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LA POSIZIONE DI TRAMONTE MAURIZIO

Nel documento 22.5.2002 affermava che a Rovigo (pagine 142-145)

Con riferimento alla posizione del Tramonte la pubblica accusa ha invocato la confessione dell'imputato accusatosi, a far data dal 15.5.1997, di aver partecipato alle riunioni preparatorie della strage.

La ritrattazione, a giudizio dell'accusa, non sarebbe credibile per la sua illogicità così come è stato riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione in sede di pronunzie sulle questioni cautelari223.

Orbene la confessione, come riconosciuto anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, può costituire da sola elemento sufficiente atto a provare la colpevolezza dell'imputato purchè il giudice ne riconosca la veridicità.

I parametri, peraltro, di tale valutazione non sono quelli del collaboratore di giustizia ma i parametri del primo comma dell'art. 192 c.p.p..

In altri termini, in presenza di una confessione, non è necessario cercare riscontri alla stessa essendo sufficiente che il giudice la ritenga credibile e veritiera alla luce dei normali criteri utilizzati per la valutazione delle dichiarazioni dei testi e delle parti processuali.

Anche in presenza di una ritrattazione, come nel caso in esame, le regole da applicare sono quelle appena indicate. 224

Orbene, si è già argomentato in ordine alla non credibilità delle dichiarazioni rese da Tramonte in sede dibattimentale e si è già rilevato che ciò non rende, per ciò solo attendibili le precedenti dichiarazioni autoaccusatorie occorrendo vagliare, appunto, la credibilità, attendibilità e veridicità di tali precedenti dichiarazioni.

Si è già ritenuto il Tramonte non attendibile anche nelle precedenti dichiarazioni, alla luce dei criteri elaborati dalla giurispudenza in tema di valutazione ex art. 192 co. 3° c.p.p.

Occorre valutare ora se tali dichiarazioni possano essere ritenute attendibili alla luce dei criteri meno restrittivi che presiedono alla normale valutazione delle dichiarazioni dei testi e delle parti processuali tenendo conto, peraltro, che nel

223Cfr. Casso 24.1.2004 n. 2527

224 Sul punto cfr. da ultimo C Ass. 8.4.2008 n. 14623 che recita: La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi nelle quali il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto. Quando tale indagine, ovviamente estesa al controllo su tutte le emergenze processuali, nel caso di intervenuta ritrattazione, non conducaa smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato, anche se costui, dopo aver reso confessione del delitto di omicidio alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari, abbia ritrattato in dibattimento le precedenti dichiarazioni. Dello stesso tenore Casso 26.9.1996 n. 8724, Casso 27.6.1995 n. 7321 etc.

caso del Tramante i verbali acquisiti a seguito di contestazione sono utilizzati a fini probatori e non solo a fini di valutarne la credibilità.

Peraltro abbiamo già visto che il Tramante, allorchè si accusa di aver fatto parte del gruppo preparatorio della strage, introduce pesanti menzogne quali quella di Alberto, la decisione presa a Cattolica di effettuare un grosso attentato nel Nord, le argomentazioni illogiche sulle motivazioni della strage, la telefonata, anch'essa illogica di Buzzi preoccupato della strage mentre in realtà non aveva nessun motivo di preoccupazione essendo secondo la prospettazione di Tramante, informatore di Delfino; lo stesso coinvolgimento di Buzzi come soggetto che si reca ad Abano a prendere i due ordigni, l'introduzione di Delfino fra il gruppo di Abano dopo anni in cui mai aveva parlato di coinvolgimento nel gruppo di ufficiali dei carabinieri; la indicazione del Buzzi quale possessore di una Porsche; le menzogne su Dovigo e sui corsi in Sardegna.

Appare evidente che per credere ad una versione, sia pur autoaccusatoria, devono esservi elementi di verità che consentano di ritenere che il reato si sia concretizzato secondo determinate modalità.

Allorchè il narrato del reo confesso è infarcito di menzogne non si può giungere ad una affermazione di responsabilità solo sulla base della circostanza che si è autoaccusato del delitto senza delinerare un quadro credibile del suo ruolo e delle modalità di attuazione del reato.

In altri termini, non può attribuirsi al Tramante il ruolo di compartecipe del gruppo che ha deciso la strage di Brescia allorchè tutte le altre risultanze ci dicono che non vi è prova che quel gruppo ha realizzato la strage ed, anzi, vi sono elementi di segno contrario.

Del resto, il Tramante aveva una forte motivazione per compiacere gli inquirenti sperando di ottenere da essi un aiuto che lo riparasse dal carcere e che gli consentisse di ottenere risorse finanziarie per risollevarsi.

Ritenuto, quindi, che il narrato autoaccusatorio di Tramante non risulta pienamente credibile al punto che non vi è certezza sulla sua reale partecipazione al gruppo eversivo che ha posto in essere la strage di Brescia lo stesso, ai sensi dell'art. 530 co. 20 c.p.p. va mandato assolto dai reati ascrittigli ai capi A) e B) per non aver commesso il fatto.

Quanto al reato di cui al capo C) va rilevato che esso risulta contestato sino al 6.12.2001. Trattasi di reato punibile con pena non superiore ai 6 anni non potendosi tener conto, ai sensi dell'art. 157 co. 20 c.p., dell'aggravante contestata trattandosi di aggravante comune.

Ne consegue che il termine massimo di prescrizione si è consumato al 6.6.2009 e che, pertanto, va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione. Né vi sono elementi per una pronunzia più favorevole, ex art. 129 c.p.p., risultando falsa l'accusa del Tramonte nei confronti di Di Stasio da quanto già esposto.

Nel documento 22.5.2002 affermava che a Rovigo (pagine 142-145)

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