Con riferimento alla posizione dell'imputato Zorzi vanno, in gran parte, ripetute le analoghe considerazioni svolte su Maggi.
In primo luogo, rispetto alla fase istruttoria ed alle decisioni cautelari, non possono essere valutate in senso accusatorio le dichiarazioni di Carlo Digilio attesa la ritenuta inattendibilità del collaboratore.
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Le stesse considerazioni svolte per quanto riguarda la POSIZione di Maggi vanno ripetute per Zorzi in relazione a tutti quegli elementi tesi ad introdurre la condivisione da parte di Zorzi delle idee stragiste ovvero tese a dimostrare la sua partecipazione ad altri attentati od il contatto con ambienti estremistici di Brescia.
Si tratta di elementi che possono essere ritenuti comuni ad altri estremisti di destra e, non per questo, ne indirizzano la partecipazione alla strage di Brescia.
Si eviterà, pertanto, di esaminarli, in quanto generici e privi di valore ai fini di delineare la responsabilità di Zorzi in relazione all'evento delittuoso di cui ci stiamo occupando.
Del pari nessuna utilizzazione in senso accusatorio può farsi delle dichiarazioni rese in istruttoria da Maurizio Tramonte essendo esse valutabili solo ai fini dell'attendibilità del dichiarante.
Quanto a quelle rese nel corso dell'esame dibattimentale anch'esse non possono essere utilizzate in senso accusatorio essendo il Tramonte, come visto, anch'egli inattendibile.
Anche in relazione alle dichiarazioni rese dal Tramonte davanti alla Corte di Assise di Milano, laddove Tramonte parlando di Zorzi riferisce che era intervenuto a procurare l'esplosivo utilizzato per la strage di Brescia intervenendo presso l'Aginter Press che aveva mandato suoi emissari con l'esplosivo, vale quanto già evidenziato con riferimento alla posizione del Maggi in ordine alla credibilità del dichiarante.
Alla luce di tali argomentazioni superfluo appare esaminare il problema relativo all'ampiezza dei movimenti dello Zorzi, che in quel periodo svolgeva il servizio militare, una volta ritenute inattendibili le dichiarazioni accusatorie sul suo conto.
Nessuna menzione, invece, vi è di Zorzi negli appunti presi da Felli e del resto il Tramonte in udienza ha più volte ribadito di non averlo conosciuto.
La pubblica accusa, peraltro, ha sostenuto che Tramonte aveva voluto coprire lo Zorzi impedendo l'identificazione dei due mestrini che, proprio perché tali, erano appartenenti al gruppo capeggiato da Zorzi.
Orbene con riferimento alla posizione dei due mestrini, vale osservare che le considerazione svolte su Maggi, in relazione alla partecipazione alla strage di
Brescia, ben possono ripetersi, ed a maggior ragione, nei confronti dei mestrini considerato che non vi sono elementi in atti da cui potersi desumere con certezza che il costituendo gruppo di Abano abbia, in qualche modo, ideato o cooperato a realizzare la strage di Brescia.
Dovrà, invece, partitamente esaminarsi l'unico elemento di reale novità, in relazione alla posizione di Maggi, costituito dalla corresponsione a Martino Siciliano di cospicue somme di denaro al fine di farlo tacere nei processi che coinvolgevano lo Zorzi individuando l'accusa, in tale elemento, una sorta di confessione dello Zorzi.
Non è necessario, in questa sede, ricostruire con esattezza tutti gli elementi che consentono di ritenere che l'imputato Zorzi abbia versato delle somme al Siciliano il cui accertamento, peraltro, èoggetto di altro procedimento.
Basterà in questa sede osservare che il Siciliano ha dichiarato più volte di aver ricevuto cospicue somme, tramite il suo difensore dell'epoca, provenienti dall'imputato Zorzi e che, dalle indagini svolte, anche attraverso una rogatoria colombiana, è emerso che effettivamente il Siciliano ha ricevuto delle somme provenienti dal suo difensore o da persone a lui collegate218•
Peraltro, nel racconto di Siciliano le somme gli erano state corrisposte in relazione a talune condotte da tenere nei procedimenti milanesi (mancata presentazione agli interrogatori, manifestazione di awalersi della facoltà di non rispondere in incidente probatorio, produzione degli originali dei bonifici inviatigli dal dr. Salvini al fine di screditarlo); anche il memoriale, depositato il 10.4.2002 alla Procura di Brescia, che ritrattava le dichiarazioni precedentemente rese, secondo le affermazioni di Siciliano, era stato redatto per essere utilizzato nel processo relativo a Piazza Fontana219 tanto che il Siciliano si lamenterà di tale utilizzo non concordat022o•
218Sul punto cfr. incidente probatorio svoltosi in questo procedimento in particolare l'udienza del 5.5.2003 dove Siciliano delinea il quadro generale relativo alle somme ricevute nonché udienza del 5.6.2003 dove il Siciliano, alla luce della documentazione proveniente dalla rogatoria colombiana fornisce precisazioni sulle somme risultanti dai documenti nonché verbale di interrogatorio reso da Fausto Maniaci il 26, 27 e 28.10.2004 nel quale ammette di aver provveduto personalmente o tramite suoi collaboratori ad effettuare alcuni bonifici in favore del Siciliano anche se dichiara di aver ricevuto le somme da persona che si era qualificata come emissario del dott. Salvini, manifestando, peraltro, dubbi sulla reale provenienza del denaro.
219Cfr. incidente probatorio ud. 5.5.2003 pago 35 e seg., pag 149 e segg.; ud 6.5.2003 pago 79 e seg
220Cfr. incidente probatorio ud. 5.5.2003 pago 35 e seg., pag 175 e segg.; ud 6.5.2003 pago 221
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Comunque, in relazione a questo procedimento, il Siciliano ha ammesso di non sapere nulla in ordine alla strage di Brescia221, essendo stato estromesso dal gruppo mestrino già dal 1973222, a parte la frase riferitagli da Maggi, molti anni dopo, in ordine all'identità dei responsabili delle stragi di Brescia e Milano.
Orbene, sicuramente il versamento del denaro al Siciliano per condizionarne i comportamenti processuali e per ottenere un memoriale di smentita delle precedenti dichiarazioni, che sarà in realtà utilizzato nel procedimento bresciano, qualche quesito in ordine alla posizioni dello Zorzi lo pone.
Peraltro, con riferimento allo specifico procedimento bresciano, trattasi di elemento ambiguo.
Ed, infatti, posto che Siciliano nessuna rivelazione aveva fatto nei confronti dello Zorzi in relazione alla strage di Brescia, la condotta non è interpretabile univocamente con valenza confessoria ben potendo lo Zorzi essersi mosso per ottenere dal Siciliano determinati comportamenti e, soprattutto, il memoriale semplicemente per sminuire la portata accusatoria delle dichiarazioni del Siciliano nel procedimento milanese e, al più, per prevenire la eventuale utilizzazione delle dichiarazioni rese in quel procedimento a fini accusatori in quello Bresciano.
Trattasi di comportamento ambiguo e, pertanto, come tale non può di per sé, ed in difetto della utilizzabilità di elementi che ricolleghi lo Zorzi specificamente alla strage di Brescia, costituire prova certa della responsabiltà dell'imputato in relazione ai reati ascrittigli.
Ne consegue, anche per lui, la emissione di pronunzia assolutoria ex art. 530, co. 20 c.p.p. per non aver commesso il fatto.
Conseguentemente va dichiarata la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare applicata a Zorzi in relazione ai delitti di cui alla rubrica.