milioni.

Con il primo lotto dei lavori si avrà il raddoppio delle superfici coperte e i posti passeranno da 87 a 120 con l’aumento di 33.

Il riassetto e sviluppo dei Servizi in relazione ai “lavori di riqualificazione del Centro Cav. Giuseppe Sabbione”, con ricavo di 33 nuovi posti, del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” e relative economie conseguibili nei costi del Personale sono così previste.

La situazione.

Il Centro Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione” si articola attualmente nei seguenti servizi socio-sanitari:

tipologia di servizio Posti letto

Piano Terra Nucleo Est Anziani 30

Piano Terra Nucleo Airone per Persone con Alzheimer 17 Primo Piano Corpo Centrale posti per Anziani 22

Primo Piano Parte Sud posti per Anziani 11

Primo Piano Parte Sud Sezione per Persone in stato vegetativo 7

Somma 87

In edificio distinto, ma collocato nello stesso ambito, sono attivi 13 Alloggi Autonomi per 32 Persone autosufficienti che, durante il giorno, utilizzano i servizi e gli spazi del Corpo centrale.

Al Piano Terra del Corpo centrale trova collocazione il Centro Diurno per Persone Anziane dotato di 15 posti per Persone non autosufficienti e 5 per Autosufficienti.

La nuova fisionomia dei Reparti.

La realizzazione fisica di questi nuovi 33 posti avverrà portando la capacità ricettiva del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” da 87 a 120 posti, con la ricollocazione dei Servizi nel modo seguente.

Nel Centro Cav. Giuseppe Sabbione il corpo a sud viene (i lavori sono stati consegnati il 13 gennaio 2020 e durano 900 giorni) parzialmente demolito e ricostruito in ampliamento.

I posti residenziali dedicati a Persone Anziane saranno quindi:

Nucleo piano terra est 30

Nucleo piano terra ovest 30

Nucleo 1° Piano est 30

Nucleo 1° piano ovest 30

Somma posti residenziali per Anziani presso Centro “Sabbione” 120

Di questi posti ad oggi 80 sono accreditati per Persone non autosufficienti (56 di 1° livello e 24° di 2° livello) e 7 della Sezione per Persone in stato vegetativo e minimamente responsivo.

Nel corpo centrale attuale del Centro “Sabbione” rimarrà attivo il Centro Diurno per Persone Anziane con 15 posti da non autosufficiente e 5 da autosufficiente, e lo stesso permarrà come riferimento e centro erogatore dei servizi per i 13 Alloggi Autonomi, che, a loro volta, permarranno nell’attuale sede del condominio di via Roma.

Le economie gestionali conseguibili con la nuova conformazione in nuclei da 30 posti del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”.

Le economie in parola attengono al superamento dell’attuale compartimentazione in Nuclei di dimensione inferiore a quella invece ottimale per l’impiego economico delle Risorse Umane, intendendosi in particolare come tali quelle dei profili di Infermiere e di Operatore Socio Sanitario, mentre per gli altri profili professionali non risulta di ostacolo la

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Pag. 26 a 30 conformazione dei Reparti.

Il Centro Sabbione presentava un solo Nucleo da 30 posti sino all’inizio dei lavori in corso, due da 17 posti (al piano terra e al 1° piano) ed uno da 21 posti.

La differenza di costo per il solo profilo di Operatore di un posto letto nell’ambito di un Nucleo da 17 posti letto, al confronto di quello di un Nucleo da 30 posti letto, è pari ad € 4.458,00/anno, pari ad una incidenza sulla retta di € 10,00 ed € 7,00/die per la gestione complessiva di 33 posti letto in due Nuclei da 21 e da 17 posti letto.

Verranno altresì meno le camere da 3 e 4 posti letto, generando solo così un maggior introito di 28.000 euro per la differenza di retta.

Verrà altresì meno il 2° turno notturno degli Alloggi Protetti.

Complessivamente si stimano economie pari ad almeno 200.000 euro considerando le economie sui soli 36 posti attuali collocati al piano terra (130.000 euro) e ai 70.000 euro per il venir meno della compresenza di 2 Operatori negli Alloggi sino all’esecuzione dei lavori di messa a norma antincendio.

25) Il 2° lotto dei lavori di riqualificazione del Centro Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione”

Mediante la vendita all’INAIL dell’erigenda nuova ala del Centro Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione” nell’ambito delle Iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’INAIL, ai sensi dell’articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Riqualificazione della casa di riposo “Cav.

Giuseppe Sabbione”. Contestualmente avverrà la locazione per 18 anni rinnovabili per ulteriori 18 anni dello stesso immobile alle Opere Pie d’Onigo, per il canone annuale pari al 2,5% del costo sostenuto dall’INAIL per l’acquisto (ovvero quanto pagato alle Opere Pie d’Onigo 7,5 milioni di euro più le imposte di acquisto).

La Regione ha rilasciato il nulla osta con nota del Direttore della Direzione Servizi Sociali Dott. Fabrizio Garbin datata 12 aprile 2018 protocollo n. 138208.

LA STERILIZZAZIONE DEL COSTO PER AMMORTAMENTI DEI BENI ESISTENTI AL 1 GENNAIO 2014 O REALIZZATI CON PROVENTI DI ALIENAZIONI FATTE

ENTRO TALE DATA.

26) La disciplina regionale di primo conio dell’istituto degli ammortamenti sterilizzabili.

Come previsto dall’art. 21, comma 2, dell’allegato A della DGR 780/2013, gli ammortamenti dei beni esistenti al 01.01.2014 non sono conteggiati agli effetti dell’art. 8, comma 7, della legge regionale n. 43/2012, non dando luogo a perdite di gestione rilevanti ai fini del potere di commissariamento regionale.

Le disposizioni regionali relative a detta “sterilizzazione” sono riportate nella seguente comunicazione:

Da: Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - Regione del Veneto [mailto:[email protected]]

Inviato: giovedì 15 maggio 2014 14:55

Oggetto: Chiarimenti nuovo regolamento contabile delIe I.P.A.B.

In relazione al nuovo Regolamento contabile, adottato con la D.G.R. 780/2013, siamo con la presente a ribadire alcune indicazioni.

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A) La “STERILIZZAZIONE” degli ammortamenti dei beni esistenti al primo Gennaio 2014 discende dall’art. 21, comma 2, della D.G.R. 780/2013 e dai successivi chiarimenti di questo Dipartimento trasmessi in data 3 e 18 Dicembre 2013, che qui si confermano.

Conseguentemente si ribadisce che, la “STERILIZZAZIONE” degli ammortamenti è possibile solo per:

- gli ammortamenti di tutti i beni esistenti al primo Gennaio 2014;

- gli ammortamenti dei beni acquisiti dopo il primo Gennaio 2014, purché con fondi provenienti da vendite del patrimonio realizzate prima della medesima data;

- gli ammortamenti degli investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per la quota finanziata con gli avanzi di amministrazione.

Non sono previsti altri casi di sterilizzazione di costi.

Si conferma quindi l’opzione o DI INSERIRE gli ammortamenti sterilizzati O DI NON INSERIRLI negli atti di programmazione, lasciando ad ogni IPAB la libertà di scegliere la modalità di esposizione più opportuna e l’onere di motivare la scelta effettuata. Si ribadisce, ad ogni modo, che la MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI sterilizzati negli atti di programmazione, attiene esclusivamente ad un aspetto formale e non sostanziale del raggiungimento del pareggio di bilancio, che si ottiene senza considerare gli ammortamenti suddetti, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della DGR 780/2013.

Quindi indipendentemente dalla scelta effettuata:

• tali costi (gli ammortamenti) sono “sterilizzati” e non vengono conteggiati permettendo quindi il RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO;

• va data adeguata e completa informativa negli allegati agli atti di programmazione, motivando la scelta fatta.

Si precisa, infine, che tali costi NON vengono sterilizzati mediante l’iscrizione tra i ricavi di equivalenti poste di contributi in conto capitale o di altri contributi.

B) Per quanto riguarda L’ASPETTO FINANZIARIO, le Ipab dovranno, inoltre, dare evidenza di come intendono far fronte al pagamento degli investimenti programmati e al rimborso delle quote capitale dei finanziamenti di terzi.

C) Si chiarisce che le Ipab NON SONO AUTORIZZATE AD ISCRIVERE, negli atti di programmazione e nel bilancio di esercizio, ricavi o proventi ordinari o straordinari non espressamente previsti dai principi contabili. Si fa particolare riferimento ai CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI, che potranno essere iscritti tra i proventi solo se derivano da somme erogate dallo Stato e da altri Enti e se commisurate al costo dei cespiti cui si riferiscono, come prescritto dalla lettera F del principio contabile OIC 16.

D) Infine, si ricorda che l’avanzo di amministrazione confluirà nello Stato Patrimoniale iniziale secondo quanto contenuto negli allegati A, A9 e B della D.G.R. in parola e in nessun modo potrà essere riportato tra le componenti positive degli atti di programmazione.

– FINE DEL COMUNICATO REGIONALE.

27) La disciplina integrativa sopraggiunta a dicembre 2019.

Il BUR n. 138 del 3 dicembre 2019 riporta la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1629 del 05 novembre 2019 “Disciplina del procedimento di cui alla legge regionale n. 23 del 2007, art. 3 - "Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" con particolare riferimento ai casi previsti all'art. 8 della legge n. 43 del 2012.”. Vi si prevede:

“Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 43 del 2012, prevede delle ipotesi particolari in cui l'attivazione del procedimento di vigilanza e controllo sopra descritto è

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obbligatoria, ovvero il caso in cui si rilevi la presenza di una perdita di esercizio nonché la mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio nel bilancio di esercizio approvato e successivamente trasmesso alla Regione del Veneto nei termini descritti al comma 4 del medesimo articolo 8.

Proprio per tali situazioni, si rende necessario definire una procedura standard che stabilisca processi obiettivi di pesatura della gravità della situazione economico

finanziaria dell'Ipab permettendo, se del caso, 'attivazione di procedure di monitoraggio dell'ente al fine di condurre la situazione alla regolarizzazione.

Infatti, l'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2007 prevede il commissariamento solo quale estrema ratio stabilendo per l'appunto al comma 3 che la Giunta provveda al

commissariamento solo "qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione".”

Ha fatto seguito la nota esplicativa del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale Dott.

Domenico Mantoan, datata 19 febbraio 2020 n. protocollo 80008. Vi si afferma che gli ammortamenti non sono sterilizzabili nella misura in cui non viene garantito l’equilibrio finanziario dell’Ente così come risulta dal rendiconto finanziario sia programmatico che consuntivo.

L’EQUILIBRIO FINANZIARIO

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