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POLYVAR YELLOW (2018)

Dopo il flusso nettarifero in presenza di volo

NO

Il veterinario aziendale, nella scelta del farmaco, dovrà valutare la sua maneggevolezza in base alle capacità dell’allevatore e dovrà informare l’apicoltore sui pericoli insiti nella somministrazione (ES. uso di APIBIOXAL in estate prevede il blocco di covata; uso di APIBIOXAL sublimato è pericoloso per l’operatore e impone l’obbligo di dispositivi di protezione).

Nessun farmaco veterinario per l’apicoltura registrato in Italia necessita ad oggi di prescrizione medico veterinaria.

L’apicoltore può acquistare tali farmaci, dispensati senza obbligo di ricetta: 1) in farmacia

2) in parafarmacia

disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 34. Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici

1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all’ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presìdi sanitari per i quali non è previsto l’obbligo di ricetta veterinaria.

A commento di questo articolo è doveroso sottolineare che la definizione di <<presìdi sanitari>> non può esser attribuita ai <<farmaci>>, pertanto non si capisce a cosa alluda il punto 1.

Il Ministero della Salute nella sua pubblicazione dal titolo “Uso responsabile del farmaco veterinario in apicoltura ” ribadisce che:«Il farmaco veterinario può essere venduto/distribuito

esclusivamente dalle strutture che rispondono ai requisiti di legge.

Le associazioni di allevatori non possono detenere/vendere/distribuire farmaci non rientrando nelle categorie previste dal Dlgs 193/2006, circolare n. 3 del 3 ottobre 2006».

Ricetta per farmaci omeopatici

- semplice in copia unica non ripetibile per farmaci omeopatici registrati per uso veterinario

- non ripetibile in triplice copia se il farmaco omeopatico è registrato per uso umano; in questo caso, in quanto <<uso in deroga>>, va registrata sul registro dei trattamenti in deroga del veterinario.

Tempo di attesa sarà ridotto a zero per s.f.a. con LMR non richiesto.

Dati sulla ricetta

Il veterinario deve riportare sulla ricetta anche il n° di codice univoco (in base a art. 6 L.313/2004 e art.3 D. 04.12.2009) rilasciato dalla USL al momento della registrazione, valido su tutto il territorio nazionale.

Registro dei farmaci

Vige l’obbligo di detenzione del registro dei farmaci ufficiale (vidimato dalla usl) per gli OSA. Infatti il D.Lvo 193/2006 all’art. 79 dice:

«I proprietari ed i responsabili degli animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro (pagine pre-numerate e vidimato dalla usl) in cui riportare, relativamente all’acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni: data, identificazione medicinale, (lotto), quantità, fornitore, identificazione animali, data inizio e fine trattamento>>

L’allevatore conserva il registro, le ricette e la documentazione di acquisto per 5 anni. Il registro è unico per l’azienda apistica valido cioè per tutti gli apiari dell’allevamento. L’apicoltore lo porta con sé e lo mostra al veterinario nella visita presso le diverse postazioni.

nel registro dei farmaci quanto sotto indicato:

1) Adempimenti art. 15 D.lvo 158/2006: data prescrizione, natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti (motivo del trattamento), identificazione animali trattati (n° totale, sesso specie, identificazione), TS, firma veterinario;

2) Adempimenti art. 79 D.lvo 193/2006: identificazione del medicinale veterinario Si ribadisce che in apicoltura ad oggi non esistono farmaci prescrivibili con ricetta. Registrazioni

In base al REG. (CE) 852/2004 All. 1 «Gli OSA che allevano animali e producono prodotti primari

di o.a. devono tenere registrazioni, in particolare riguardanti i prodotti medicinali veterinari. o le altre cure somministrate agli animali con le relative date e i periodi di sospensione».

Considerando che nessun farmaco registrato per le api necessita ad oggi di ricetta medico veterinaria., le registrazioni, comunque dovute, si possono considerare assolte anche quando registrate in un registro non ufficiale, diverso cioè da quello previsto da art. 79 del D.L.vo 193/2006. Il documento di acquisto è indispensabile e va mantenuto agli atti.

Considerando che tutti i trattamenti sono volti alla profilassi della varroatosi, patologia denunciabile in base all’art. 1 RPV, l’Autorità Sanitaria dovrebbe pretendere registrazioni ufficiali da ogni apicoltore (osa-autoconsumo) a verifica dell’avvenuto trattamento, correlato al documento di acquisto.

La Nota DGSAF 0015790-01/07/2016 dice in merito: «Al fine di consentire i controlli di tipo

documentale, si ritiene indispensabile che codeste Regioni dispongano che gli apicoltori registrino i trattamenti effettuati come previsto al Capo III del Reg.(CE)852/2004 nonché conservino le evidenze di acquisto dei farmaci utilizzati. Tenuto conto che gli apicoltori che commercializzano alimenti o materiale vivo (api/nuclei) già dispongono di un registro dei farmaci ai sensi dell’Art. 79 D.Lvo 193/2006, si reputa che lo stesso possa esser utilizzato per la registrazione di detti trattamenti».

La Nota del MdS DGSA 0001602 -P-01/02/2010 Linee guida per l’elaborazione di un

provvedimento che disciplini la registrazione e la trasmissione dei dati informativi indispensabili per istituire un sistema di tracciabilità del farmaco veterinario stabilisce che «i proprietari e i responsabili degli animali destinati alla produzione di alimenti, devono tenere un registro nel quale annotare:

1. data e numero della prescrizione (a cura del veterinario); 2. denominazione del prodotto (veterinario);

3. data inizio trattamento (allevatore entro 24 ore da inizio); 4. data fine trattamento (allevatore entro le 24 ore dalla fine); 5. gestione delle rimanenze (veterinario);

Il quantitativo del medicinale, il nome del fornitore e l’identificazione dell’animale, se presenti in ricetta, non devono esser riportati nel registro, così pure la data d’inizio e fine trattamento».

A garanzia della corretta tracciabilità, l’Allevatore

1) conserva copia gialla della RNRTC (nel caso sia stata emessa la ricetta) per 5 anni; 2) conserva fotocopia della ricetta in copia unica, numerata, per 5 anni;

Il corretto utilizzo farmaco veterinario a cura dell’apicoltore si può quindi riassumere così: 1) acquisto del farmaco da rivenditore autorizzato;

2) somministrazione e cura vigile degli animali;

3) corretto smaltimento delle confezioni esauste e del farmaco scaduto;

4) idonee misure profilattiche (con l’ausilio del veterinario aziendale) per evitare ricadute e contagi; 5) applicazione delle buone pratiche di allevamento o di quanto previsto nel manuale di autocontrollo per quanto riguarda la verifiche della presenza di residui nei prodotti;

6) eventuale segnalazione della mancata efficacia o reazione avversa del farmaco al veterinario. Corretto smaltimento farmaco esausto

L’OSA provvede allo smaltimento secondo indicazioni foglietto illustrativo, tramite ditta specializzata al ritiro e smaltimento rifiuti pericolosi.

L’allevatore in autoconsumo provvede allo smaltimento secondo indicazioni foglietto illustrativo usufruendo del contenitore apposito in farmacia.

La USL esegue i controlli sul corretto utilizzo del farmaco veterinario in base all’ART. 79 D.L.vo 193/2006: <<Almeno una volta l’anno la usl esegue una ispezione nel corso della quale

accerta la tenuta del registro e la sua regolarità>>. Oggi la frequenza è stabilita in base alla

categorizzazione del rischio.

L’Autocontrollo in Mieleria è previsto nelle Linee Guida D.L.vo 158/2006 che a proposito del rischio chimico dice: «l'obbligo di adottare il piano di autocontrollo ai sensi dell’art. 14 del

D.L.vo 158/2006 spetta anche ai laboratori di smielatura per il miele. I responsabili delle suddette attività devono adottare un piano di autocontrollo aziendale che abbia tre finalità:

a) accettare, nel corso di forniture dirette soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati;

b) accertare che gli animali introdotti nello stabilimento non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati;

c) assicurare che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati».

Il veterinario ispettore USL, nell'ambito delle verifiche sull’OSA, deve effettuare periodici controlli volti ad accertare che esista presso l’OSA:

- la corretta predisposizione del piano di autocontrollo con particolare attenzione al rischio chimico; - la corretta attuazione delle procedure di controllo previste nel piano;

- la corretta applicazione delle procedure previste in caso di riscontri di irregolarità dei prodotti; - la sistematica comunicazione delle irregolarità riscontrate all'Autorità Competente.

Il Corretto utilizzo del farmaco veterinario a cura del veterinario aziendale si attua: 1) con la visita clinica, diagnosi, prescrizione di terapia farmacologica

2) verificando l’andamento della cura

3) segnalando eventuale reazione avversa o la mancata efficacia del farmaco con apposita modulistica da inviare al MdS – Uff. IV DGSA e FV , alla Regione di appartenenza – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria.

esposto: Le Linee Guida D.lvo 158/2006 chiariscono che anche le aziende in cui vengono allevati animali per autoconsumo debbano registrarsi presso le aziende A.S.L., segnalando tale indirizzo produttivo. In considerazione del fine non commerciale, tali imprese sono però esonerate dagli obblighi di registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 15. Rimane comunque l’obbligo della conservazione, per almeno 3 anni, delle relative prescrizioni medico veterinarie da esibire a richiesta della A.S.L. per i controlli del caso e della documentazione di acquisto, quando il farmaco sia dispensato senza ricetta. Se è pur vero che il D.lvo 193/2006 all’ Art. 65 obbliga alla tenuta del

registro chi alleva professionalmente animali e all’ Art. 76 deroga sul tipo di ricetta: ricetta ripetibile per allevamenti a carattere familiare che allevano per autoconsumo,

all’Art. 79 non esclude nessuno dalla tenuta del registro.

Le Sanzioni sul farmaco veterinario sono applicate dal Veterinario ispettore in base al D.Lvo n.193/2006 – art.108

D.Lvo n.143/2007 – art. 1 lett.h).

Limiti del farmaco veterinario in apicoltura

I farmaci in commercio ad oggi in Italia per l’apicoltura appartengono soltanto alla categoria degli antiparassitari per la lotta contro l’infestazione da varroa e presentano i seguenti limiti:

1) curano ma non guariscono

2) contaminano l’animale alveare (api-mangimi-alimenti-cera-propoli) con residui chimici 3) stimolano la farmaco-resistenza degli agenti patogeni.

Conclusioni

L’uso di molecole chimiche in apicoltura non risolve definitivamente alcuna patologia e produce residui in alveare che a lungo andare possono provocare danni alle api.

I veterinari devono aiutare gli apicoltori a fare scelte lungimiranti e diverse che escludano l’uso massiccio di molecole chimiche in alveare.

Il corretto utilizzo del farmaco in ogni modo garantisce la salubrità degli alimenti e procrastina l’instaurarsi dei fenomeni di resistenza.

E’ doveroso ribadire che il settore Apistico necessita di VETERINARI specialisti sia per l’assistenza zooiatrica che per controllo ufficiale. La partita in gioco è alta in quanto il lavoro di questi

professionisti non solo contribuisce alla fortuna economica delle aziende, ma, preservando la Salute e benessere degli animali allevati, garantisce la Sicurezza alimentare, la Salute ambientale, la

API E APICOLTURA... UN ALTRO PUNTO DI VISTA