Viviamo nell'era della plastica95 e rinunciare completamente a tale materiale può
apparire, al momento impossibile, dato che esso si rivela praticamente
onnipresente. La plastica tende a rilasciare le proprie sostanze a contatto con alimenti grassi ed in presenza di calore. Secondo uno studio condotto da parte
dell'FDA96 nel 1988 alcuni componenti delle confezioni adatte ad essere inserite nel
microonde hanno mostrato di poter migrare verso il cibo riscaldato, rilasciando
bassi livelli della sostanza cancerogena denominata benzene97. Per quanto riguarda
l'utilizzo di piatti e contenitori di plastica in cucina, nel momento in cui non se ne potesse fare a meno, risulta comunque consigliabile di evitare il loro contatto con alimenti caldi, proprio poiché il calore tende a favorire il passaggio delle sostanze indesiderate contenute nelle materie plastiche dal contenitore al loro contenuto. E' possibile, ad esempio, sostituire i contenitori in plastica con alternative in vetro ed acciaio. Al momento non esisterebbero ricerche scientifiche in grado di indicare le quantità di sostanze provenienti dalle confezioni in plastica degli alimenti che risultino effettivamente in grado di raggiungere il nostro organismo. Vi è inoltre il dubbio che, in generale, sia il packaging per gli alimenti che i contenitori ad uso domestico vengano considerati sicuri non tanto perché ciò è stato provato, quanto poiché non esistono evidenze scientifiche riguardo la loro pericolosità. E' bene infine sapere che esistono delle materie plastiche che sono considerate adatte alla
conservazione degli alimenti98. L'impiego di piatti di plastica, in particolare se
utilizzati per servire del cibo caldo, è stato posto in relazione da parte della scienza con un incremento del rischio di sviluppare calcoli renali. Il riferimento è in
95 Anche se sarebbe più corretto parlare di materie plastiche intese, come varietà di polimeri. Non a caso, le normative DIN 7728 e 1678095, associano ad ogni materia plastica, una sigla così da poterle distinguere. 96
Cfr. Food and Drug Administration. 97 www.fda.gov/plasticforfoodcontact 98
In Italia si tratta delle seguenti tipologie di plastica:
- PET o PETE polietilene tereftalato: bottiglie d'acqua, bibite e flaconi di shampoo; - HDPE polietilene ad alta densità: vasetti di yogurt, flaconi di detersivo;
- LDPE polietilene a bassa densità: sacchetti per i surgelati e bottiglie spremibili; - PP polipropilene: bottiglie di ketchup.
56
particolare a quei piatti di plastica che presentano un contenuto di melammina99
che trovano impiego anche nella produzione di materiali a contatto con alimenti
come specificato da parte del Ministero della Salute100. Sempre secondo tale
Ministero il problema della contaminazione da melammina nei confronti degli alimenti era già stato evidenziato in precedenza quanto al cibo destinato agli animali a causa della morte di numerosi cani e gatti dovuta a mangimi contaminati
da melammina prodotta in Cina101.Fino a questo momento non sarebbero stati
individuati casi di intossicazione acuta da melammina nell'uomo, ma la sua potenziale tossicità nei nostri confronti inizia ad essere indagata. I ricercatori di
Taiwan102 hanno infatti osservato gli effetti della melammina riscaldata su due
gruppi di volontari, ad essi è stato richiesto di consumare della minestra calda in piatti di plastica o di ceramica. Riutilizzare le bottiglie di plastica dell'acqua minerale può comportare dei rischi per la salute. I timori maggiori riguardano la difficoltà di sterilizzare le stesse prima di riempirle nuovamente d'acqua, la possibilità che le materie plastiche da cui ogni bottiglia è formata possano cedere sostanze nocive ai liquidi con cui sarà nuovamente riempita e la costante presenza
di batteri sulla loro superficie e al loro interno103. Secondo i pareri più temerari
le bottiglie di plastica (PET) andrebbero lavate accuratamente con acqua calda e sapone o detersivo per piatti prima di poter essere riutilizzate in completa
sicurezza. Tornando a prendere in considerazione esclusivamente la sicurezza del riutilizzo delle bottiglie in PET uno dei pareri più recenti in merito è stato espresso in Italia. Da tale studio emerge come tutte le bottiglie di plastica dell'acqua
minerale siano prodotte e
99
Si tratta di una molecola utilizzata nell'industria della plastica per la formazione di resine. 100
Giuseppe Gozzellino, Materie plasticheStruttura, proprietà e applicazione di materiali polimerici industriali, p.1 ss. Hoepli 2007.
101
www.salute.gov.it/plastica. 102
Della Kaohsiung Medical University 103
57
commercializzate per essere utilizzate un'unica volta e come, essendo costituite
da materiali considerati "food grade"104, debba essere stata necessariamente
tenuta sotto controllo la presenza di sostanze potenzialmente nocive nei materiali che le costituiscono. E' lecito però dubitare che tali caratteristiche di
sicurezza possano venire meno nel caso in cui una bottiglia progettata come
monouso venga arbitrariamente riutilizzata. Non è dato però sapere con precisione se ciò possa portare realmente alla cessione di sostanze tossiche dal contenitore al
contenuto. Da segnalare è la sentenza del Tribunale di Torino 21/6/1999105. Il sig.
G. è stato tratto a giudizio, quale direttore dell’ipermercato Euromercato106 per
avere detenuto oltre 102 mila bottiglie di acqua minerale in contenitore PET in cattivo stato di conservazione, e in particolare per aver depositato le bottiglie all’aperto ed esposte alla luce solare. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato ed ha condannato il Sig. G. alla pena di giorni 15 di arresto e di £ 600.000 di ammenda, sostituita la pena detentiva in £ 1.125.000 di ammenda. Avverso tale sentenza il sig. G. ha proposto appello, chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Il ricorso dev’essere respinto. La Corte concorda con la radicata giurisprudenza che individua nella fattispecie dell’art. 5 lett. b) della legge n. 283 del 1962 un reato di pericolo per la salute. In tale senso si sono espresse parte significativa della
dottrina, nonché plurime sentenze della Corte di cassazione107. Le Sezioni Unite
sono tornate ad occuparsi del tema, ribadendo che, in linea generale, si è in presenza di norma di pericolo, anche se potrebbe ravvisarsi l’esistenza di un ulteriore interesse protetto dalla disposizione in esame. Esse sostengono che accanto alla tutela anticipata,
104 Ci si riferisce ad alimenti ritenuti commestibili per l’uomo. 105
in merito alla problematica relativa alla esposizione al sole delle bottiglie in plastica. 106
Fa parte del gruppo G.S. 107
58
ormai riconosciuta, della qualità di conservazione potenzialmente pericolose, l’art. 5 punisce le violazioni del diritto dei consumatori all’affidamento ed alla tranquillità nei confronti del rischio di alterazione degli alimenti: nei casi di cattiva
conservazione dell’alimento, e indipendentemente dall’avvenuta alterazione del prodotto, tale interesse risulterebbe oggetto non di mero pericolo, ma di vera e propria lesione diretta . Una volta considerato l’art. 5 lett. b) della legge del 1962 quale disposizione che sanziona il mero pericolo di alterazione delle qualità del prodotto, deve concludersi per la non rilevanza di uno degli argomenti considerati centrali dal ricorrente: il contrasto insanabile fra l’accusa odierna e la circostanza che il P.M. ebbe a dissequestrare le bottiglie d’acqua in esito alle analisi chimiche effettuate, analisi che escludevano l’alterazione del prodotto. La norma, infatti, non richiede che la sostanza alimentare sia pericolosa quindi, perché ricorra il cattivo stato di conservazione non occorre, come sostiene il ricorrente, che la sostanza alimentare risulti alterata. È sufficiente che nelle modalità di
conservazione del prodotto108 non siano osservate le precauzioni igienico –
sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire un’alterazione che ne comprometta la genuinità o la commestibilità, precauzioni che possono essere prescritte da leggi o regolamenti o che possono trovare la loro fonte in regole di
comune esperienza109. A conclusioni diverse è giunta la sentenza Nastasi del
1997110, secondo la quale va escluso che il D. Lgs. n. 105 del 1992 detti disposizioni
in tema di conservazione delle acque minerali. Nemmeno il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 contiene disposizioni in tema di commercializzazione e
conservazione del prodotto
108
Ad es. sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all’aria o al sole, stivaggio, trasporto, ecc 109
www.eurlex.com. 110
59
occupandosi esclusivamente dei termini e delle modalità di analisi delle acque minerali. I decreti attuativi mirano a stabilire quali debbano essere le
caratteristiche delle sorgenti e della composizione perché un’acqua possa definirsi minerale nonché, le modalità con cui i campioni debbano essere prelevati e
analizzati, e così via. Nulla, invece, dicono dei diversi aspetti che concernono le modalità di confezionamento, conservazione e commercializzazione del prodotto. Bisogna però prestare attenzione fatto che, all’epoca dell’emanazione del citato decreto ministeriale, non esisteva l’abitudine di far ricorso per le acque a
contenitori in materiale plastico o in derivati dal petrolio e che il contenitore più diffuso era quello in vetro. E’ consuetudine che il vetro sia considerato un
contenitore assolutamente neutro e sicuro rispetto alla possibilità di provocare alterazioni del contenuto. Una volta constatato che la normativa del 1927 con riferimento a contenitori (come quelli in vetro) non suscettibili di subire
modificazioni a seguito del contatto con luce o calore disponeva ugualmente il divieto di esporre le bottiglie di acqua alla luce o al calore del sole, non può
derivarsi, come invece sostiene il ricorrente, che quelle cautele sono superate oggi dalle garanzie di qualità dei contenitori in PET desumibili dal decreto 22 luglio 1998, n. 338. La prassi in tal senso instauratasi, infatti, si pone in linea con la
constatazione che l’acqua non trattata e non sterilizzata, è un prodotto alimentare vivo ed in questo consiste il valore alimentare e commerciale delle acque minerali; come tutti i prodotti vivi anche l’acqua è soggetta a subire modificazioni allorchè viene isolata dal suo ambiente naturale e forzata all’interno di contenitori stagni
60
che impediscono i normali interscambi che avvengono fra l’acqua, l’aria, la luce e le altre forme di energia e che modificano le relazioni che in natura l’acqua conosce allorchè viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole. Come tale, al pari di altri liquidi alimentari come olio e vino, bisogna applicare i principi contenuti nella sent. Sez. Un. Butti 442/2002. Proprio la
situazione di innaturalità in cui un prodotto vivo viene costretto, si pone alla base della necessità di evitare modalità di conservazione e commercializzazione che favoriscano il rischio di alterazione del prodotto e delle sue caratteristiche. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sulla problematica relativa al cattivo stato di conservazione degli alimenti. Il caso riguarda il rigetto del ricorso avverso la sentenza che ha ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 5, lett. b), della L. 24 novembre 1962, n. 283, il titolare di un ristorante, il quale deteneva, in deposito frigorifero, prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. Ripercorrendo l’iter argomentativo seguito dalla sentenza delle Sezioni Unite 9 Gennaio 2002 , la parte ricorrente aveva ipotizzato che la fattispecie in oggetto fosse di danno e non di pericolo, e che pertanto fosse da esclude ogni responsabilità penale, vista l’assenza di un danno igienico sanitario. Negli ultimi anni, sul tema degli alimenti in cattivo
stato di conservazione, tranne qualche caso isolato , la giurisprudenza111 ha
affermato che, per quanto concerne la sussistenza del reato di cui all’art. 5, lett. b), rilevano le modalità irregolari di conservazione delle sostanze alimentari, piuttosto che l’accertamento della commestibilità del prodotto, ovvero il verificarsi di un danno alla salute del consumatore.
111 Per citarne alcune ( Cass., Sez. III, 9 febbraio 1995, in Cass. pen. 1996, 2348; Id., Sez. III, 23 marzo 1998, De Matteis, in Giust. Pen., 1999, II, 242; Id.,, Sez. III, 16 dicembre 2003, in Riv. pen., 2004, 1140; Id., Sez. III, 26 agosto 2004, B., in Dir. giur. Agr., 2006, 48; I d., Sez. III, 19 ottobre 2006, in Guida Dir., 2007, 10, 63. Recentemente: Cass., Sez. Un., 20 aprile 2010, Greco, cit.; Id., Sez. III, 11 marzo 2010, in Cass. Pen. 2010).
61
L’orientamento del Supremo Collegio, consolidatosi nel tempo, considera la predetta fattispecie un reato di pericolo presunto, nel senso che esso si realizza mediante la condotta di conservazione del predetto alimento inidonea ad evitare possibili condizioni di alterazione, la cui effettiva realizzazione comporta la
presenza di distinte ipotesi di reato e focalizza l’attenzione sulla nozione di stato di conservazione inteso come modalità di conservazione. La novità di maggiore rilievo resta senza dubbio l’aver considerato la fattispecie di cui all’art. 5 lett. b), non più di pericolo, bensì di danno. I giudici di legittimità, evidenziarono che, l’espressione cattivo stato di conservazione, fornisce una nozione di facile comprensione che rimanda a concetti generalmente condivisi dalla collettività, la quale, a parametro del proprio giudizio, prima ancora che atti normativi, pone regole di comune
esperienza, usi e prassi, tutte espressione della cultura tradizionale112. La brusca
virata effettuata dalla sentenza Butti113 non ha trovato riscontri nella successiva
giurisprudenza, prova ne è la svolta giurisprudenziale del 2003, nel senso di ritenere, in primis, che l’art. 5 lett. b) Legge. n. 283 del 1962 ha natura di reato di pericolo presunto in quanto non esige per la sua configurabilità un previo
accertamento sulla commestibilità dell’alimento, né il verificarsi di un danno per la salute del consumatore ; inoltre per cattivo stato di conservazione si dovevano intendere le sostanze non conservate bene. La sentenza annotata ribadisce che l’art. 5 lett. b) Legge n. 283 del 1962 tutela il consumatore, la cui salute è lesa non solo se si verifica un danno, ma anche quando il bene è soltanto messo in pericolo.
112
Pepe, Stato di conservazione degli alimenti, in Rivista di diritto alimentare Anno VIII n.2, 2014 113
62
Il pericolo presunto è quindi strumento necessario, nel settore alimentare, perché solo così si riesce ad anticipare la tutela della salute. La Corte nel caso oggetto del ricorso ha statuito che non si è verificata alcuna limitazione delle garanzie in capo all’imputato perché il legislatore nell’art. 5 lett. b) non ha utilizzato una
presunzione assoluta ed arbitraria, avendo indicato come condotta pericolosa
anche la detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione114. È
dal 2009 che viene aggiornata sotto vari aspetti la Direttiva 2002/72/CE della Commissione, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Le modifiche si sono rese necessarie poiché l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha recentemente effettuato
valutazioni scientifiche a esito positivo per alcuni monomeri, sostanze di partenza e additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. Tali sostanze dovranno perciò essere aggiunte all'elenco già esistente.Il recente Regolamento (CE) N. 975/2009 della Commissione contiene tutti questi aggiornamenti, integrando in particolare gli elenchi con i nuovi
monomeri, additivi e sostanze di partenza che hanno ottenuto l'approvazione della Commissione, e introducendo alcune specificazioni per quanto riguarda la somma
della migrazione115 in alcune particolari situazioni. Il regolamento 10/2011
costituisce una misura specifica ai sensi dell’articolo 5 del Reg.CE n. 1935/2004 e stabilisce norme per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare o già a contatto con i prodotti alimentari.
114
Contravvenzioni alimentari, tratto da www.lexalimentaria.eu 115
63
Il Reg. si applica a materiali, articoli e parti di essi realizzati esclusivamente in
materia plastica116.Lo stesso Regolamento non si applica a resine a scambio ionico;
gomma e siliconi, oggetto di altre misure specifiche. Il regolamento non pregiudica le disposizioni UE né quelle nazionali applicabili agli inchiostri da stampa, agli adesivi o ai rivestimenti. La plastica può diventare un rifiuto pericoloso se non
gestito correttamente come dimostrato da uno studio tedesco117 che dimostra
come i rifiuti plastici rientrino nella catena alimentare, fino a tornare all’uomo. Tra i materiali maggiormente utilizzati nel campo degli imballaggi e dei materiali a
contatto con gli alimenti c’è la plastica, grazie alle sue caratteristiche di versatilità e alla possibilità di impiego a diverse temperature. Anch’essa diventerà prima o poi
rifiuto pericoloso se non gestito correttamente118. Le maggiori preoccupazioni
riguardano l’abbondanza di microframmenti riscontrata all’interno di un
vermicello119 parente del lombrico, che come habitat ha la superficie dei sedimenti
delle acque dolci. Lo studio in questione ha preso in esame quei vermicelli che vivevano sulle spiagge lungo il lago di Garda. Un’abbondanza, secondo lo studio, paragonabile a quella che si riscontra negli oceani. Lungo la catena alimentare la plastica ingerita dai vermetti e dagli altri piccoli insetti, passerà all’interno
dell’animale che li catturerà e li mangerà fino ad arrivare all’uomo120. Un rifiuto
che si può dir venire rispedito al mittente insomma. Non da ultimo si parla di frammenti incolore di polietilene, che potrebbero provenire da sacchetti di
plastica121 o da materiale di confezionamento e trasporto122.
116
Trattasi di materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi; materiali e oggetti stampati e/o rivestiti; strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono
guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di vari tipi di materiali; strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato multi materiali.
117 Condotto dalla Università di Bayreuth. 118
come dimostra una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Current Biology preceduta dall’analisi condotta dall’Università bavarese di Bayreuth.
119 Lumbricus variegates. 120
Uomo che si ciba di pesci presenti nel lago come ad es. anguille e trote. 121Gli oxodegradabili: ossia i falsi biodegradabili.
122
64
Detto questo è comunque interesse della Comunità del Garda fare tutto il possibile per tutelare la qualità delle acque e dell’ambiente circostante il lago, d’intesa con le agenzie per la protezione dell’ambiente delle tre regioni rivierasche.
Sarà loro premura approfondire i contenuti della ricerca123 per capirne le sue
modalità e la sua portata e agire di conseguenza se necessario. Il 2013 è stato un anno legislativamente importante per i materiali destinati ad entrare in contatto con le sostanze alimentari e gli imballaggi per alimenti. A livello europeo ma, anche nazionale, sono previste evoluzioni per diversi materiali già normati o per cui non esiste, attualmente, legislazione in materia. La ceramica è solo uno dei materiali coinvolti nel processo di aggiornamento, la legge europea, attualmente in vigore, risale al 1984 e limita solo le sostanze pericolose come il piombo ed il cadmio. La legge in fase di sviluppo limiterà , probabilmente, altri metalli pesanti oltre a questi ed abbasserà notevolmente i limiti attualmente previsti per piombo e cadmio, con grande attenzione quindi alla tutela dei consumatori. La plastica, da sempre
nell’occhio del ciclone, vede lo svilupparsi del Regolamento europeo 10/2011 con alcuni aggiornamenti già emanati o in fase di costruzione. E’ auspicabile pensare che vi saranno prese di posizione nette anche da parte della Commissione europea visto che l’EFSA, sta avviando nuovi ed approfonditi studi sul tema , scelte che
interesseranno tutti gli Stati membri124. Le autorità di controllo, invece, sempre
nell’ottica di tutelare i consumatori, stanno intensificando le ispezioni accertando l’idoneità degli imballaggi anche a livello documentale. E’ necessario infatti che chi produce imballaggi disponga di documenti attestanti il grado di purezza alimentare dei materiali utilizzati.
123
Condotta dall’università di Bayreuth. 124
65
Su questo tema supporto arriva anche dall’Istituto Superiore di Sanità125 attraverso
linee guida per i produttori di materiali ed imballaggi per alimenti, affinchè possano adempiere agli obblighi legislativi. L’Italia dopo l’ottimo lavoro legato al
progetto CAST126 sempre realizzato dall’ISS potrebbe diventare un modello per gli
altri Stati europei dove gli imballaggi sono poco o, addirittura, per niente normati. Insieme alla Germania, l’Italia risulta essere il paese più sicuro sotto il profilo legislativo: plastica, vetro, carta e cartoni, ceramica, acciaio e leghe ed alluminio, sono solo alcuni dei materiali per cui esistono decreti ministeriali che sanciscono regole chiare. Tutto questo è frutto anche di un notevole lavoro svolto con il contributo delle Istituzioni, dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare,del Centro comune di ricerca della Commissione europea e delle Federazioni di
categoria. Recentemente, sono stati multati cinque cartelli europei nel settore dei
vassoi per imballaggi alimentari127 che ha visto il coinvolgimento di tre aziende
italiane. Questi La Commissione Europea ha inflitto ammende per un totale di oltre